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CARTA DELLE FONDAZIONI

 

Testo coordinato dei documenti elaborati dai Gruppi di lavoro

Governance, Attività Istituzionale e Gestione del Patrimonio

 

Approvato dall’Assemblea Acri del 4 aprile 2012

 

PREAMBOLO

 

Le Fondazioni rappresentano un bene originario nelle comunità locali e realizzano in

responsabile autonomia i propri scopi istituzionali, secondo le proprie determinazioni,

operando prevalentemente nell’ambito dei territori da cui hanno avuto origine.

 

Per le Fondazioni l’autonomia non è solo principio fondante - nelle sue varie

declinazioni in termini di indipendenza da ingerenze e condizionamenti esterni e di

capacità di libera autodeterminazione per adempiere nel modo migliore alla propria

missione - ma è anche strumento e modalità attuativa. In questo senso, l’autonomia

rappresenta la capacità di definire entro i limiti generali dettati dal sistema positivo

(costituzionale e legislativo) le proprie scelte e le relative regole attraverso le diverse

forme giuridiche riconosciute: statutarie, regolamentari, o anche di semplice

autodisciplina.

 

Tale autonomia, sancita dalla Corte costituzionale, con le sentenze n. 300 e n. 301 del

2003, con la riconduzione delle Fondazioni fra i soggetti appartenenti all’

organizzazione delle libertà sociali, non è disgiunta dalla assunzione di una piena

responsabilità per le finalità di interesse generale loro affidate e per le attività poste in

essere. In tal modo tutti gli elementi, dalla trasparenza e pubblicità del proprio operato

(ivi compresi i percorsi che ne garantiscono la realizzazione) alla autorevolezza degli

amministratori, fino all'ordinato funzionamento degli organi di governo (la cui

specializzazione funzionale è volta ad attivare il circuito interno delle responsabilità) e

alle forme di vigilanza previste dall'ordinamento, rappresentano attributi imprescindibili

nell’ambito dei quali l’autonomia viene esercitata.

 

Le Fondazioni svolgono la loro attività nell’esclusivo interesse generale delle comunità

di riferimento e rispondono del loro operato, interpretando le esigenze e corrispondendo

alle istanze del proprio territorio, in maniera imparziale e con uno spirito di

collaborazione con i soggetti espressione delle realtà locali, nel rispetto del principio di

sussidiarietà orizzontale (come declinato dall’art. 118, comma 4, della Costituzione),

quali organismi in grado di esprimere capacità programmatiche e progettuali a favore

della crescita culturale, sociale ed economica dei territori di riferimento. In tal senso,

svolgono una funzione di catalizzatore delle risorse, delle politiche e delle competenze

presenti sul territorio su specifiche problematiche di interesse comune, stimolando

direttamente o attraverso la promozione di partnership, processi di innovazione e

sviluppo nei settori di intervento.

 

Le Fondazioni condividono il contenuto della presente Carta e ad essa ispirano la

propria azione, dando attuazione ai principi e ai criteri indicati declinandoli in piena

autonomia in norme statutarie e/o regolamentari, nonché in procedure e prassi operative,

secondo le loro dimensioni e caratteristiche operative e istituzionali.

 

 

LA GOVERNANCE

 

PREMESSA

 

Costituiscono gli organi di governo necessari delle Fondazioni, oltre al presidente,

l’organo di indirizzo, l’organo di amministrazione e l’organo di controllo.

Le Fondazioni assegnano un ruolo determinante alla separazione personale e funzionale

tra i vari organi e quindi alle competenze e responsabilità attribuite a ciascuno di essi,

fermo restando che:

-l’organo di indirizzo è l’organo strategico cui spetta la formazione degli organi di

amministrazione e di controllo, l’approvazione delle modifiche statutarie, la

definizione delle linee programmatiche della politica d’investimento e della politica

erogativa, la verifica del perseguimento degli obiettivi stabiliti e dei programmi

delineati e l’approvazione del bilancio annuale;

-l’organo di amministrazione è l’organo di proposta e di gestione, deputato a

realizzare i programmi definiti dall’organo di indirizzo e a perseguire gli obiettivi

individuati;

-l’organo di controllo è l’organo cui compete il controllo e la verifica della legittimità

 

e del corretto funzionamento della Fondazione.

Per le Fondazioni di origine associativa, l’assemblea dei soci, che costituisce la

continuazione degli originari fondatori, rappresenta un soggetto insostituibile anche per

assicurare all’interno dell’organo di indirizzo un’adeguata presenza di esponenti della

società civile.

Le comunità locali concorrono alla formazione degli organi di governo delle Fondazioni

secondo le previsioni degli statuti e nel rispetto dei principi di autodisciplina della

presente Carta.

 

PRINCIPI

 

1. Autonomia

Le Fondazioni svolgono la loro attività, interpretando le esigenze e corrispondendo alle

istanze del proprio territorio, e operano le loro scelte libere da ingerenze e

condizionamenti esterni che ne possano limitare l’autonomia. Il rapporto con gli attori

locali, pubblici e privati, è informato da spirito di collaborazione, nel reciproco rispetto

delle autonomie e prerogative decisionali.

 

2. Responsabilità

Le Fondazioni operano nell’esclusivo interesse generale delle comunità di riferimento e

rispondono del loro operato in conformità ai principi della presente Carta.

Nel perseguire gli obiettivi di missione, elaborano strategie di intervento e modalità

operative di azione tenendo opportunamente conto delle istanze e dei bisogni

provenienti dal territorio, e provvedendo a comunicare alle comunità di riferimento,

nelle forme ritenute più idonee, le decisioni assunte e i risultati conseguiti.

 

3. Rappresentatività

Nel processo di composizione degli organi di indirizzo le Fondazioni adottano le misure

idonee a favorire, nel rispetto del principio di efficiente funzionamento, la presenza di

personalità in grado di concorrere proficuamente alla loro attività e alle loro finalità

istituzionali, perseguendo un’adeguata presenza di genere.

 

4. Autorevolezza e competenza degli organi

I componenti degli organi, oltre al possesso dei requisiti di onorabilità previsti dalla

legge, sono portatori di professionalità, competenza e autorevolezza in grado di

contribuire al perseguimento delle finalità istituzionali. Nella nomina e nella revoca dei

componenti degli organi di amministrazione e di controllo, l’organo di indirizzo assume

le proprie determinazioni al fine di individuare le soluzioni più adeguate ad assicurare il

conseguimento dei programmi di attività e a preservare il corretto funzionamento

dell’Ente.

 

5. Indipendenza degli organi

I componenti degli organi concorrono, in posizione di parità e in un positivo e

costruttivo rapporto dialettico, a formare la libera volontà delle Fondazioni. Agiscono

nell’esclusivo interesse delle Fondazioni e non sono rappresentanti degli enti designanti,

né a questi rispondono. Sono tenuti alla piena osservanza di principi di riservatezza e di

deontologia professionale, anche nei rapporti con i mezzi di comunicazione.

 

6. Trasparenza

Le Fondazioni individuano i soggetti cui spetta la designazione dei componenti l’organo

di indirizzo e disciplinano le modalità attraverso le quali gli stessi partecipano

effettivamente alla formazione del medesimo. Definiscono altresì le procedure di

nomina dei designati, esplicitando e rendendo pubbliche le relative modalità individuate

secondo criteri idonei ad assicurare esperienze e saperi adeguati alle finalità statutarie

prescelte, a salvaguardare l’indipendenza dei singoli componenti e dell’organo nel suo

complesso, nonché la sua equilibrata composizione.

Le Fondazioni identificano opportune modalità per rendere pubblici i percorsi

professionali e le competenze dei componenti degli organi.

Al fine di effettuare in autonomia le migliori scelte nell’interesse proprio e delle

comunità di riferimento, le Fondazioni provvedono, in particolare, a esplicitare i profili

di competenza ritenuti idonei a ricoprire gli incarichi all’interno degli organi,

l’eventuale adozione di modalità di designazione dei componenti degli organi di

indirizzo basate sull'indicazione da parte dei soggetti designanti di più candidati tra cui

effettuare la selezione, l’individuazione degli ambiti nei quali i designati devono aver

maturato i requisiti e la definizione dei procedimenti di accertamento del possesso dei

requisiti richiesti.

 

7. Incompatibilità e ineleggibilità

Al fine di salvaguardare la propria indipendenza ed evitare conflitti di interesse, la

partecipazione agli organi delle Fondazioni è incompatibile con qualsiasi incarico o

candidatura politica (elettiva o amministrativa). Le Fondazioni individuano le modalità

ritenute più idonee per evitare l’insorgere di situazioni di conflitto di interessi, anche

ulteriori rispetto alle predette fattispecie.

Le Fondazioni individuano inoltre opportune misure atte a determinare una

discontinuità temporale tra incarico politico svolto e nomina all’interno di uno dei loro

organi. La disciplina di eventuali ipotesi di discontinuità tra cessazione dalla

Fondazione e assunzione successiva di incarichi politici (elettivi o amministrativi) è

rimessa alla sottoscrizione di “impegni morali” o alla stesura di un “codice etico”.

 

8. Autorevolezza e competenza delle nomine in società controllate e partecipate

La designazione dei componenti degli organi di società controllate e partecipate ha

luogo secondo criteri volti a garantire autorevolezza e competenza dei nominati, in

funzione delle caratteristiche della società e del ruolo da ricoprire. Le nomine sono

effettuate nell’esclusivo interesse delle società controllate o partecipate.

 

9. Stabilità e Continuità

Le Fondazioni adottano idonee misure in grado di garantire l’unitarietà operativa e

l’univoca rappresentanza dell’ente - assicurate in via primaria dall’unicità della figura

del presidente - salvaguardando la distinzione dei ruoli e dei compiti degli organi, e di

evitare che il rinnovo degli organi possa creare situazioni di instabilità nella governance

o di discontinuità nell’azione. In tal senso, nel rispetto del limite di numero dei mandati

previsto dalla normativa e di una ragionevole durata delle cariche atti a contemperare

l’esigenza di continuità dell’azione degli organi con quella del loro ricambio, le

Fondazioni possono identificare modalità (quali il rinnovo parziale e scaglionato nel

tempo dei componenti del medesimo organo; la sfasatura temporale nella scadenza degli

organi; la loro differente durata; ecc.), atte a garantire, al necessario ricambio,

condizioni di gradualità, privilegiando, in ogni caso, la stabilità e la funzionalità.

Le Fondazioni riconoscono alla struttura operativa un ruolo rilevante nello svolgimento

della propria funzione istituzionale in termini di imparzialità, adeguatezza e continuità

operativa e ne promuovono la formazione e la crescita delle professionalità necessarie in

funzione della loro dimensione e operatività.

10. Economicità

In conformità al criterio generale di buon uso delle risorse, le Fondazioni determinano

l'entità dei compensi dei propri organi in funzione delle responsabilità e degli impegni

associati alle relative cariche, nonché della loro congruità rispetto alla natura

istituzionale dell’Ente, alla dimensione, alle finalità perseguite e agli oneri di gestione

complessivi.

 

11. Cooperazione con altre Fondazioni

Le Fondazioni favoriscono la collaborazione con altre Fondazioni di origine bancaria

per conseguire obiettivi comuni coerenti con la propria missione sia attraverso relazioni

dirette tra Fondazioni, sia attraverso il coordinamento dell’Acri o degli organismi

associativi regionali.

 

 

L’ATTIVITA’ ISTITUZIONALE

 

PREMESSA

 

Nel perseguimento delle finalità istituzionali, le Fondazioni operano avendo come

riferimento il proprio territorio di elezione, secondo logiche ispirate all’autonomia delle

scelte e alla imparzialità delle decisioni, nel rispetto del principio costituzionale di

sussidiarietà, senza svolgere ruoli supplenti o sostitutivi delle istituzioni preposte.

 

1. PRINCIPI DI PROGRAMMAZIONE E DI GESTIONE DELL’ATTIVITÀ ISTITUZIONALE

1.1. Territorialità

Le Fondazioni sono radicate nel territorio da cui hanno avuto origine. In relazione alla

propria tradizione storica e alla propria dimensione, ognuna definisce gli ambiti di

operatività nonché condizioni e modalità secondo cui partecipa alle iniziative sovra

territoriali anche in collaborazione con le altre Fondazioni, italiane e straniere.

 

1.2. Ascolto

L’interazione con le comunità dove sono radicate è un valore imprescindibile, che viene

perseguito secondo modalità e forme adeguate alle realtà di riferimento, dando ascolto e

interpretando le istanze ritenute più meritevoli di attenzione.

 

1.3. Programmazione

Le Fondazioni operano secondo metodi di programmazione annuale e pluriennale. Nella

definizione delle linee programmatiche, individuano, sulla base delle competenze e

delle esperienze acquisite, i settori, gli ambiti e le modalità di intervento, in relazione

alla propria visione e alla significatività dei bisogni e delle esigenze rilevate, anche

mediante il confronto con i soggetti più rappresentativi delle realtà locali.

 

1.4. Sussidiarietà

In conformità al principio costituzionale di sussidiarietà, definiscono in piena libertà e

indipendenza la propria strategia di intervento, senza svolgere un ruolo di sostituzione o

supplenza di altre istituzioni.

 

1.5. Autonomia nelle scelte

Le Fondazioni individuano autonomamente le modalità di intervento ritenute più idonee

per il perseguimento delle proprie finalità statutarie, attraverso sia il finanziamento di

iniziative promosse da terzi, che la realizzazione di iniziative proprie, nel rispetto dei

principi di trasparenza e di non discriminazione, dando rilievo alla valenza sociale,

economica e ambientale delle iniziative.

 

1.6. Allocazione e gestione delle risorse

Le Fondazioni operano secondo criteri di economicità, perseguendo obiettivi di

efficienza e di efficacia, anche attraverso il confronto con esperienze e prassi poste in

essere da altre fondazioni italiane e internazionali. Mettono in atto politiche attive di

bilancio volte a stabilizzare le erogazioni nel tempo e a realizzare un’equilibrata

destinazione dei proventi tra impegni annuali, pluriennali e continuativi.

 

1.7. Comunicazione

Le Fondazioni hanno cura di porre in essere le opportune azioni volte a fare conoscere il

percorso di rilevazione delle esigenze del territorio e i contenuti programmatici della

propria attività.

 

1.8. Rendicontazione

Le Fondazioni danno conto dell’attività svolta e dei risultati conseguiti attraverso idonei

strumenti informativi e divulgativi che assicurino un agevole accesso alle informazioni

e la loro più ampia diffusione.

 

2. PRINCIPI E CRITERI PER LA INDIVIDUAZIONE E LA VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE

Principi che informano il processo

 

2.1. Trasparenza

Le Fondazioni individuano e informano i propri stakeholder, utilizzando le modalità e

gli strumenti ritenuti più idonei, circa il processo mediante il quale pervengono

all’individuazione delle iniziative da sostenere, siano esse di terzi che proprie. La

trasparenza con riferimento alle condizioni di accesso, ai criteri di selezione e agli esiti

del processo di individuazione delle iniziative di terzi da finanziare, nonché del percorso

di identificazione di progetti propri, rappresentano elementi di fondamentale

importanza, che trovano evidenza in apposite e pubblicizzate determinazioni .

2.2. Imparzialità e non discriminazione

La individuazione delle iniziative da sostenere avviene sulla base di criteri definiti, che

consentano di perseguire al meglio gli obiettivi di missione, escludendo situazioni di

conflitto di interessi e ingerenze esterne. L’eventuale impiego di professionalità esterne

nel processo di selezione avviene nel rispetto dell’indipendenza di formazione del loro

giudizio di valutazione.

Nel processo di individuazione delle iniziative, nel rispetto dei requisiti e dei criteri

definiti, viene garantita la parità di trattamento.

 

2.3. Comparazione

Nel processo di selezione delle iniziative attraverso bandi le Fondazioni procedono a

una valutazione di merito sia assoluta sia comparativa rispetto ad altre iniziative di

analogo contenuto. Similmente, i “progetti propri” sono realizzati a seguito della

valutazione di possibili soluzioni alternative per perseguire con maggiore efficacia ed

efficienza gli obiettivi programmati.

 

2.4. Accesso all’informazione

Le Fondazioni mettono in atto le opportune procedure operative per fornire ai

richiedenti informazioni circa lo stato di avanzamento delle pratiche e gli esiti del

processo di selezione.

 

2.5. Economicità

Le risorse destinate dalle Fondazioni al processo di individuazione e selezione delle

iniziative sono commisurate alla dimensione delle disponibilità e alla complessità dei

contenuti oggetto di valutazione. Le Fondazioni pongono massima attenzione al

bilanciamento tra l’esigenza di efficacia del processo di individuazione delle iniziative

e i costi a esso collegati.

 

2.6. Adattabilità

Il processo di individuazione delle iniziative viene adattato, nel rispetto dei principi

descritti, ai diversi contesti con riguardo alle modalità di valutazione, alle caratteristiche

dei potenziali beneficiari, alla dimensione delle risorse a disposizione e agli ambiti di

intervento.

 

 

Criteri di valutazione delle iniziative di terzi

 

Nel processo di selezione delle iniziative di terzi le Fondazioni adottano i seguenti

criteri generali di valutazione, coniugandoli in funzione delle caratteristiche e dei

contenuti dell’ambito di intervento interessato e all’entità delle risorse ad esso

destinate.

 

1. Caratteristiche del richiedente

L’esperienza, la competenza, la professionalità, la reputazione e la propensione di

mettersi in rete con altri partner, rappresentano elementi fondamentali di valutazione

della capacità dei proponenti di perseguire con efficacia ed efficienza gli obiettivi

delleiniziative proposte. Vengono adottati gli opportuni meccanismi atti a favorire, ove

possibile, il ricambio tra i soggetti finanziati.

 

2. Capacità di lettura del bisogno e adeguatezza e coerenza della soluzione proposta

La proposta viene valutata in relazione al grado di comprensione delle caratteristiche del

bisogno, all’efficacia della soluzione proposta rispetto al bisogno rilevato e alla

coerenza della stessa con gli obiettivi e i programmi definiti.

 

3. Innovatività

Il contenuto innovativo della proposta in termini di risposta al bisogno, di modalità

organizzative o di impiego delle risorse rappresenta un elemento da tenere in opportuna

considerazione.

 

4. Efficienza

Le risorse necessarie per la realizzazione dell’iniziativa devono essere commisurate agli

obiettivi perseguiti e l’impiego previsto deve rispettare criteri di efficienza e di accurata

gestione.

 

5. Sostenibilità

La proposta viene valutata in relazione alla capacità di proseguire l’azione oltre i

termini previsti dal sostegno finanziario delle Fondazioni, attraverso la generazione

diretta di risorse, l’attrazione di proventi futuri o la presa in carico dell’iniziativa da

parte di altri soggetti pubblici o privati.

 

6. Capacità di catalizzare altre risorse

La capacità della proposta di mobilitare altre risorse (co-finanziamento), sia provenienti

da altri soggetti finanziatori, che da autofinanziamento, e disponibili per un pronto

avvio del progetto, rappresenta un elemento di estrema rilevanza per comprendere il

livello di credibilità, affidabilità ed efficacia dell’iniziativa e dei suoi proponenti.

 

7. Non sostitutività

Nel valutare le iniziative le Fondazioni perseguono un approccio complementare e non

sostitutivo dell’intervento pubblico, tenuto conto delle situazioni di contesto.

 

8. Monitoraggio e valutazione

Le Fondazioni pongono attenzione all’efficacia dei meccanismi di monitoraggio e

valutazione eventualmente presenti all’interno della proposta e/o della misurabilità degli

obiettivi e del programma di attuazione previsto.

 

 

3. PRINCIPI DI GESTIONE, MONITORAGGIO E VALUTAZIONE DELLE INIZIATIVE

SOSTENUTE

 

3.1. Procedure di erogazione

Le Fondazioni definiscono e rendono noti ai beneficiari tempi e modalità di erogazione

dei contributi concessi.

 

3.2. Monitoraggio e valutazione dei progetti sostenuti

Le Fondazioni verificano la realizzazione delle iniziative sostenute sia sotto il profilo

amministrativo sia nel merito dell’efficacia dell’azione rispetto agli impegni assunti dai

soggetti beneficiari, individuando le relative modalità, corredate dalle necessarie risorse,

in relazione alla dimensione del contributo e alla natura e complessità del progetto.

 

3.3. Valutazione dei risultati dell’azione

Le Fondazioni raccolgono ed elaborano informazioni sul complesso delle iniziative

sostenute per ambiti o settori operativi al fine di trarne indicazioni in merito ai risultati

dell’azione svolta e quale utile riferimento ai fini della programmazione dell’attività dei

periodi successivi.

 

3.4. Disseminazione delle esperienze

Le Fondazioni promuovono la disseminazione delle esperienze più positive, sia con

proprie iniziative di comunicazione esterna sia stimolando i beneficiari a diffondere

notizie e informazioni su quanto realizzato.

 

3.5. Riservatezza delle informazioni

Nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, la concessione di contributi a terzi è

subordinata al consenso degli stessi alla messa in rete di informazioni inerenti al

contributo medesimo

 

.

LA GESTIONE DEL PATRIMONIO

 

PREMESSA

 

Nella gestione del proprio patrimonio, le Fondazioni operano secondo le logiche

dell’investitore istituzionale, avendo a riferimento un orizzonte temporale di

medio/lungo periodo, attente alla salvaguardia del patrimonio e all’adeguata redditività.

 

1.     PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE DEGLI INVESTIMENTI

 

Principi

 

1.1. Salvaguardia del patrimonio

Il patrimonio ha lo scopo di garantire il perseguimento della missione nel tempo. Le

decisioni di investimento vengono effettuate osservando criteri prudenziali di rischio, in

coerenza con l’obiettivo di salvaguardare nel medio/lungo periodo il valore del

patrimonio e la sua capacità di produrre reddito. Le politiche di spesa (erogative e di

struttura) sono correlate con gli obiettivi di mantenimento del patrimonio e di

stabilizzazione dei flussi erogativi in un orizzonte pluriennale, tenuto conto delle

esigenze del territorio. L’eventuale ricorso a forme di finanziamento esterno viene

effettuato nel rispetto del principio di tutela del patrimonio.

 

1.2. Adeguata redditività

Il patrimonio viene investito con l’obiettivo di produrre una redditività in grado di

consentire il perseguimento degli obiettivi di missione. Le decisioni di investimento

sono adeguatamente bilanciate al fine di ottenere una redditività complessiva coerente

con le esigenze di impiego, in un arco temporale coerente con la sua natura di

investitore di lungo periodo.

 

1.3. Pianificazione dell’impiego del patrimonio

L’impiego del patrimonio richiede una attenta attività di pianificazione strategica e

operativa volta a individuare obiettivi e classi di investimento idonei a garantire la

continuità del patrimonio e un’adeguata redditività sia nel breve che nel lungo periodo.

Le singole decisioni di investimento si inseriscono coerentemente all’interno di questo

quadro di riferimento.

 

1.4. Diversificazione

La consistenza delle decisioni di investimento è coerente con l’esigenza di

diversificazione del rischio in una pluralità di investimenti sufficientemente ampia da

consentire il perseguimento degli obiettivi di salvaguardia del patrimonio e di

generazione di un adeguato flusso di risorse per lo svolgimento dell’attività

istituzionale.

 

1.5. Trasparenza

Le modalità di determinazione delle decisioni di investimento, orientate al

perseguimento degli scopi statutari, vengono stabilite, prima dell’avvio dei processi di

selezione, dagli organi deputati alla valutazione e rese esplicite.

 

1.6. Competizione/comparazione

Le decisioni di investimento sono determinate sulla base di un processo comparativo tra

opportunità alternative, che tiene conto di criteri oggettivi di valutazione.

 

1.7. Collegamento funzionale

L’investimento del patrimonio, oltre che generare la redditività necessaria per lo

svolgimento delle attività istituzionali, può rappresentare uno strumento diretto di

sostegno a iniziative correlate alle finalità perseguite. Nel rispetto dei principi generali

di investimento (salvaguardia del valore del patrimonio e adeguata redditività) e di

specifiche linee guida cui ispirare la politica degli investimenti collegati alla missione,

le Fondazioni possono ricercare idonee opportunità di impiego per perseguire gli scopi

istituzionali di utilità sociale e di promozione dello sviluppo economico.

 

1.8. Rapporto con società bancaria di riferimento

Nell’ambito delle proprie finalità di sviluppo del territorio, attraverso l’investimento

nella società bancaria di riferimento, nel rispetto della legislazione vigente, le

Fondazioni perseguono l’obiettivo di contribuire alla promozione dello sviluppo

economico, nella consapevolezza che una istituzione finanziaria solida e radicata nei

territori costituisca un volano di crescita e di stabilizzazione del sistema finanziario

locale e nazionale. Le Fondazioni non si ingeriscono nella gestione operativa delle

società bancarie, ma, esercitando i diritti dell’azionista, vigilano affinché la conduzione

avvenga nel rispetto dei principi sopra richiamati.

 

1.9. Bilanciamento breve e medio/lungo periodo

Un’equilibrata erogazione di risorse nel tempo consente di garantire un contributo

armonico ai processi di sviluppo economico-sociali del territorio. A tal fine, gli

investimenti vengono programmati bilanciando opportunamente il flusso di proventi

con riferimento a orizzonti di breve e di medio/lungo periodo, anche attraverso una

diversificazione tra strumenti di investimento, avuto riguardo tra l’altro al loro grado di

liquidità e alla programmazione dell’attività erogativa. Il meccanismo dei Fondi di

Stabilizzazione rappresenta una leva importante ma complementare rispetto a un

bilanciamento delle risorse perseguito attraverso coerenti processi di investimento del

patrimonio.

 

1.10. Eticità

Nelle decisioni di impiego del proprio patrimonio vengono esclusi gli investimenti che

presentino connessioni con situazioni di violazione dei diritti dell’uomo e delle norme

di tutela dell’ambiente e del patrimonio storico, artistico e culturale, a tal fine

ispirandosi a principi elaborati da organismi nazionali e sovranazionali.

 

1.11. Assunzione e gestione del rischio

Nell’assunzione e gestione del rischio le Fondazioni operano coerentemente con le

esigenze di salvaguardia del patrimonio e di generazione di un’adeguata redditività

funzionale al raggiungimento degli obiettivi istituzionali in un arco temporale di

medio/lungo termine, perseguendo in primo luogo un adeguato livello di

diversificazione degli investimenti. Qualora ritenuto opportuno, potranno adottare

modelli di valutazione del rischio che possano essere di supporto alla definizione e

gestione degli impieghi, anche identificando in un dato orizzonte temporale il livello

massimo di rischio accettabile, inteso sia come variabilità del valore degli asset sia

come variabilità del rendimento atteso dagli stessi, coerentemente con le esigenze di

salvaguardia del patrimonio e di generazione di una adeguata redditività.

 

1.12. Copertura del rischio

Avuto riguardo ai costi/benefici, nonché al trattamento contabile, le Fondazioni

valutano l’opportunità di porre in essere forme di copertura del rischio che consentano

di contenerne gli effetti e salvaguardare l’integrità del patrimonio. Considerata la loro

natura di investitori a medio/lungo termine, valuteranno altresì i costi/benefici di

copertura del rischio delle periodiche fluttuazioni dei mercati finanziari, anche in

relazione alla presenza di fondi che consentano di attenuare possibili effetti sulla propria

attività di erogazione delle fasi negative dei mercati.

 

 

Criteri di selezione

 

1.1. Rischio

Il rischio intrinseco dell’investimento, nelle sue diverse componenti, rappresenta un

elemento fondamentale di valutazione che va considerato in termini sia assoluti, rispetto

cioè alla propensione al rischio insita nella strategia di gestione del patrimonio, sia in

termini relativi rispetto a investimenti aventi caratteristiche analoghe.

 

1.2. Rendimento atteso

La redditività attesa dall’investimento va valutata al netto degli oneri connessi (di natura

gestionale e fiscale) e messa in correlazione con il rischio intrinseco dell’investimento.

 

1.3. Flussi finanziari attesi

La distribuzione nel tempo di uscite ed entrate finanziarie relative a un investimento

richiede una attenta valutazione al fine di considerare l’impatto della decisione sulla

liquidità complessiva e la generazione di risorse per il perseguimento degli scopi

istituzionali.

 

1.4. Liquidabilità

L’investimento deve essere valutato anche in termini di liquidabilità, in relazione agli

impegni derivanti dall’attività istituzionale, ai tempi necessari per la sua

smobilizzazione, ai potenziali oneri di liquidazione (perdite di valore e/o oneri

aggiuntivi).

 

1.5. Chiarezza e comprensibilità

La chiarezza e la comprensibilità delle caratteristiche dell’investimento e delle sue

implicazioni dirette e indirette devono rappresentare condizioni determinanti nel

processo di selezione di un investimento, in quanto incidono sul rischio e la sua

liquidabilità.

 

 

2. ASSETTO ORGANIZZATIVO, MONITORAGGIO E RENDICONTAZIONE

Principi

 

2.1. Responsabilità

I ruoli e le responsabilità degli organi e delle strutture tecniche coinvolte nella gestione

del patrimonio sono distinti e chiaramente individuati, essendo di competenza

dell’Organo di Indirizzo la definizione della politica degli investimenti, dell’Organo di

Amministrazione la sua traduzione operativa e delle strutture tecniche la sua esecuzione.

 

2.2. Trasparenza

Le Fondazioni definiscono, attraverso uno o più atti, le modalità procedurali e i criteri di

gestione del patrimonio avendo riguardo alla definizione del livello di diversificazione

degli investimenti e dell’eventuale benchmark strategico di rendimento, nonché della

scelta in merito alla struttura organizzativa per la gestione del patrimonio, interna o

esterna, e, in questo secondo caso, ai criteri di selezione dei gestori e intermediari

esterni. Le procedure operative sono improntate a criteri di trasparenza volti a garantire

la conoscenza del processo ai soggetti coinvolti ai vari livelli, nel rispetto delle

rispettive competenze.

 

2.3. Individuazione assetto organizzativo

L’assetto organizzativo (interno o esterno) per la gestione del patrimonio viene

individuato, anche in relazione alla dimensione e alla complessità degli investimenti,

secondo criteri di economicità ed efficacia che consentano di pervenire a una soluzione

 

- in termini funzionali e professionali - idonea a perseguire gli obiettivi istituzionali

prefissati. Nella individuazione della soluzione ottimale in termini di costi/benefici, può

configurarsi anche l’adozione di modelli intermedi (parte interna e parte esterna).

2.4. Separatezza organizzativa

Nell’implementazione delle politiche di investimento, ove si opti per la gestione interna,

le Fondazioni si avvalgono di personale dotato delle opportune competenze e adottano

le necessarie misure per separare le responsabilità operative di gestione del patrimonio

da quelle connesse all’attività erogativa, assicurando comunque il necessario governo

del collegamento funzionale degli investimenti alla missione istituzionale.

Definiscono le modalità attraverso le quali viene garantita la separatezza, individuando

le competenze di un eventuale comitato investimenti.

 

2.5. Monitoraggio e controllo

Le Fondazioni mettono in atto le opportune misure per assicurare un monitoraggio e un

controllo costante sia della coerenza degli investimenti realizzati alle politiche di

investimento definite, sia degli andamenti e delle performance conseguite.

Sottopongono altresì a controllo la dinamica del rischio e qualora ritenuto opportuno

potranno stabilire la necessità di mantenerne il livello nei limiti programmati,

individuando preventivamente i meccanismi di azione a fronte di situazioni prospettiche

di superamento di tali limiti.

Nel caso di ricorso a gestori professionali esterni, le performance da essi realizzate

vengono sottoposte a periodiche verifiche sulla base di rendicontazioni quali-

quantitative riferite a criteri di elaborazione indipendenti e uniformi.

L’attività di monitoraggio e di controllo degli investimenti collegati alla missione

esamina la loro coerenza rispetto alla più generale strategia di intervento istituzionale,

oltre al mantenimento di un adeguato livello di bilanciamento con le altre forme di

investimento realizzate.

 

2.6. Completezza del bilancio

Ogni scelta gestionale deve trovare corrispondenza nella contabilità e nel bilancio

annuale in conformità ai principi contabili applicabili alle Fondazioni in quanto soggetti

non profit, dando evidenza all’impatto fiscale connesso agli impieghi effettuati. La nota

integrativa rappresenta lo strumento per fornire una adeguata, completa e trasparente

informativa sugli investimenti realizzati e i risultati conseguiti.

 

2.7. Rendicontazione degli investimenti e dei risultati

L’impiego del patrimonio in valori mobiliari e i relativi rendimenti trovano evidenza nel

bilancio e formano oggetto di specifica reportistica gestionale, distinta dal rendiconto

annuale, basata sull’adozione di criteri omogenei di valutazione delle diverse

componenti. La predisposizione di un reporting finanziario gestionale dedicato alle

risultanze dell’attività patrimoniale si basa sull’esposizione dei valori a prezzi o valori

correnti omogenei, al fine di misurare correttamente la redditività e i rischi assunti.

 

3. PRINCIPI E CRITERI DI SELEZIONE DELL’ADVISOR / GESTORE

Premessa

 

Qualora ritenuto opportuno e tenuto conto della dimensione e della complessità degli

investimenti, la Fondazione, nel processo di gestione del proprio patrimonio, si

avvalgono del supporto di advisor e/o gestori professionali, la cui individuazione si

ispira ai principi e ai criteri di seguito indicati.

 

Principi

 

3.1. Responsabilità

Gli organi delle Fondazioni sono comunque responsabili della gestione degli

investimenti anche in caso di ricorso a competenze esterne. Le decisioni e le

performance di investimento, anche se proposte da soggetti esterni, sono di diretta

responsabilità degli organi.

 

3.2. Indipendenza

L’impiego di professionalità esterne è finalizzato al perseguimento degli obiettivi di

investimento definiti e risponde al suo esclusivo interesse; a tal fine vengono

individuate le soluzioni più opportune per prevenire ed escludere situazioni di conflitto

di interessi.

 

3.3. Trasparenza

Precedentemente all’avvio dei processi di individuazione di soggetti esterni a supporto

della gestione degli investimenti, le modalità di selezione prescelte vengono condivise

all’interno delle Fondazioni e rese esplicite.

 

3.4. Competizione/comparazione

L’individuazione dei soggetti esterni può essere attivata attraverso una procedura

selettivo/comparativa che - sulla base di criteri di selezione predefiniti scelti fra quelli

di seguito indicati (da intendersi come indicazione non esaustiva e vincolante) -

coinvolge un numero adeguato di candidati al fine di effettuare una comparazione tra le

differenti proposte e pervenire all’identificazione della soluzione più idonea.

 

 

Criteri di selezione

 

3.1. Curriculum societario

Il curriculum societario deve evidenziare gli elementi qualificanti dei candidati e della

loro attività in termini di: dimensioni, numerosità e qualità della clientela con

particolare attenzione agli investitori istituzionali, stabilità dei rapporti con la clientela,

competenze ed esperienze specifiche, caratteristiche dell’eventuale gruppo di

appartenenza, solidità economico/finanziaria.

 

3.2. Performance

Le performance passate dei candidati, in particolare dei gestori, debbono essere

attentamente valutate al fine di comparare i risultati conseguiti nel tempo rispetto agli

obiettivi assegnati e in situazioni di particolare stress finanziario e volatilità dei mercati.

 

3.3. Team

Le caratteristiche del team che si candida ad affiancare le scelte delle Fondazioni sono

particolarmente importanti e devono essere valutate in termini di: numerosità, struttura

organizzativa, strumenti di controllo, competenza dei singoli componenti, esperienze

acquisite, turn over.

 

3.4. Indipendenza

L’indipendenza dei candidati rispetto a situazioni di potenziale conflitto di interessi

rappresenta un elemento fondamentale di selezione, che va attentamente valutato per

evitare che lo svolgimento dell’attività di supporto possa essere compromesso da

finalità incompatibili con il mandato da affidare.

 

3.5. Modalità di monitoraggio

Particolare attenzione va posta nella valutazione dei criteri e delle modalità di

monitoraggio proposte dai candidati in termini di: frequenza, struttura del sistema di

reporting, valutazione e analisi di mercato anche prospettiche, trasparenza e

intelligibilità delle modalità di rendicontazione, modalità di interrelazione con la

struttura e gli organi.

 

3.6. Economicità dell’offerta

Gli elementi economici dell’offerta, esplicitati nelle componenti fisse e variabili e nelle

rispettive modalità di calcolo, rappresentano una componente rilevante del processo di

selezione. Tale componente può essere valutata contestualmente agli altri criteri di

valutazione o, in alternativa, al termine del processo di identificazione di una rosa

ristretta di candidati (short list) pre-selezionati in base ai criteri quali/quantitativi sopra

identificati.

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