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Allautore

     Caro Antonio,

     anche questa tua riflessione (corredata di un ottimo apparato di documentazione) risulta acuta e stimolante.      

la sconfitta al referendum del 4 dicembre 2016 è una pietra tombale calata sul Paese, i cui effetti negativi si faranno sentire per decenni.

Il primo è proprio il silenzio di cui tu parli che, a mio avviso, tende a rimuovere un tema che sì è stato oggetto di una bruciante sconfitta, ma che è tutt’altro che rubricabile nell’agenda della politica italiana.

  Lo vedremo dopo l’esito delle prossime elezioni che, senza essere certo né gufi né cassandre, ci offrirà un quadro di instabilità che non gioverà ai bisogni di un paese che, se pur con qualche segnale di ripresa, stenta ad inserirsi nei nuovi scenari della contemporaneità.

    Leggendo qualche segnale, mi pare di capire che qualcuno si stia pentendo della scelta a suo tempo fatta in favore del No. Ma ormai è tardi; per ora non si può riprendere il filo del discorso anche se, a mio avviso, chi riuscirà ad innalzare nuovamente la bandiera delle riforme (costituzionali e di una vera legge elettorale che garantisca stabilità), in prospettiva potrà raccoglierne i frutti.

       Tu apri la tua riflessione con queste parole: “Durante la fase  precedente al referendum costituzionale del 4 dicembre del 2016, in molti erano o si sono trasformati in esperti “della Costituzione italiana”, dopo il voto  sembra che il silenzio sia  ciò che più è presente.”

     Al di là delle parole che sembrerebbero (forse in modo preterintenzionale) sottintendere un velato dissenso sul complesso della fase sfociata nel referendum, hai tremendamente ragione nel sottolineare questo imbarazzante silenzio, con il quale si vogliono seppellire, anche per ragioni interne alla vita soprattutto del Pd, gli effetti disastrosi di una stagione che era invece iniziata sotto il vessillo di una forte attesa riformista.

    Il discorso delle province, su cui è focalizzata la tua riflessione, fa parte di questo scenario. Credo che in Italia una seria riforma dei livelli di governo non possa prescindere da una riorganizzazione del complesso delle autonomie locali. L’eliminazione delle province è una strada percorribile; ovviamente se ne possono individuare altre, anche non confliggenti con la scelta operata nella riforma sconfitta al referendum. Ad esempio, l’eliminazione delle province non elimina il tema, di grandissima attualità, di razionalizzare la vastissima ragnatela di comuni che conta più di 8000 unità. 

  Tornando alle province, certo il silenzio e la rimozione non giovano; posto che la loro soppressione non è passata, occorre metterci le mani, con ciò non certo pensando ad una mera logica conservatrice.

  Pur nel solco del loro mantenimento, in questa fase imprescindibile, gli spazi per un serio ripensamento del loro ruolo e del loro assetto istituzionale non mancherebbero.

   Ciò che invece manca in Italia è qualsiasi capacità di sviluppare un serio disegno riformatore; un disegno che ha vissuto una effimera vita in questa legislatura, che si sta chiudendo con un malinconico tramonto, preludio dell’alba della prossima che non si preannuncia certo luminosa.

Paolo Razzuoli

 

Dopo il no alla riforma:

La Costituzione Italiana non cambia, le province ci sono

 

di Antonio Rossetti

 

Durante la fase  precedente al referendum costituzionale del 4 dicembre del 2016, in molti erano o si sono trasformati in esperti “della Costituzione italiana”, dopo il voto  sembra che il silenzio sia  ciò che più è presente.

Nelle proposte di modifica costituzionale si prevedeva la riforma del Senato (riduzione del numero e riduzione dei compiti), la cancellazione del Cnel (Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro)  e la definitiva cancellazione delle  Province.   L'esito del voto,  che ha visto prevalere il No con oltre il 59%, ha determinato la bocciatura del quesito referendario lasciando  intatto il testo della costituzione così come era alla vigilia del referendum.

Per memoria di chi ancora non si è reso conto dell'esito referendario è che la costituzione italiana non è stata modificata, punto.

 

 

1) Il Senato  resta tale con i compiti stabiliti e le prossime elezioni  politiche eleggeranno i senatori nello stesso numero.

2) Il Cnel è stato rinnovato nelle nomine e svolgerà i compiti stabiliti dalla costituzione.

3) Per le province?

L'argomento è più complesso in quanto erano state smembrate, dalla legislazione nazionale e regionale, e si renderà necessaria una loro ricostruzione, nel rispetto delle norme costituzionali.  (art. 114 della costituzione, vedi in appendice al testo) ). 

Sono trascorsi mesi, quasi un anno, ma non pare vi sia la consapevolezza del risultato referendario, sembra quasi  non sia  accaduto niente, i costituzionalisti della prima ora non si sono ancora resi conto, o fingono di non avere  compreso  l'esito del voto referendario. L'Unione Europea con una propria raccomandazione  si è espressa vedi nota 1) .

 

Molte province sono state impoverite, oltre che di competenze, in parte assegnate alle regioni e in parte ai comuni, di personale, e di autonomia,  anche sul versante delle risorse economiche,  molte di queste si trovano sull'orlo del dissesto.

 

La discussione sul merito delle competenze, che devono essere  nel rispetto dei concetti di sussidiarietà, differenziazione, evitando doppioni di competenze e funzioni, ed adeguatezza proprio perché ogni livello istituzionale deve essere adeguato  rispetto alle attività, può continuare, ma il contenuto  della costituzione non può essere stravolto.

 

Gli articoli della costituzione, sulla materia, sono chiari anche in relazione  alla dimensione  adeguata  per garantire i diritti ai cittadini,  articoli che definiscono le materie di competenza legislativa esclusiva dello stato, di materia concorrente stato regioni, e delle Regioni per le materie non espressamente riservate allo stato.

Il dibattito e le opinioni possono sempre favorire  soluzione volte  a migliorare, razionalizzare, favorire la trasparenza e il migliore impiego delle risorse sia umane che economiche, ma all'interno della costituzione, ovviamente fino a che non viene modificata. 

 

Con la “Legge del Rio”, che intendeva   anticipare un esito non avverato, i tentativi di aggiustare  il livello intermedio, tra regioni e comuni,  si sono rivelati  alquanto  diversi  nelle regioni italiane.

Le Regioni sono intervenute nel tentativo di rimodellare, in anticipo,  la soluzione del cosiddetto ente intermedio, alcune hanno  disegnato  aree vaste, più o meno, altre regioni  hanno previsto altre  forme  di aggregazione,  nuove aree o comprensori.

 

Sono state disegnate altre dimensioni  e  altri soggetti proprio nel momento che veniva ipotizzata la chiusura delle province, di fatto  rendendo evidente la necessità di una  articolazione, che la Costituzione ha già stabilito come ente dotato di autonomia, con propri statuti, poteri e funzioni,  secondo i principi fissati dalla costituzione.

 

L'articolo 118 della costituzione precisa quali sono i livelli   di articolazione della Repubblica Italiana, mentre alcune   regioni sono intervenute con  modalità che disegnano altro.

 

Dalla Costituzione risulta evidente che la provincia ha una propria autonomia per questa ragione  si dovrà ripristinare  il sistema elettorale al quale sono chiamati i cittadini del territorio provinciale.

L'elezione democratica  della rappresentanza della Provincia, delle città metropolitane,  così come lo è per comuni e le regioni,  è fondamentale, altrettanto si dovrà fare da parte di Governo e Parlamento per le attribuzioni di competenze nel rispetto della prerogativa  già definita nell'art. 119 della costituzione.

 

Avere il senso della realtà significa capire che  il ritardo nell'affrontare  l'argomento delle materie del Titolo V, nel caso specifico le province,  determina comportamenti  ed azioni che  rendono più complesso il cammino.

La vicenda della Regione Sicilia non è l'unica, in altre regioni, indipendentemente dalla  attribuzione   di Statuto speciale o no, si presenta il rischio di una disarticolazione che, anziché  estendere ed elevare diritti e prestazioni sociali a tutti, contribuisce a ad aumentare le distanze e conflitti.

Infine chi pensava di  tagliare in  costi, tagliando le province, può solo constatare che i tagli necessari erano da operare in altri livelli ed in altre cariche, e questo non è avvenuto, allo stesso tempo la stessa operazione di nuovi livelli seppure in  forme non definite nella costituzione vigente, oltre a non  rispettare  le caratteristiche  di sussidiarietà ed adeguatezza determineranno costi  rilevanti, senza potere operare nella autonomia necessaria.

 

( gli articoli della costituzione riportati in appendice : dal 114 al 133)

 

 

1) Raccomandazione Ue

Agenzia  Ansa 18 ottobre 2017

 

Consiglio d'Europa a Italia, stop ad abolizione province
'E rafforzare autonomia di bilancio delle Regioni'

(ANSA) - STRASBURGO, 18 OTT - L'Italia deve "rivedere la
politica di progressiva riduzione e di abolizione delle
province, ristabilendone le competenze, e dotandole delle
risorse finanziarie necessarie per l'esercizio delle loro
responsabilita'". E' una delle raccomandazioni contenute nel
rapporto di monitoraggio sulla situazione italiana stilato dal
Congresso dei poteri locali e regionali del Consiglio d'Europa,
che sara' votato questo pomeriggio nella sessione plenaria.
Il rapporto e' il frutto delle visite del Congresso condotte
in Italia, l'ultima lo scorso marzo.
 Oltre a richiedere un pieno ripristino delle province, "il cui futuro, dopo la bocciatura
del referendum sulla riforma costituzionale lo scorso dicembre,
e' incerto", il Congresso raccomanda anche di "ristabilire
l'elezione diretta per gli organi di governo delle province e
delle citta' metropolitane" e di "fissare un sistema di
retribuzione ragionevole e adeguata dei loro amministratori".

Inoltre chiede che sia introdotta "la possibilita' di votare una
mozione di revoca o di censura all'interno dei consigli
provinciali e metropolitani nei confronti dei loro presidenti o
sindaci, per rafforzarne la responsabilita' politica".
Per quanto riguarda invece le Regioni, si raccomanda
all'Italia di "rivedere le norme e i principi finanziari di
quelle a statuto ordinario, per rafforzare la loro autonomia di
bilancio e aumentare l'aliquota delle loro entrate proprie". E
si domanda anche di riformare il sistema perequativo per
compensare i divari tra le risorse finanziarie a disposizione
delle Regioni, ritenuto ora "inefficace". (ANSA).

 

 

 

 

 

 

A  ) Appendice

Titolo V - Le Regioni, le Province e i Comuni

Art. 114

La Repubblica è costituita dai Comuni, dalle Province, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni sono enti autonomi con propri statuti, poteri e funzioni secondo i principi fissati dalla Costituzione.

Roma è la capitale della Repubblica. La legge dello Stato disciplina il suo ordinamento.

Art. 115

(abrogato)

Art. 116

Il Friuli Venezia Giulia, la Sardegna, la Sicilia, il Trentino-Alto Adige/Südtirol e la Valle d'Aosta/Vallee d'Aoste dispongono di forme e condizioni particolari di autonomia, secondo i rispettivi statuti speciali adottati con legge costituzionale.

La Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol è costituita dalle Province autonome di Trento e di Bolzano.

Ulteriori forme e condizioni particolari di autonomia, concernenti le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e le materie indicate dal secondo comma del medesimo articolo alle lettere l), limitatamente all'organizzazione della giustizia di pace, n) e s), possono essere attribuite ad altre Regioni, con legge dello Stato, su iniziativa della Regione interessata, sentiti gli enti locali, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 119.

La legge è approvata dalle Camere a maggioranza assoluta dei componenti, sulla base di intesa fra lo Stato e la Regione interessata.

Art. 117

La potestà legislativa è esercitata dallo Stato e dalle Regioni nel rispetto della Costituzione, nonché dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali.

Lo Stato ha legislazione esclusiva nelle seguenti materie:

a) politica estera e rapporti internazionali dello Stato; rapporti dello Stato con l'Unione europea; diritto di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea;

b) immigrazione;

c) rapporti tra la Repubblica e le confessioni religiose;

d) difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi;

e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari; tutela della concorrenza; sistema valutario; sistema tributario e contabile dello Stato; perequazione delle risorse finanziarie;

f) organi dello Stato e relative leggi elettorali; referendum statali; elezione del Parlamento europeo;

g) ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali;

h) ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale;

i) cittadinanza, stato civile e anagrafi;

l) giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa;

m) determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale;

n) norme generali sull'istruzione;

o) previdenza sociale;

p) legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città metropolitane;

q) dogane, protezione dei confini nazionali e profilassi internazionale;

r) pesi, misure e determinazione del tempo; coordinamento informativo statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale; opere dell'ingegno;

s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali.

Sono materie di legislazione concorrente quelle relative a: rapporti internazionali e con l'Unione europea delle Regioni; commercio con l'estero; tutela e sicurezza del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni scolastiche e con esclusione della istruzione e della formazione professionale; professioni; ricerca scientifica e tecnologica e sostegno all'innovazione per i settori produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento sportivo; protezione civile; governo del territorio; porti e aeroporti civili; grandi reti di trasporto e di navigazione; ordinamento della comunicazione; produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell'energia; previdenza complementare e integrativa; armonizzazione dei bilanci pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario; valorizzazione dei beni culturali e ambientali e promozione e organizzazione di attività culturali; casse di risparmio, casse rurali, aziende di credito a carattere regionale; enti di credito fondiario e agrario a carattere regionale. Nelle materie di legislazione concorrente spetta alle Regioni la potestà legislativa, salvo che per la determinazione dei principi fondamentali, riservata alla legislazione dello Stato.

Spetta alle Regioni la potestà legislativa in riferimento ad ogni materia non espressamente riservata alla legislazione dello Stato.

Le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle decisioni dirette alla formazione degli atti normativi comunitari e provvedono all'attuazione e all'esecuzione degli accordi internazionali e degli atti dell'Unione europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da legge dello Stato, che disciplina le modalità di esercizio del potere sostitutivo in caso di inadempienza.

La potestà regolamentare spetta allo Stato nelle materie di legislazione esclusiva, salva delega alle Regioni. La potestà regolamentare spetta alle Regioni in ogni altra materia. I Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite.

Le leggi regionali rimuovono ogni ostacolo che impedisce la piena parità degli uomini e delle donne nella vita sociale, culturale ed economica e promuovono la parità di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive.

La legge regionale ratifica le intese della Regione con altre Regioni per il migliore esercizio delle proprie funzioni, anche con individuazione di organi comuni.

Nelle materie di sua competenza la Regione può concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali interni ad altro Stato, nei casi e con le forme disciplinati da leggi dello Stato.

Art. 118

Le funzioni amministrative sono attribuite ai Comuni salvo che, per assicurarne l'esercizio unitario, siano conferite a Province, Città metropolitane, Regioni e Stato, sulla base dei principi di sussidiarietà, differenziazione ed adeguatezza.

I Comuni, le Province e le Città metropolitane sono titolari di funzioni amministrative proprie e di quelle conferite con legge statale o regionale, secondo le rispettive competenze.

La legge statale disciplina forme di coordinamento fra Stato e Regioni nelle materie di cui alle lettere b) e h) del secondo comma dell'articolo 117, e disciplina inoltre forme di intesa e coordinamento nella materia della tutela dei beni culturali.

Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà.

Art. 119

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno autonomia finanziaria di entrata e di spesa.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno risorse autonome. Stabiliscono e applicano tributi ed entrate propri, in armonia con la Costituzione e secondo i principi di coordinamento della finanza pubblica e del sistema tributario. Dispongono di compartecipazioni al gettito di tributi erariali riferibile al loro territorio.

La legge dello Stato istituisce un fondo perequativo, senza vincoli di destinazione, per i territori con minore capacità fiscale per abitante.

Le risorse derivanti dalle fonti di cui ai commi precedenti consentono ai Comuni, alle Province, alle Città metropolitane e alle Regioni di finanziare integralmente le funzioni pubbliche loro attribuite.

Per promuovere lo sviluppo economico, la coesione e la solidarietà sociale, per rimuovere gli squilibri economici e sociali, per favorire l'effettivo esercizio dei diritti della persona, o per provvedere a scopi diversi dal normale esercizio delle loro funzioni, lo Stato destina risorse aggiuntive ed effettua interventi speciali in favore di determinati Comuni, Province, Città metropolitane e Regioni.

I Comuni, le Province, le Città metropolitane e le Regioni hanno un proprio patrimonio, attribuito secondo i principi generali determinati dalla legge dello Stato.

Possono ricorrere all'indebitamento solo per finanziare spese di investimento. E' esclusa ogni garanzia dello Stato sui prestiti dagli stessi contratti.

Art. 120

La Regione non può istituire dazi di importazione o esportazione o transito tra le Regioni, nè adottare provvedimenti che ostacolino in qualsiasi modo la libera circolazione delle persone e delle cose tra le Regioni, nè limitare l'esercizio del diritto al lavoro in qualunque parte del territorio nazionale.

Il Governo può sostituirsi a organi delle Regioni, delle Città metropolitane, delle Province e dei Comuni nel caso di mancato rispetto di norme e trattati internazionali o della normativa comunitaria oppure di pericolo grave per l'incolumità e la sicurezza pubblica, ovvero quando lo richiedono la tutela dell'unità giuridica o dell'unità economica e in particolare la tutela dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti i diritti civili e sociali, prescindendo dai confini territoriali dei governi locali.

La legge definisce le procedure atte a garantire che i poteri sostitutivi siano esercitati nel rispetto del principio di sussidiarietà e del principio di leale collaborazione.

Art. 121

Sono organi della Regione: il Consiglio regionale, la Giunta e il suo presidente.

Il Consiglio regionale esercita le potestà legislative attribuite alla Regione e le altre funzioni conferitegli dalla Costituzione e dalle leggi. Può fare proposte di legge alle Camere.

La Giunta regionale è l'organo esecutivo delle Regioni.

Il Presidente della Giunta rappresenta la Regione; dirige la politica della Giunta e ne è responsabile; promulga le leggi ed emana i regolamenti regionali; dirige le funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione, conformandosi alle istruzioni del Governo della Repubblica.

Art. 122

Il sistema di elezione e i casi di ineleggibilità e di incompatibilità del Presidente e degli altri componenti della Giunta regionale nonché dei consiglieri regionali sono disciplinati con legge della Regione nei limiti dei princìpi fondamentali stabiliti con legge della Repubblica, che stabilisce anche la durata degli organi elettivi.

Nessuno può appartenere contemporaneamente a un Consiglio o a una Giunta regionale e ad una delle Camere del Parlamento, ad un altro Consiglio o ad altra Giunta regionale, ovvero al Parlamento europeo.

Il Consiglio elegge tra i suoi componenti un Presidente e un ufficio di presidenza.

I consiglieri regionali non possono essere chiamati a rispondere delle opinioni espresse e dei voti dati nell'esercizio delle loro funzioni.

Il Presidente della Giunta regionale, salvo che lo statuto regionale disponga diversamente, è eletto a suffragio universale e diretto. Il Presidente eletto nomina e revoca i componenti della Giunta.

Art. 123

Ciascuna Regione ha uno statuto che, in armonia con la Costituzione, ne determina la forma di governo e i principi fondamentali di organizzazione e funzionamento.

Lo statuto regola l'esercizio del diritto di iniziativa e del referendum su leggi e provvedimenti amministrativi della Regione e la pubblicazione delle leggi e dei regolamenti regionali.

Lo statuto è approvato e modificato dal Consiglio regionale con legge approvata a maggioranza assoluta dei suoi componenti, con due deliberazioni successive adottate ad intervallo non minore di due mesi.

Per tale legge non è richiesta l'apposizione del visto da parte del Commissario del Governo.

Il Governo della Repubblica può promuovere la questione di legittimità costituzionale sugli statuti regionali dinanzi alla Corte costituzionale entro trenta giorni dalla loro pubblicazione.

Lo statuto è sottoposto a referendum popolare qualora entro tre mesi dalla sua pubblicazione ne faccia richiesta un cinquantesimo degli elettori della Regione o un quinto dei componenti il Consiglio regionale. Lo statuto sottoposto a referendum non è promulgato se non è approvato dalla maggioranza dei voti validi.

In ogni Regione, lo statuto disciplina il Consiglio delle autonomie locali, quale organo di consultazione fra la Regione e gli enti locali.

Art. 124

(abrogato) [30]

Art. 125

Nella Regione sono istituiti organi di giustizia amministrativa di primo grado, secondo l'ordinamento stabilito da legge della Repubblica. Possono istituirsi sezioni con sede diversa dal capoluogo della Regione.

Art. 126

Con decreto motivato del Presidente della Repubblica sono disposti lo scioglimento del Consiglio regionale e la rimozione del Presidente della Giunta che abbiano compiuto atti contrari alla Costituzione o gravi violazioni di legge.

Lo scioglimento e la rimozione possono altresì essere disposti per ragioni di sicurezza nazionale.

Il decreto è adottato sentita una Commissione di deputati e senatori costituita, per le questioni regionali, nei modi stabiliti con legge della Repubblica.

Il Consiglio regionale può esprimere la sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta mediante mozione motivata, sottoscritta da almeno un quinto dei suoi componenti e approvata per appello nominale a maggioranza assoluta dei componenti. La mozione non può essere messa in discussione prima di tre giorni dalla presentazione.

L'approvazione della mozione di sfiducia nei confronti del Presidente della Giunta eletto a suffragio universale e diretto, nonché la rimozione, l'impedimento permanente, la morte o le dimissioni volontarie dello stesso comportano le dimissioni della Giunta e lo scioglimento del Consiglio.
In ogni caso i medesimi effetti conseguono alle dimissioni contestuali della maggioranza dei componenti il Consiglio.

Art. 127

Il Governo, quando ritenga che una legge regionale ecceda la competenza della Regione, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla sua pubblicazione.

La Regione, quando ritenga che una legge o un atto avente valore di legge dello Stato o di un'altra Regione leda la sua sfera di competenza, può promuovere la questione di legittimità costituzionale dinanzi alla Corte costituzionale entro sessanta giorni dalla pubblicazione della legge o dell'atto avente valore di legge.

Art. 128

(abrogato) [34]

Art. 129

(abrogato) [35]

Art. 130

(abrogato) [36]

Art. 131

Sono costituite le seguenti Regioni:

       Piemonte;

       Valle d'Aosta;

       Lombardia;

       Trentino-Alto Adige;

       Veneto;

       Friuli-Venezia Giulia;

       Liguria;

       Emilia-Romagna;

       Toscana;

       Umbria;

       Marche;

       Lazio;

       Abruzzi;

       Molise;

       Campania;

       Puglia;

       Basilicata;

       Calabria;

       Sicilia;

       Sardegna.

Art. 132

Si può, con legge costituzionale, sentiti i Consigli regionali, disporre la fusione di Regioni esistenti o la creazione di nuove Regioni con un minimo di un milione di abitanti, quando ne facciano richiesta tanti Consigli comunali che rappresentino almeno un terzo delle popolazioni interessate, e la proposta sia approvata con referendum dalla maggioranza delle popolazioni stesse.

Si può, con l'approvazione della maggioranza delle popolazioni della Provincia o delle Province interessate e del Comune o dei Comuni interessati espressa mediante referendum e con legge della Repubblica, sentiti i Consigli regionali, consentire che Provincie e Comuni, che ne facciano richiesta, siano staccati da una Regione e aggregati ad un'altra.

Art. 133.

Il mutamento delle circoscrizioni provinciali e la istituzione di nuove Province nell'ambito di una Regione sono stabiliti con leggi della Repubblica, su iniziative dei Comuni, sentita la stessa Regione.

La Regione, sentite le popolazioni interessate, può con sue leggi istituire nel proprio territorio nuovi comuni e modificare le loro circoscrizioni e denominazioni.

 

Note:

 (Nota al Titolo V). 
Questo titolo è stato modificato dalla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), in G.U. 24 ottobre 2001, n. 248. Di seguito, vengono riportate le disposizioni incise dalle modifiche e, in nota, i testi previgenti. Di tale legge si riproducono qui anche le disposizioni finali contenute negli artt. 10 e 11. 
«Art. 10. 
1. Sino all'adeguamento dei rispettivi statuti, le disposizioni della presente legge costituzionale si applicano anche alle Regioni a statuto speciale ed alle province autonome di Trento e di Bolzano per le parti in cui prevedono forme di autonomia più ampie rispetto a quelle già attribuite». 
«Art. 11. 
1. Sino alla revisione delle norme del titolo I delta parte seconda della Costituzione, i regolamenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica possono prevedere la partecipazione di rappresentanti delle Regioni, delle Province autonome e degli enti locali alla Commissione parlamentare per le questioni regionali. 
2. Quando un progetto di legge riguardante le materie di cui al terzo comma dell'articolo 117 e all'articolo 119 della Costituzione contenga disposizioni sulle quali la Commissione parlamentare per le questioni regionali, integrata ai sensi del comma 1, abbia espresso parere contrario o parere favorevole condizionato all'introduzione di modificazioni specificamente formulate, e la Commissione che ha svolto l'esame in sede referente non vi si sia adeguata, sulle corrispondenti parti del progetto di legge l'Assemblea delibera a maggioranza assoluta dei suoi componenti».

[20] (Nota all'art. 114). 
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l'art. 1 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (G.U. 24 ottobre 2001, n. 248). 
Il testo originario era il seguente: Art. 114 
«La Repubblica si riparte in Regioni, Province e Comuni».

[21] (Nota all'art. 115). 
Con l'art. 9, comma 2, della legge costituzionale n. 3 del 2001, supra cit. Il testo abrogato così recitava: Art. 115 
"Le Regioni sono costituite in enti autonomi con propri poteri e funzioni secondo i principi fissati nella Costituzione».

22] (Nota all'art. 116). 
Articolo risultante dalla sostituzione del precedente testo operata con l'art. 2 della legge cost. n. 3 del 2001, supra cit. 
Il testo originario era il seguente: Art. 116 
«Alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino-Alto Adige, al Friuli-Venezia Giulia e alla Valle d'Aosta sono attribuite forme e condizioni particolari di autonomia, secondo statuti speciali adottati con leggi costituzionali». 
V. inoltre legge cost. 26 febbraio 1948, n. 2 (per lo Statuto siciliano), Legge cost. 26 febbraio 1948, n. 3 (per lo Statuto della Sardegna), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 4 (per lo Statuto della Valle d'Aosta), legge cost. 26 febbraio 1948, n. 5 e d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (per lo Statuto del Trentino-Alto Adige), legge cost. 31 gennaio 1963, n. 1 (per lo Statuto del Friuli-Venezia Giulia). V., anche, legge cost. 9 maggio 1986, n.

 

Lucca, 21 ottobre 2017

 

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