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Come si vota alle elezioni comunali.

Paolo Razzuoli

In vista della ormai imminente scadenza elettorale dell'11 giugno, ritengo sia cosa utile proporre una sintesi della normativa che disciplina l'elezione del sindaco e dei consigli comunali.

Sindaco e Consiglio comunale.

Sistema di voto per i Comuni con popolazione superiore a 15mila unità.

Il sistema elettorale vigente per i Comuni che superano i 15mila abitanti è quello proporzionale. L’elettore può esprimere la scelta del candidato sindaco e votare sia per una delle liste ad esso collegate, sia per una qualsiasi delle altre liste presentate (cosiddetto voto disgiunto).
L’assegnazione dei seggi alle liste viene effettuata dopo la proclamazione del sindaco, che può avvenire in occasione del 1° o del 2° turno. L’attribuzione dei seggi avviene con il sistema proporzionale e con l’assegnazione di un premio di maggioranza.

a) Per l’elezione del sindaco al 1° turno sono teoricamente possibili tre ipotesi:
1) il candidato sindaco supera il 50% dei voti, ma la lista o le liste collegate non superano il 50%. In questo caso si ha solo il riparto dei seggi con il sistema proporzionale (metodo d’Hondt, basato sul sistema dei divisori successivi);
2) il candidato sindaco e la lista o il gruppo di liste ad esso collegate superano il 50% dei voti validi. In questo caso verrà attribuito alla lista o al gruppo di liste collegate un premio di maggioranza fino alla concorrenza del 60% dei seggi;
3) la lista o le liste collegate al candidato sindaco superano il 60% dei voti validi. In questo caso l’assegnazione dei seggi avviene con il sistema proporzionale, senza alcun premio.

b) Elezione del sindaco al 2° turno. Alla lista o al gruppo di liste collegate al candidato sindaco eletto che non abbia conseguito almeno il 60% dei seggi del Consiglio, viene assegnato il 60% dei seggi, sempre che nessuna lista o altro gruppo di liste abbia superato, nel primo turno, il 50% dei voti validi. I restanti seggi vengono assegnati alle altre liste secondo il sistema proporzionale – metodo dei divisori successivi -.
Sono in primo luogo proclamati eletti i candidati alla carica di sindaco collegati alle liste che abbiano ottenuto almeno un seggio. In caso di collegamento tra più liste viene detratto dai seggi complessivamente spettanti al gruppo di liste collegate.

La candidatura alla carica di sindaco è collegata ad una o più liste di candidati alla carica di consigliere comunale. Ogni elettore può votare un solo candidato alla carica di sindaco. La scelta, in questo caso, può avvenire anche su un candidato diverso da quello collegato alla lista a cui si intende attribuire il voto.

Come si vota.

Il voto al candidato alla carica di sindaco si esprime tracciando un segno nel rettangolo in cui è scritto il cognome ed il nome del candidato prescelto.
L’elettore può votare una sola lista. In questo caso deve tracciare un segno sul contrassegno della lista prescelta. Può essere prescelta una lista diversa da quella o da quelle collegate al candidato alla carica di sindaco scelto. L’elettore può esprimere sino a due voti di preferenza purché di genere diverso, (uomo donna), per candidati alla carica di consigliere comunale, che debbono essere scelti esclusivamente tra quelli compresi nella lista votata. La preferenza deve essere espressa scrivendo il cognome del candidato (o dei candidati) nella riga a fianco del contrassegno.

Sistema di voto per i Comuni con popolazione inferiore a 15mila unità.

Per i Comuni inferiori a 15mila abitanti si adotta il sistema maggioritario con il quale vengono eletti contestualmente i consiglieri comunali e il sindaco.
Vi è un collegamento diretto tra la candidatura alla carica di sindaco ed una lista di candidati a consigliere comunale. L’elettore può esprimere all’interno della lista prescelta sino a due preferenze purché a candidati di genere diverso (uomo donna). È proclamato eletto sindaco il candidato che ha ottenuto più voti. In caso di parità di voti si procede al ballottaggio, che dovrà effettuarsi la seconda domenica successiva a quella delle votazioni. In caso di ulteriore parità è eletto sindaco il candidato più anziano.

Alla lista collegata al candidato sindaco che ha riportato il maggior numero di voti sono attribuiti i 2/3 dei seggi assegnati al Consiglio comunale. I restanti seggi vengono attribuiti con sistema proporzionale alle altre liste. In particolare il metodo per l’attribuzione del terzo dei seggi, da assegnare alle minoranze, è quello dei divisori successivi (si dividono le cifre elettorali di ciascuna lista successivamente per 1, 2, 3, 4, …; quindi si scelgono, fra i quozienti ottenuti, i più alti fino alla concorrenza dei seggi da assegnare). Ogni lista ottiene tanti seggi quanti sono i quozienti ad essa appartenenti compresi nella graduatoria. Per ciascuna di queste liste il primo seggio è attribuito al candidato sindaco. Gli ulteriori seggi vengono attribuiti ai candidati secondo l’ordine di preferenze; in mancanza, secondo l’ordine di collocazione nella lista.

Come si vota.

Ogni elettore può votare per un candidato alla carica di sindaco, tracciando un segno sul relativo contrassegno. Non è possibile esprimere voti disgiunti, cioè votare per un candidato alla carica di sindaco diverso da quello collegato alla lista dei candidati del Consiglio comunale. I voti conseguiti dal candidato alla carica di sindaco sono attribuiti automaticamente alla lista ad esso collegata.
L’elettore può esprimere sino a due voti di preferenza (purché di genere diverso; nei comuni sino a 5000 abitanti la preferenza è unica) per candidati alla carica di consigliere comunale. Le preferenze si esprimono solo all’interno della lista collegata al candidato alla carica di sindaco prescelto.

Altre indicazioni.

I seggi resteranno aperti dalle ore 7 alle ore 23 di domenica 11 giugno.
Ove sara' necessario il secondo turno, si votera' la successiva domenica 25 giugno, con apertura dei seggi analoga al primo turno.

Per votare e' necessario presentare la tessera elettorale ed un documento di riconoscimento.

Casi particolari nell'esercizio del diritto di voto

Elettori non deambulanti

Gli elettori non deambulanti, se iscritti a votare presso un seggio elettorale non accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il loro diritto di voto in un’altra sezione del Comune, appositamente attrezzata e che sia ubicata in stabile privo di barriere architettoniche. Il cittadino non deambulante deve esibire al presidente del seggio prescelto, unitamente alla tessera elettorale personale, un’attestazione medica rilasciata dai medici della A.S.L., anche in precedenza o per altri scopi, dalla quale risulti “l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione”. Documento idoneo a tale prova è anche la patente di guida speciale, che potrà essere prodotta in copia autentica rilasciata a tal fine senza il pagamento di alcun diritto. Le attestazioni mediche sono rilasciate gratuitamente e sono allegate al verbale dell’ufficio elettorale di sezione. A tal fine le aziende sanitarie locali predispongono, in occasione di consultazioni, un apposito servizio per il rilascio delle attestazioni della condizione di non deambulante. Il Comune organizza, altresì, un servizio di trasporto per facilitare alle persone non deambulanti il raggiungimento del seggio elettorale.

Voto assistito per gli elettori affetti da gravi infermità

Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto, per cui avranno sempre bisogno dell’assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto, possono richiedere al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali l’annotazione permanente del diritto di voto assistito mediante apposizione di un timbro sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti (legge n.17/2003). Sono da considerarsi elettori affetti da grave infermità i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità riconducibile esclusivamente alla capacità visiva oppure al movimento degli arti superiori, tale da non consentire l’autonoma espressione del diritto di voto.
Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purchè l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito e sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto il compito.
L’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n.104, detta alcune norme per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap, sempre che gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica allorché la loro condizione comporti, conseguentemente, anche una menomazione fisica incidente sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Voto domiciliare per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

Il Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, ha introdotto la modalità di voto domiciliare:
Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora. La disposizione si applica in occasione delle elezioni Politiche, dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, dei referendum statali. Per le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale, del sindaco e del consiglio comunale la disposizione si applica soltanto nel caso in cui l’elettore avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
Gli elettori che intendano avvalersi del voto domiciliare devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo completo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

Cittadini ricoverati in ospedali e case di cura oppure detenuti in carcere

La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura e i detenuti in carcere possano essere ammessi a votare nel luogo di ricovero o di restrizione e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di ricovero o di restrizione; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all’esercizio del voto.

Partecipazione al voto dei cittadini di altri stati dell' Unione Europea residenti nel comune

I cittadini di altri paesi dell' Unione Europea che hanno presentato domanda di iscrizione nelle Liste Aggiunte entro il termine previsto e che sono risultati in possesso dei requisiti, per ritirare la loro Tessera Elettorale personale a carattere permanente (e che tuttavia nel loro caso è utilizzabile solo per elezioni comunali ed europee) dovranno presentarsi ai Servizi Demografici del comune nel quale risiedono.

Nel Comune di Lucca tali uffici sono in Via San Paolino 140.
I cittadini comunitari quindi, partecipano al voto purchè iscritti nelle apposite Liste Elettorali Aggiunte, secondo quanto disposto dal D.Lvo 12 aprile 1996 n. 197 in attuazione della direttiva comunitaria 94/80/CE.

Lucca, 8 giugno 2017

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