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Referendum Costituzionale: come si vota

a cura di Paolo Razzuoli

Si vota domenica 4 dicembre 2016, dalle ore 7:00 alle ore 23:00.

Il Presidente della Repubblica, con decreto del 27 settembre 2016 pubblicato sulla G.U. Serie Generale n. 227 del 28 settembre 2016, ha indetto il Referendum popolare confermativo (ex art 138 e 87 della Costituzione) della legge costituzionale recante “Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione”, approvata dal Parlamento epubblicata nella Gazzetta Ufficiale n° 88 del 15 aprile 2016 e ne ha fissato lo svolgimento per il giorno di domenica 4 dicembre 2016.

Che cos'è il referendum confermativo?

Il referendum popolare confermativo è disciplinato dall'art. 138 e 87 della Costituzione. Come noto le Leggi di revisione della Costituzione e le altre leggi costituzionali sono adottate da ciascuna delle due camere (Camera dei Deputati e Senato della Repubblica con due successive deliberazioni ad intervallo non inferiore ai 3 mesi e sono approvate a maggioranza assoluta dei componenti di ciascuna camera nella seconda votazione.
Quando tali leggi sono approvate in seconda votazione con maggioranza inferiore ai 2/3 dei componenti, si può ricorrere al Referendum confermativo se - entro 3 mesi dalla pubblicazione - ne facciano domanda un quinto dei membri di una camera o cinquecentomila   elettori o cinque Condsigli Regionali. La legge sottoposta a referendum non è promulgata  se non è approvata dalla maggioranza dei voti validi.

Non e' previsto alcun quorum, quindi l'esito del Referendum è valido qualunque sia il numero dei votanti.

Cosa si vota?

Si vota per la conferma delle disposizioni della così detta riforma costituzionale. Questo il quesito:

Approvate il testo della legge costituzionale concernente «Disposizioni per il superamento del bicameralismo paritario, la riduzione del numero dei parlamentari, il contenimento dei costi di funzionamento delle istituzioni, la soppressione del CNEL e la revisione del titolo V della parte II della Costituzione» approvato dal Parlamento e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 88 del 15aprile 2016?

Chi vuole confermare la riforma deve votare Si, altrimenti deve votare No.

Chi può votare?

Possono votare tutti i cittadini italiani e che hanno compiuto il 18° anno di età alla data di domenica 4 dicembre 2016. Grazie alle modifiche introdotte con legge 6 maggio 2015, n. 52 alla legge sul voto all'estero (L. 459/2001), per la seconda volta anche gli italiani temporaneamente all'estero per ragioni di lavoro/studio o cura per un periodo di almeno tre mesi, che ne hanno fatto domanda entro il 2 novembre 2016, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari.

Come si vota?

Si vota tracciando sulla scheda un segno sul Sì o sul No, secondo le proprie intenzioni.
Per votare l'elettore deve esibire la tessera elettorale e un documento di riconoscimento personale (carta d'identità ad esempio, il passaporto ecc.ecc.).
Nel caso la tessera elettorale non risulti più utilizzabile per l'esaurimento di tutti gli spazi relativi alla certificazione del voto occorre, prima di presentarsi a votare, richiedere una nuova tessera elettorale.

Elettori residenti all'estero e iscritti all'AIRE

Gli elettori residenti all'estero ed iscritti nell'Aire (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) riceveranno come di consueto il plico elettorale al loro domicilio. Si ricorda che è onere del cittadino mantenere aggiornato il Consolato circa il proprio indirizzo di residenza. Chi invece, essendo residente stabilmente all'estero, intende votare in Italia, dovrà far pervenire al consolato competente per residenza un'apposita dichiarazione su carta libera che riporti: nome, cognome, data e luogo di nascita, luogo di residenza, indicazione del comune italiano d'iscrizione all'anagrafe degli italiani residenti all'estero, l'indicazione della consultazione per la quale l'elettore intende esercitare l'opzione. La dichiarazione deve essere datata e firmata dall'elettore e accompagnata da fotocopia di un documento di identità del richiedente, e può essere inviata per posta, per telefax, per posta elettronica anche non certificata, oppure fatta pervenire a mano al Consolato anche tramite persona diversa dall'interessato entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del Decreto del Presidente della Repubblica di convocazione dei comizi elettorali.

Elettori temporaneamente all'estero (minimo tre mesi)

A partire dalle consultazioni referendarie del 17 aprile scorso gli elettori italiani che per motivi di lavoro, studio o cure mediche si trovano temporaneamente all'estero per un periodo di almeno tre mesi nel quale ricade la data di svolgimento della consultazione elettorale, nonché i familiari con loro conviventi, potranno partecipare al voto per corrispondenza organizzato dagli uffici consolari italiani. Tali elettori che intendano partecipare al voto dovranno far pervenire al Comune d'iscrizione una opzione valida per un'unica consultazione. L'opzione di voto per corrispondenza deve pervenire al Comune d'iscrizione nelle liste elettorali entro i dieci giorni successivi alla data di pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi elettorali (con possibilità di revoca entro lo stesso termine). Saranno comunque ritenute valide le opzioni pervenute entro il 2 Novembre 2016.

Elettori fuori residenza a causa dei recenti eventi sismici

Con decreto-legge 11 Novembre 2016 (GU 264 dell'11 novembre) sono state approvate le misure urgenti per consentire il voto degli elettori che si trovino fuori dal comune di residenza a causa dei recenti eventi sismici. Gli interessati, devono fare pervenire al Sindaco del comune ove sono temporaneamente alloggiati - entro martedì 29 novembre 2016 - la richiesta di esercitare il diritto di voto presso tale comune, corredata di autocertificazione in cui il soggetto dichiara di trovarsi nelle condizioni previste e di godere di elettorato attivo, corredata da copia di documento di identità valido e da copia della Tessera Elettorale o, in mancanza, da dichiarazione di smarrimento.
per maggiori informazioni consultare le pagine dedicate sul sito del Ministero dell'Interno

Esercizio del voto assistito (con accompagnatore in cabina)

Gli elettori fisicamente impediti (i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), possono esercitare il proprio diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia, o in mancanza, di un altro elettore scelto come accompagnatore, purché sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano: così dice la legge n. 17 del 5 febbraio 2003, mentre in precedenza l'accompagnatore doveva essere necessariamente iscritto nella lista elettorale del medesimo comune dell'assistito.
L'impedimento potrà essere dimostrato: con certificato medico rilasciato gratuitamente dalla locale sede ASL; in alternativa, al fine di evitare di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell'apposito certificato medico, gli elettori fisicamente impediti possono preventivamente chiedere all'ufficio elettorale del proprio Comune l'annotazione permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale.
Tale annotazione consentirà l'ammissione al voto assistito senza ulteriori formalità, anche in occasione di successive consultazioni elettorali.
Gli interessati potranno richiedere l'apposizione di detto timbro, presentando la seguente documentazione:
1. Richiesta debitamente compilata e firmata;
2. Documento d'identità;
3. Tessera elettorale rilasciata dal Comune;
4. Certificato medico attestante l'impossibilità ad esprimere il diritto di voto.

Gli elettori non vedenti, per essere ammessi al voto assistito, è sufficiente che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Informazioni per l'accompagnatore

1. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un invalido;
2. Sulla tessera elettorale dell'accompagnatore, all'interno di uno degli spazi per la certificazione del voto, è fatta apposita annotazione del Presidente del Seggio nel quale l'elettore di fiducia ha assolto a tale compito scrivendo testualmente: "Accompagnatore (data, sigla del Presidente), senza apporre il bollo della sezione.
3. Il Presidente, prima di consegnare la scheda, deve richiedere la tessera elettorale anche all'accompagnatore dell'elettore impedito, per assicurarsi che egli sia elettore e che non abbia già svolto la funzione di accompagnatore;
4. Accertarsi, con apposita domanda, che l'elettore accompagnato abbia liberamente scelto il suo accompagnatore e ne conosca il nome e cognome.

Elettori non deambulanti

Gli elettori non deambulanti, se iscritti a votare presso un seggio elettorale non accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il loro diritto di voto in un’altra sezione del Comune, appositamente attrezzata e che sia ubicata in stabile privo di barriere architettoniche. Il cittadino non deambulante deve esibire al presidente del seggio prescelto, unitamente alla tessera elettorale personale, un’attestazione medica rilasciata dai medici della A.S.L., anche in precedenza o per altri scopi, dalla quale risulti “l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione”. Documento idoneo a tale prova è anche la patente di guida speciale, che potrà essere prodotta in copia autentica rilasciata a tal fine senza il pagamento di alcun diritto. Le attestazioni mediche sono rilasciate gratuitamente e sono allegate al verbale dell’ufficio elettorale di sezione. A tal fine le aziende sanitarie locali predispongono, in occasione di consultazioni, un apposito servizio per il rilascio delle attestazioni della condizione di non deambulante. Il Comune organizza, altresì, un servizio di trasporto per facilitare alle persone non deambulanti il raggiungimento del seggio elettorale.

Voto domiciliare per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

Il Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, ha introdotto la modalità di voto domiciliare: Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora. La disposizione si applica in occasione delle elezioni Politiche, dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, dei referendum statali. Per le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale, del sindaco e del consiglio comunale la disposizione si applica soltanto nel caso in cui l’elettore avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore. Gli elettori che intendano avvalersi del voto domiciliare devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo completo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

Cittadini ricoverati in ospedali e case di cura oppure detenuti in carcere

La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura e i detenuti in carcere possano essere ammessi a votare nel luogo di ricovero o di restrizione e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di ricovero o di restrizione; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all’esercizio del voto.

Lucca, 28 novembre 2016

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