Scheda riassuntiva di Paolo Razzuoli
LEGGE REGIONALE della Toscana 26 settembre 2014, n. 51
Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della
Giunta regionale.
(GU n.44 del 8-11-2014)
(Pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione Toscana n. 45 del 30 settembre 2014)
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Con la LEGGE REGIONALE 26 settembre 2014, n. 51, il Consiglio Regionale della Toscana ha profondamente innovato la normativa per la propria elezione e per quella del Presidente della Giunta Regionale.
La presente scheda ha lo scopo di riassumere i tratti piu’ significativi della nuova disciplina, mantenendo il focus su cio’ che prevalentemente interessa il corpo elettorale. Non saranno conseguentemente approfonditi alcuni aspetti tecnici, di esclusivo interesse per gli “addetti ai lavori”.
Nel preambolo, vengono chiarite le linee guida della nuova normativa.
Si dice che la disciplina elettorale contenuta nella legge
regionale n. 25/2004, che prevedeva liste bloccate, nonostante abbia garantito la realizzazione di
importanti principi quali la governabilita', la garanzia di
un'adeguata rappresentanza territoriale e delle minoranze politiche,
si e' caratterizzata per aver prodotto un insoddisfacente rapporto
tra elettori ed eletti in quanto fondata su liste «bloccate» e, in
continuita' con quanto disposto dalla precedente normativa nazionale
(legge 23 febbraio 1995, n. 43 «Nuove norme per la elezione dei
consigli delle regioni a statuto ordinario.»), sulla presenza di una
quota di candidati eletti in modo maggioritario a livello regionale
(cosiddetto listino).
Si aggiunge che questo deficit di rapporto tra elettori ed eletti e' stato
colmato soltanto in parte dalla legge regionale n. 70/2004 sulla
selezione dei candidati alle elezioni regionali, in quanto, la
possibilita' di partecipare alle elezioni primarie regolamentate
dalla Regione, e' rimasta una scelta facoltativa per ciascuna forza
politica. Valutazione corretta, posto che ben poche sono state le forze politiche che hanno fatto ricorso al metodo delle primarie per la selezione delle candidature.
Da tale presupposto scaturisce la volonta’ del Consiglio Regionale della Toscana di disciplinare il sistema elettorale con una nuova legge sostitutiva della legge regionale n.25/2004 ed incentrata sul voto di preferenza al fine di garantire, accanto ai principi sopracitati, un miglior rapporto tra l'elettorato attivo e la rappresentanza politico-elettiva regionale.
In merito alla modalita' di attribuzione dei seggi la presente
legge prevede un sistema proporzionale su base circoscrizionale, con
premio di maggioranza e sbarramento differenziato, in cui e'
consentito esprimere fino a due preferenze ed in cui ciascuna forza
politica puo' facoltativamente indicare fino a tre candidature regionali.
Al fine di evitare un'eccessiva «disproporzionalita'» tra voti
ottenuti e seggi conseguiti a seguito dell'attribuzione del premio di
maggioranza, si ritiene opportuno prevedere la possibilita' di
accedere ad un secondo turno elettorale tra le due candidate o
candidati presidenti piu' votati qualora nessuno di essi abbia
conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento dei
voti validi al primo turno.
E’ altresi’ prevista una soglia di garanzia per le minoranze, prevedendo che ad
esse, indipendentemente dai voti ottenuti, spetti almeno il 35 per
cento dei seggi.
Sono previste specifiche disposizioni per promuovere la parita' di accesso tra donne e uomini alle cariche elettive regionali. A tal fine, come recentemente disposto anche dal
legislatore nazionale per le elezioni nei comuni con popolazione
superiore ai 5.000 abitanti, si prevede che, nel caso di espressione di due
preferenze, esse devono riguardare candidati di genere diverso.
Inoltre, viene adottato il principio dell'alternanza di genere per la
composizione delle liste circoscrizionali e per le candidature regionali, qualora presenti.
1) E’ prevista la clausola di rappresentanza territoriale, al fine di
garantire che ad ogni circoscrizione spetti almeno un eletto.
2) E’ prevista l'incompatibilita' fra la carica di assessore
e quella di consigliere regionale.
3) E’ prevista – rispetto alla precedente normativa - una diminuzione del numero di sottoscrizioni necessarie per la presentazione delle liste.
4) La carica di Presidente della Regione non puo’ essere esercitata per piu’ di due mandati consecutivi.
Entriamo ora nel dettaglio della nuova disciplina.
In coda a ciascun paragrafo vengono indicati gli articoli di riferimento.
Il Consiglio Regionale e’ formato da 41 membri: 40 consiglieri piu’ il presidente della Giunta Regionale.
Il Presidente della Giunta regionale e' eletto contestualmente
al Consiglio regionale.
(Art.i 1 e 2).
Sono elettrici ed elettori le cittadine e i cittadini iscritti
nelle liste elettorali dei comuni della regione.
Sono eleggibili a consigliere regionale le cittadine e i
cittadini iscritti nelle liste elettorali dei comuni della
Repubblica.
(Art.i 5 e 6).
Il territorio regionale e' suddiviso, ai fini della elezione del
Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale, in
circoscrizioni corrispondenti alle province, (Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto, Siena, Arezzo, Pistoia, Prato), salvo che per la
Provincia di Firenze, costituita dalle seguenti circoscrizioni:
a) Firenze 1, comprendente il Comune di Firenze;
b) Firenze 2, comprendente i Comuni di Bagno a Ripoli, Barberino
di Mugello, Barberino Val d'Elsa, Borgo San Lorenzo, Dicomano,
Fiesole, Figline e Incisa Valdarno, Firenzuola, Greve in Chianti,
Impruneta, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve,
Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San
Godenzo, Scarperia e San Piero, Tavarnelle Val di Pesa, Vaglia,
Vicchio;
c) Firenze 3, comprendente i Comuni di Capraia e Limite,
Castelfiorentino, Cerreto Guidi, Certaldo, Empoli, Fucecchio,
Gambassi Terme, Montaione, Montelupo Fiorentino, Montespertoli,
Vinci;
d) Firenze 4, comprendente i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio,
Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa.
In ogni circoscrizione elettorale sono presentate liste
concorrenti di candidate e candidati alla carica di consigliere regionale, elencati in ordine progressivo.
Ciascuna lista e' contrassegnata da un proprio simbolo e collegata a una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale.
Con l’espressione “Gruppo di liste”, vengono indicate le liste aventi il medesimo simbolo (per intenderci quelle dello stesso partito).
Le liste debbono essere presentate da un numero di sottoscrittori come indicato nell’Art.10.
(Art.i 7, 8, e 10).
Come detto in premessa, la nuova normativa consente ai partiti e/o alle coalizioni di affiancare, alle liste circoscrizionali, liste di candidati regionali comprendenti non piu’ di tre nominativi, che hanno la precedenza nell’attribuzione dei seggi.
Le liste circoscrizionali sono quindi formate da candidate e candidati circoscrizionali e, se indicato all'atto di presentazione delle liste, anche da un numero di candidate e candidati regionali non superiore a tre. Della presenza dei candidati regionali deve essere chiaramente dato atto sulla scheda elettorale.
(Art. 8).
La votazione per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda.
La scheda reca i nomi e i cognomi delle candidate o candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale, scritti entro un ampio rettangolo, sotto al quale e' riportato, entro un apposito
rettangolo, il simbolo della lista circoscrizionale cui la candidata o candidato e' collegato. Nel caso di piu’ liste collegate allo stesso candidato presidente, ciascuna di esse sara’ collocata in uno specifico rettangolo.
Se il partito ha deciso di avvalersene, e’ riportata la dicitura «lista regionale presente».
A fianco del simbolo, sono elencati i nomi e i cognomi delle candidate e candidati circoscrizionali secondo il rispettivo ordine di presentazione preceduti, ciascuno di essi, da un quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.
(Art. 13).
La nuova disciplina prevede la possibilita’ di esprimere sino a due preferenze per il Consiglio Regionale, purche’ di genere diverso; consente anche di votare per un presidente diverso da quello della lista dei consiglieri a cui e’ collegato (voto disgiunto).
Occorre prestare molta attenzione nell’espressione del voto di preferenza posto che, se non correttamente espresso, varie sono le clausole che possono, anche parzialmente, annullarlo.
Vediamo nel dettaglio:
1) Puo' essere espresso un voto a favore di una lista ed un voto a favore di una candidata o candidato Presidente della Giunta regionale anche se non collegato alla lista
Prescelta (voto disgiunto).
2) Nel caso in cui venga tracciato un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende anche espresso a favore della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a quella lista collegato.
3) Possono altresi’ essere espressi uno o due voti di preferenza per candidate e candidati circoscrizionali compresi nella lista votata, tracciando un segno sul quadrato posto a fianco del relativo nominativo. Nel caso di espressione di due preferenze, esse devono riguardare candidati circoscrizionali di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della seconda
preferenza. Per seconda preferenza si intende quella espressa in favore della candidata o candidato circoscrizionale che, tra i due, e' collocato successivamente nell'ordine di elencazione.
Nel caso di espressione di tre voti di preferenza, si considerano validi i voti espressi per le prime due candidate e candidati di genere diverso ovvero per la prima candidata o candidato qualora tutte le preferenze siano riferite a candidate o candidati dello stesso genere.
Va da se’ che nel caso di preferenze multiple, esse debbono riguardare candidati della stessa lista.
Nel caso di indicazioni di preferenze e non di voto per la lista, l’espressione delle preferenze implica l’attribuzione del voto alla lista a cui appartengono.
Nel caso di espressione di piu’ di tre preferenze, esse saranno nulle, mantenendo pero’ valido il voto alla lista.
(Art. 14).
Elezione del Presidente della Giunta regionale. Eventuale turno di ballottaggio
Al primo turno e' eletto Presidente della Giunta regionale la candidata o il candidato Presidente che, nell’assieme delle circoscrizioni, ha ottenuto il maggior numero di voti validi, purche' superiore al 40 per cento.
Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza del 40% dei voti validi, si procede ad un secondo turno elettorale che ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale che hanno ottenuto al primo turno il maggior numero di voti. In caso di parita', e' ammesso al
ballottaggio il candidato collegato con il gruppo di liste non unito in coalizione o con la coalizione di liste per l'elezione del Consiglio regionale che ha conseguito il maggior
numero di voti complessivi. A parita' di voti, partecipa al ballottaggio il candidato piu' anziano di eta'.
(Art. 15).
La coalizione di liste, o il singolo partito se non coalizzato, collegate alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Regione, ottiene:
a) almeno il 60 per cento dei seggi (n.24 sui 40 del Consiglio) se la candidata o il candidato eletto Presidente regionale ha conseguito piu' del 45 per cento dei voti validi nel primo turno;
b) almeno il 57,5 per cento dei seggi, (n.23 seggi sui 40 del Consiglio),
se la candidata o il candidato eletto Presidente della
Regione ha conseguito un numero di voti validi superiore al 40 per cento e non oltre il 45 per cento dei voti validi nel primo Turno, ovvero se il candidato Presidente della Giunta regionale e' proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale.
Il complesso delle altre coalizioni o gruppi di liste ottiene almeno il 35 per cento dei seggi (n.14 seggi sui 40 del Consiglio).
(Art. 17).
Un po’ complesso e’ il meccanismo individuato per l’accesso al riparto dei seggi. Sono previste soglie di sbarramento.
Accedono al riparto dei seggi:
a) le coalizioni di liste che hanno ottenuto piu’ del 10 per cento del totale dei voti validamente
espressi e che contengano almeno una lista che abbia conseguito una cifra elettorale regionale
superiore al 3 per cento del suddetto totale di voti. Ne consegue che se una coalizione prende piu’ del 10% ma nessuna lista arriva al 3% viene esclusa dal riparto;
b) Le liste non unite in coalizione che hanno ottenuto
una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale
dei voti validamente espressi in favore delle liste;
c) Le liste facenti parte di coalizioni che non hanno superato la soglia del 10% ma che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale regionale superiore al 5 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;
d) Le liste facenti parte di coalizioni che hanno superato la soglia del 10% e che abbiano conseguito individualmente una cifra elettorale superiore al 3 per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste.
(Art. 18).
Assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste
IL meccanismo per l’assegnazione dei seggi alle singole liste e/o alle coalizioni e’ assai complesso e riguarda prevalentemente gli addetti ai lavori. Posta la previsione dell’eventuale secondo turno, l'attribuzione dei seggi alle coalizioni e/o singole liste e' effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del Presidente della Giunta regionale.
Per il riparto dei seggi e’ previsto un metodo riconducibile al “Metodo D’Hondt, consistente nel dividere il risultato elettorale di ciascuna lista per uno, per due, per tre ecc. Si ottengono cosi’ cifre elettorali che, poste in ordine decrescente, determinano l’attribuzione dei seggi.
(Art.i 16, 19, 20, 21, 22,
La Legge Elettorale prevede che tutte le circoscrizioni abbiano almeno un rappresentante. Per questo e’ previsto un meccanismo cosi’ descritto:
Qualora l'applicazione dei criteri per il riparto dei seggi comporti la mancanza dei presupposti per l'elezione di almeno un consigliere regionale in tutte le circoscrizioni, in ciascuna delle
circoscrizioni per le quali difettano i presupposti suddetti e' eletta la candidata o candidato circoscrizionale con la piu' alta cifra individuale della lista circoscrizionale che nella
circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti. E' corrispondentemente ridotto di una unita' il numero dei consiglieri regionali da eleggersi, in rappresentanza del gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior numero di voti nella circoscrizione.
Giova qui ricordare che con l’espressione “Gruppo di liste” si intende quelle liste recanti lo stesso simbolo. Per intenderci, quelle del medesimo partito.
(Art. 23).
E' consentito presentare la propria candidatura, per liste contrassegnate dallo stesso simbolo, al massimo in tre circoscrizioni.
Le candidate e i candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidate e candidati circoscrizionali, al massimo in due circoscrizioni.
La candidata o candidato circoscrizionale, che risulti eletto in piu' liste circoscrizionali, e' assegnato a quella nella quale ha ottenuto la piu' alta cifra individuale oppure, a parita' di cifra
individuale, alla lista circoscrizionale che ha ottenuto il maggior numero di voti, con conseguente elezione, per le altre liste circoscrizionali, della candidata o del candidato che segue nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A parita' di cifra individuale sono eletti le candidate e i candidati che precedono nell'ordine di lista.
La candidata o candidato regionale eletto anche in una o piu' circoscrizioni, e' automaticamente
eletto in qualita' di candidato circoscrizionale. Il seggio della candidata o candidato regionale eletto e' quindi assegnato alla candidata o candidato circoscrizionale dalla piu' alta cifra
individuale tra quelle delle candidate e candidati circoscrizionali non gia' eletti, della lista circoscrizionale facente parte del medesimo gruppo di liste.
(Art. 10, 24 e 25).
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