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Legge per l’elezione del Consiglio e del Presidente della Regione Toscana

 

Scheda riassuntiva di Paolo Razzuoli

 

 

LEGGE REGIONALE della Toscana 26 settembre 2014, n. 51 

  Norme per l'elezione del Consiglio regionale e del Presidente della

Giunta regionale.

(GU n.44 del 8-11-2014)

                 (Pubblicata nel Bollettino ufficiale          della Regione Toscana n. 45 del 30 settembre 2014)

 

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   Con la LEGGE REGIONALE 26 settembre 2014, n. 51, il Consiglio Regionale della Toscana ha profondamente innovato la normativa per la propria elezione e per quella del Presidente della Giunta Regionale.

    La presente scheda ha lo scopo di riassumere i tratti piu’ significativi della nuova disciplina, mantenendo il focus su cio’ che prevalentemente interessa il corpo elettorale. Non saranno conseguentemente approfonditi alcuni aspetti tecnici, di esclusivo interesse per gli “addetti ai lavori”.

 

    Premessa

 

   Nel preambolo, vengono chiarite le linee guida della nuova normativa.

   Si dice che la  disciplina  elettorale  contenuta  nella  legge

regionale n. 25/2004, che prevedeva liste bloccate, nonostante abbia garantito la realizzazione  di

importanti  principi  quali  la  governabilita',   la   garanzia   di

un'adeguata rappresentanza territoriale e delle minoranze  politiche,

si e' caratterizzata per aver prodotto  un  insoddisfacente  rapporto

tra elettori ed eletti in quanto fondata su liste  «bloccate»  e,  in

continuita' con quanto disposto dalla precedente normativa  nazionale

(legge 23 febbraio 1995, n. 43  «Nuove  norme  per  la  elezione  dei

consigli delle regioni a statuto ordinario.»), sulla presenza di  una

quota di candidati eletti in modo maggioritario a  livello  regionale

(cosiddetto listino).

  Si aggiunge che questo deficit di rapporto  tra  elettori  ed  eletti  e'  stato

colmato soltanto in parte dalla  legge  regionale  n.  70/2004  sulla

selezione dei  candidati  alle  elezioni  regionali,  in  quanto,  la

possibilita' di  partecipare  alle  elezioni  primarie  regolamentate

dalla Regione, e' rimasta una scelta facoltativa per  ciascuna  forza

politica. Valutazione corretta, posto che ben poche sono state le forze politiche che hanno fatto ricorso al metodo delle primarie per la selezione delle candidature.

  Da tale presupposto scaturisce la volonta’ del Consiglio Regionale della Toscana di disciplinare il sistema elettorale con una nuova  legge  sostitutiva  della legge  regionale  n.25/2004 ed incentrata sul voto di preferenza al  fine  di  garantire, accanto ai principi sopracitati, un miglior rapporto tra l'elettorato attivo e la rappresentanza politico-elettiva regionale.

 

Attribuzione dei seggi

  In merito alla modalita' di attribuzione dei seggi  la  presente

legge prevede un sistema proporzionale su base circoscrizionale,  con

premio  di  maggioranza  e  sbarramento  differenziato,  in  cui   e'

consentito esprimere fino a due preferenze ed in cui  ciascuna  forza

politica  puo'  facoltativamente  indicare  fino  a  tre  candidature regionali.

 

Premio di maggioranza, doppio turno e garanzie per le minoranze

 Al fine di evitare un'eccessiva «disproporzionalita'»  tra  voti

ottenuti e seggi conseguiti a seguito dell'attribuzione del premio di

maggioranza,  si  ritiene  opportuno  prevedere  la  possibilita'  di

accedere ad un secondo  turno  elettorale  tra  le  due  candidate  o

candidati presidenti  piu'  votati  qualora  nessuno  di  essi  abbia

conseguito un numero di voti validi superiore al  40  per  cento  dei

voti validi al primo turno.

  E’ altresi’ prevista una soglia di garanzia per  le  minoranze,  prevedendo  che  ad

esse, indipendentemente dai voti ottenuti, spetti almeno  il  35  per

cento dei seggi.

 

  Parità di genere

 Sono previste specifiche disposizioni  per promuovere la parita' di accesso tra  donne  e  uomini  alle  cariche elettive regionali. A tal fine, come recentemente disposto anche  dal

legislatore nazionale per le  elezioni  nei  comuni  con  popolazione

superiore ai 5.000 abitanti, si prevede che, nel  caso  di  espressione  di  due

preferenze, esse  devono  riguardare  candidati  di  genere  diverso.

Inoltre, viene adottato il principio dell'alternanza di genere per la

composizione  delle  liste  circoscrizionali  e  per  le  candidature regionali, qualora presenti.

 

  Ulteriori indicazioni

    1) E’ prevista la  clausola  di  rappresentanza  territoriale,  al  fine  di

garantire che ad ogni circoscrizione spetti almeno un eletto.

    2) E’ prevista l'incompatibilita' fra la carica di assessore

e quella di consigliere regionale.

    3) E’ prevista – rispetto alla precedente normativa - una diminuzione  del  numero  di  sottoscrizioni  necessarie  per  la presentazione delle liste.

     4) La carica di Presidente della Regione non puo’ essere esercitata per piu’ di due mandati consecutivi. 

 

     Entriamo ora nel dettaglio della nuova disciplina.

  In coda a ciascun paragrafo vengono indicati gli articoli di riferimento.

 

 

Consiglio Regionale e Presidente

 

   Il Consiglio Regionale e’ formato da 41 membri: 40 consiglieri piu’ il presidente della Giunta Regionale.

 Il Presidente della Giunta regionale e'  eletto  contestualmente

al Consiglio regionale.

(Art.i 1 e 2).

 

Elettorato attivo e passivo

 

  Sono elettrici ed elettori le cittadine e i  cittadini  iscritti

nelle liste elettorali dei comuni della regione.

  Sono  eleggibili  a  consigliere  regionale  le  cittadine  e  i

cittadini  iscritti  nelle  liste   elettorali   dei   comuni   della

Repubblica.

(Art.i 5 e 6).

 

                      Circoscrizioni e liste elettorali Circoscrizionali  

 

  Il territorio regionale e' suddiviso, ai fini della elezione del

Consiglio regionale e  del  Presidente  della  Giunta  regionale,  in

circoscrizioni  corrispondenti  alle  province, (Massa Carrara, Lucca, Pisa, Livorno, Grosseto, Siena, Arezzo, Pistoia, Prato),  salvo  che  per   la

Provincia di Firenze, costituita dalle seguenti circoscrizioni:

    a) Firenze 1, comprendente il Comune di Firenze;

    b) Firenze 2, comprendente i Comuni di Bagno a Ripoli,  Barberino

di Mugello,  Barberino  Val  d'Elsa,  Borgo  San  Lorenzo,  Dicomano,

Fiesole, Figline e Incisa Valdarno,  Firenzuola,  Greve  in  Chianti,

Impruneta, Londa, Marradi, Palazzuolo sul Senio, Pelago, Pontassieve,

Reggello, Rignano sull'Arno, Rufina, San Casciano in Val di Pesa, San

Godenzo, Scarperia e San  Piero,  Tavarnelle  Val  di  Pesa,  Vaglia,

Vicchio;

    c)  Firenze  3,  comprendente  i  Comuni  di  Capraia  e  Limite,

Castelfiorentino,  Cerreto  Guidi,   Certaldo,   Empoli,   Fucecchio,

Gambassi  Terme,  Montaione,  Montelupo  Fiorentino,   Montespertoli,

Vinci;

    d) Firenze 4, comprendente i Comuni di Calenzano, Campi Bisenzio,

Lastra a Signa, Scandicci, Sesto Fiorentino, Signa.

    In  ogni  circoscrizione  elettorale  sono   presentate   liste

concorrenti di candidate  e  candidati  alla  carica  di  consigliere regionale, elencati in ordine progressivo.

  Ciascuna  lista  e'  contrassegnata  da  un  proprio  simbolo  e collegata  a  una  candidata  o  candidato  Presidente  della  Giunta regionale.

   Con l’espressione “Gruppo di liste”, vengono indicate le liste aventi il medesimo simbolo (per intenderci quelle dello stesso partito).     

    Le liste debbono essere presentate da un numero di sottoscrittori come indicato nell’Art.10.

(Art.i 7, 8, e 10).

 

  Candidati regionali

 

    Come detto in premessa, la nuova normativa consente ai partiti e/o alle coalizioni di affiancare, alle liste circoscrizionali, liste di candidati regionali comprendenti non piu’ di tre nominativi, che hanno la precedenza nell’attribuzione dei seggi.

   Le liste circoscrizionali sono quindi formate da candidate e  candidati circoscrizionali e,  se  indicato  all'atto  di  presentazione  delle liste, anche da un numero di  candidate  e  candidati  regionali  non superiore a tre. Della presenza dei candidati regionali deve essere chiaramente dato atto sulla scheda elettorale.

(Art. 8).

 

                          Scheda elettorale

 

  La votazione  per  l'elezione  del  Consiglio  regionale  e  del Presidente della Giunta regionale avviene su un'unica scheda.

  La scheda reca i nomi e i cognomi delle  candidate  o  candidati alla carica di Presidente della Giunta regionale,  scritti  entro  un ampio rettangolo, sotto al quale  e'  riportato,  entro  un  apposito

rettangolo, il simbolo della lista circoscrizionale cui la  candidata o candidato e' collegato. Nel caso di piu’ liste collegate allo stesso candidato presidente, ciascuna di esse sara’ collocata in uno specifico rettangolo.    

Se il partito ha deciso di avvalersene, e’ riportata la dicitura «lista  regionale presente».

     A fianco del simbolo, sono elencati i  nomi  e  i  cognomi delle candidate e candidati circoscrizionali  secondo  il  rispettivo ordine di presentazione preceduti, ciascuno di essi, da  un  quadrato ove poter esprimere un segno indicante il voto di preferenza.

(Art. 13).

 

                        Espressione del voto

 

     La nuova disciplina prevede la possibilita’ di esprimere sino a due preferenze per il Consiglio Regionale, purche’ di genere diverso; consente anche di votare per un presidente diverso da quello della lista dei consiglieri a cui e’ collegato (voto disgiunto).

   Occorre prestare molta attenzione nell’espressione del voto di preferenza posto che, se non correttamente espresso, varie sono le clausole che possono, anche parzialmente, annullarlo.

   Vediamo nel dettaglio: 

  1) Puo' essere espresso un voto  a  favore di una lista ed un  voto  a  favore  di  una  candidata  o  candidato Presidente della Giunta regionale anche se non collegato  alla  lista

Prescelta (voto disgiunto).

  2) Nel caso in cui venga tracciato un unico segno sulla scheda, a favore di una lista, il voto stesso si intende  anche espresso a favore della candidata o candidato Presidente della Giunta regionale a quella lista collegato.

  3) Possono altresi’ essere espressi uno o due voti  di  preferenza  per  candidate  e  candidati   circoscrizionali compresi nella lista votata, tracciando un segno sul quadrato posto a fianco del relativo  nominativo.  Nel  caso  di  espressione  di  due preferenze, esse  devono  riguardare  candidati  circoscrizionali  di genere diverso della stessa lista, pena l'annullamento della  seconda

preferenza. Per seconda preferenza  si  intende  quella  espressa  in favore della candidata o candidato circoscrizionale che, tra  i  due, e' collocato successivamente nell'ordine di elencazione.

  Nel caso di espressione di tre  voti  di preferenza, si  considerano  validi  i  voti  espressi per le prime due candidate e candidati di  genere diverso ovvero per la prima candidata o candidato qualora  tutte  le preferenze siano  riferite  a  candidate  o  candidati  dello  stesso genere.

   Va da se’ che nel caso di preferenze multiple, esse debbono riguardare candidati della stessa lista.  

    Nel caso di indicazioni di preferenze e non di voto per la lista, l’espressione delle preferenze implica l’attribuzione del voto alla lista a cui appartengono.

   Nel caso di espressione di piu’ di tre preferenze, esse saranno nulle, mantenendo pero’ valido il voto alla lista.

(Art. 14).

 

 

Elezione del Presidente della Giunta regionale. Eventuale turno di ballottaggio 

 

   Al primo turno e' eletto Presidente della Giunta regionale la  candidata  o  il candidato Presidente che,  nell’assieme delle  circoscrizioni,  ha ottenuto il maggior numero di voti validi, purche'  superiore  al  40 per cento. 

    Qualora nessun candidato ottenga la maggioranza  del 40% dei voti validi, si procede ad un  secondo  turno  elettorale  che  ha luogo la seconda domenica successiva a quella del primo. Sono ammessi al secondo turno i due candidati  alla  carica  di  Presidente  della Giunta regionale che hanno ottenuto al primo turno il maggior  numero di voti. In caso di parita',  e'  ammesso al

ballottaggio il candidato collegato con il  gruppo  di liste non unito in coalizione  o  con  la  coalizione  di  liste  per l'elezione del Consiglio  regionale  che  ha  conseguito  il  maggior

numero  di  voti  complessivi.  A  parita'  di  voti,  partecipa   al ballottaggio il candidato piu' anziano di eta'.

(Art. 15).  

 

          Premio di maggioranza e garanzia per le minoranze

 

  La coalizione di liste, o  il singolo partito se non coalizzato, collegate alla candidata o al candidato proclamato eletto Presidente della Regione, ottiene:

    a) almeno il 60 per cento dei seggi (n.24 sui 40 del Consiglio) se la candidata o il candidato  eletto  Presidente regionale  ha conseguito piu' del 45 per cento dei voti  validi nel primo turno;

    b) almeno il 57,5 per cento dei seggi, (n.23 seggi sui 40 del Consiglio),

se la candidata o il candidato  eletto  Presidente  della

Regione ha conseguito un numero di voti validi superiore  al 40 per cento e non oltre il 45 per cento dei voti  validi  nel  primo Turno, ovvero se il candidato Presidente della Giunta regionale e' proclamato eletto a seguito del secondo turno elettorale.

  Il complesso delle altre coalizioni o gruppi  di  liste  ottiene almeno il 35 per cento dei seggi (n.14 seggi sui 40 del Consiglio).

(Art. 17).  

 

 Soglie di accesso ai seggi

 

    Un po’ complesso e’ il meccanismo individuato per l’accesso al riparto dei seggi. Sono previste soglie di sbarramento.

    Accedono al riparto dei seggi:

    a) le coalizioni di liste che hanno ottenuto piu’ del 10 per cento del totale dei  voti  validamente

espressi e che contengano almeno una lista che abbia conseguito una cifra  elettorale  regionale

superiore al 3 per cento del suddetto totale di voti. Ne consegue che se una coalizione prende piu’ del 10% ma nessuna lista arriva al 3% viene esclusa dal riparto;   

    b) Le liste non unite in coalizione che  hanno  ottenuto

una cifra elettorale regionale superiore al 5 per  cento  del  totale

dei voti validamente espressi in favore delle liste;

    c) Le liste facenti parte di coalizioni  che  non  hanno superato la soglia del 10% ma che  abbiano  conseguito individualmente una cifra elettorale regionale  superiore  al  5  per cento del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste;

    d) Le liste facenti  parte  di  coalizioni  che  hanno superato la soglia del 10% e  che  abbiano  conseguito individualmente una cifra elettorale superiore al  3  per  cento  del totale dei voti validamente espressi in favore delle liste.

(Art. 18).

 

     Assegnazione dei seggi alle coalizioni e ai gruppi di liste

 

     IL meccanismo per l’assegnazione dei seggi alle singole liste e/o alle coalizioni e’ assai complesso e riguarda prevalentemente gli addetti ai lavori. Posta la previsione dell’eventuale secondo turno, l'attribuzione dei  seggi alle coalizioni e/o singole liste e' effettuata dopo la proclamazione dell'elezione del  Presidente  della Giunta regionale.

   Per il riparto dei seggi e’ previsto un metodo riconducibile al “Metodo D’Hondt, consistente nel dividere il risultato elettorale di ciascuna lista per uno, per due, per tre ecc. Si ottengono cosi’ cifre elettorali che, poste in ordine decrescente, determinano l’attribuzione dei seggi.

(Art.i 16, 19, 20, 21, 22,    

 

        Rappresentanza di tutti i territori circoscrizionali

 

   La Legge Elettorale prevede che tutte le circoscrizioni abbiano almeno un rappresentante. Per questo e’ previsto un meccanismo cosi’ descritto:

   Qualora l'applicazione dei criteri per il riparto dei seggi comporti la mancanza dei presupposti  per  l'elezione  di  almeno  un consigliere regionale in tutte le circoscrizioni, in  ciascuna  delle

circoscrizioni per le  quali  difettano  i  presupposti  suddetti  e' eletta la candidata o candidato circoscrizionale  con  la  piu'  alta cifra   individuale   della   lista   circoscrizionale   che    nella

circoscrizione interessata ha ottenuto il maggior numero di voti.  E' corrispondentemente ridotto di una unita' il numero  dei  consiglieri regionali da eleggersi, in rappresentanza del gruppo di liste di cui fa parte la lista che ha ottenuto il maggior  numero  di  voti  nella circoscrizione.

   Giova qui ricordare che con l’espressione “Gruppo di liste” si intende quelle liste recanti lo stesso simbolo. Per intenderci, quelle del medesimo partito.      

(Art. 23).

 

  Candidature ed Elezione plurima

 

  E' consentito  presentare  la  propria  candidatura,  per  liste contrassegnate   dallo   stesso   simbolo,   al   massimo   in    tre circoscrizioni.

  Le candidate e i candidati regionali possono presentarsi, per le proprie liste, anche come candidate e candidati circoscrizionali,  al massimo in due circoscrizioni.

   La candidata o candidato circoscrizionale, che risulti eletto in piu' liste circoscrizionali, e' assegnato a  quella  nella  quale  ha ottenuto la piu' alta cifra individuale oppure, a  parita'  di  cifra

individuale, alla lista circoscrizionale che ha ottenuto  il  maggior numero  di  voti,  con conseguente  elezione,  per  le  altre  liste circoscrizionali,  della  candidata  o  del   candidato   che   segue nell'ordine delle rispettive cifre individuali. A  parita'  di  cifra individuale sono eletti le candidate  e  i  candidati  che  precedono nell'ordine di lista.

  La candidata o candidato regionale eletto  anche in una o  piu'  circoscrizioni,  e'  automaticamente

eletto in qualita' di candidato  circoscrizionale.  Il  seggio  della candidata o candidato  regionale  eletto  e'  quindi  assegnato  alla candidata  o  candidato  circoscrizionale  dalla  piu'   alta   cifra

individuale tra quelle delle candidate e  candidati  circoscrizionali non gia' eletti,  della  lista  circoscrizionale  facente  parte  del medesimo gruppo di liste.

(Art. 10, 24 e 25).

 

 

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