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Elezioni del Parlamento Europeo e Amministrative del 25 maggio 2014: come si vota

di Paolo Razzuoli

Fucinaidee, come di consueto in presenza di elezioni, offre una sintesi delle modalita' per l'espressione del voto.
La tornata elettorale interessa, oltre al rinnovo del Parlamento Europeo, alcuni Consigli Regionali, e numerose Amministrazioni comunali.
Con riferimento alle elezioni nella provincia di Lucca, le indicazioni riguardano il Parlamento Europeo e le elezioni comunali.

QUANDO SI VOTA

Domenica 25 maggio 2014, dalle ore 7.00 alle ore 23.00, si svolgeranno le operazioni di voto per le elezioni dei 73 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
Nella medesima data si voterà per l’elezione dei sindaci e dei consigli comunali interessati al rinnovo degli organi di gestione.

In caso di effettuazione del turno di ballottaggio per l’elezione dei sindaci si voterà domenica 8 giugno dalle ore 7.00 alle ore 23.00.

Lo scrutinio dei voti per il Parlamento europeo inizierà a partire dalle ore 23.00 di domenica 25 maggio, subito dopo la conclusione delle operazioni di voto e l’accertamento del numero dei votanti. Per le elezioni regionali e comunali, ove previste, lo scrutinio verrà rinviato alle ore 14 di lunedì 26 maggio, dando la precedenza allo spoglio delle schede per le elezioni regionali.

COME SI VOTA

ELEZIONI EUROPEE

L’elettore, all’atto della votazione, riceverà un’unica scheda, di colore diverso a seconda della circoscrizione elettorale nelle cui liste è iscritto: grigio per l’Italia nord-occidentale (Piemonte, Valle d’Aosta, Liguria, Lombardia); marrone per l’Italia nord-orientale (Veneto, Trentino-Alto Adige, Friuli-Venezia Giulia, Emilia Romagna); rosso per l’Italia centrale (Toscana, Umbria, Marche, Lazio); arancione per l’Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria); rosa per l’Italia insulare (Sicilia, Sardegna).

Il voto di lista si esprime tracciando sulla scheda, con la matita copiativa, un segno sul contrassegno corrispondente alla lista prescelta.
Ciascun elettore può anche esprimere voti di preferenza. Il voto di preferenza deve essere espresso esclusivamente per candidati compresi nella lista votata. È possibile esprimere fino a un massimo di tre voti di preferenza per candidati di una lista. Nel caso di tre preferenze espresse, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, pena l’annullamento della terza preferenza.
I voti si esprimono scrivendo, nelle apposite righe tracciate a fianco del contrassegno della lista votata, il nome e cognome o solo il cognome dei candidati preferiti compresi nella lista medesima; in caso di identità di cognome fra più candidati, si deve scrivere sempre il nome e il cognome e, se occorre, la data e il luogo di nascita.

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SUPERIORE A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)

La scheda reca i nomi e i cognomi dei candidati alla carica di sindaco, scritti entro un apposito rettangolo, sotto il quale sono riportati i contrassegni della lista o delle liste con cui il candidato è collegato.
L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
- per una delle liste tracciando un segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è valido sia per la lista votata sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
- per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e sul contrassegno della lista o di una delle liste collegate al candidato sindaco stesso; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco sia per la lista collegata;
- per un candidato a sindaco, tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, e per una lista non collegata tracciando un altro segno sul relativo contrassegno; il voto così espresso è attribuito sia al candidato alla carica di sindaco sia alla lista non collegata (cd.“voto disgiunto”);
- per un candidato a sindaco tracciando un segno sul rettangolo recante il relativo nominativo, non segnando alcun contrassegno di lista; il voto così espresso è attribuito solo al candidato alla carica di sindaco;
- solo per candidati alla carica di consigliere comunale, scrivendone il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate a fianco del contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui essi appartengono, sia infine per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato, salvo che l’elettore non si sia avvalso della facoltà di esprimere un voto disgiunto.

E’ importante evidenziare che:
- le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
- ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco qualora nessun candidato alla stessa carica abbia conseguito la maggioranza dei voti validi.
Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

ELEZIONI NEI COMUNI CON POPOLAZIONE SINO A 15.000 ABITANTI DI REGIONI A STATUTO ORDINARIO (SCHEDA AZZURRA)

L’elettore, con la matita copiativa, potrà esprimere il proprio voto:
- tracciando un solo segno di voto sul contrassegno di lista; in questo caso esprime un voto valido sia per la lista votata, sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
- tracciando un segno di voto sia sul contrassegno di lista, sia sul nominativo del candidato alla carica di sindaco collegato alla lista votata; anche in questo caso esprime un voto valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
- tracciando un segno di voto solo sul nominativo di un candidato alla carica di sindaco; anche in questo caso il voto è valido sia per il candidato alla carica di sindaco, sia per la lista ad esso collegata;
- manifestando il voto di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; l’elettore infatti può scrivere il nominativo (solo il cognome o, in caso di omonimia, il cognome e nome e, ove occorra, data e luogo di nascita) nelle righe stampate sotto il contrassegno della lista di appartenenza dei candidati votati, anche senza segnare il contrassegno della lista stessa; in tal caso il voto è valido sia per i candidati consiglieri votati, sia per la lista cui appartengono i candidati votati, e sia per il candidato alla carica di sindaco ad essa collegato.

E’ importante evidenziare che:
- le preferenze devono essere manifestate, esclusivamente, per candidati compresi nella lista votata;
- nei comuni con popolazione inferiore a 5.000 abitanti ogni elettore può manifestare un solo voto di preferenza per un candidato alla carica di consigliere comunale;
- nei comuni con popolazione compresa tra 5.000 e 15.000 abitanti ogni elettore può manifestare non più di due voti di preferenza per candidati alla carica di consigliere comunale; nel caso di espressione di due preferenze, queste devono riguardare candidati di sesso diverso, a pena di annullamento della seconda preferenza.

Nei comuni con popolazione sino a 15.000 abitanti si procede al turno di ballottaggio per l’elezione del sindaco solo in caso di parità di voti fra i due candidati alla carica di sindaco che hanno ottenuto il maggior numero di voti.
Per il ballottaggio il voto si esprime tracciando, con la matita copiativa, un segno sul rettangolo entro il quale è scritto il nome del candidato prescelto.

TESSERA ELETTORALE

Si ricorda che gli elettori, per poter esercitare il diritto di voto presso gli uffici elettorali di sezione nelle cui liste risultano iscritti, dovranno esibire, oltre ad un documento di riconoscimento valido, la tessera elettorale personale a carattere permanente, che ha sostituito il certificato elettorale.
Al fine di agevolare il rilascio delle tessere elettorali non consegnate o dei duplicati, gli uffici comunali, saranno aperti anche venerdì 23 e sabato 24 maggio, dalle ore 9 alle ore 18, e domenica 25 maggio per tutta la durata delle operazioni di voto (dalle ore 7 alle ore 23).

Voto domiciliare per elettori dipendenti da apparecchiature elettromedicali (DL n. 1 del 3/01/2006 e conversione in Legge n. 22 del 27/01/2006).

Gli elettori affetti da gravi infermità, che ne impediscono l'allontanamento dalla propria abitazione, sono ammessi al voto nella predetta dimora. Le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge di conversione del 27/01/2006, n. 22, si applicano come segue:
Gli elettori devono far pervenire non oltre il 15° giorno antecedente la data della votazione al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione della volontà di esprimere il voto presso l'abitazione. A tale dichiarazione devono allegare copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dall' azienda sanitaria locale, da cui risulti l'infermità fisica tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.
Alle operazioni del voto a domicilio possono partecipare i rappresentanti di lista che ne facciano richiesta.

Voto assistito - con accompagnatore in cabina

Gli elettori fisicamente impediti (i ciechi, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità), possono esercitare il proprio diritto di voto con l'aiuto di un elettore della propria famiglia, o in mancanza, di un altro elettore scelto come accompagnatore, purché sia iscritto nelle liste elettorali di un qualsiasi comune italiano: così prevede la legge n. 17 del 5 febbraio 2003.
L'impedimento potrà essere dimostrato: con certificato medico rilasciato gratuitamente dalla locale sede ASL; in alternativa, al fine di evitare di doversi munire di volta in volta, in occasione di ogni consultazione, dell'apposito certificato medico, gli elettori fisicamente impediti possono preventivamente chiedere all'ufficio elettorale del proprio Comune l'annotazione permanente del diritto di voto assistito sulla propria tessera elettorale. Tale annotazione consentirà l'ammissione al voto assistito senza ulteriori formalità, anche in occasione di successive consultazioni elettorali.
Gli elettori non vedenti, per essere ammessi al voto assistito, è sufficiente che esibiscano il libretto nominativo rilasciato dall'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS).

Multimedia

Per approfondire

Legge elettorale italiana per l'elezione del Parlamento Europeo

Lucca, 19 maggio 2014

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