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Elezioni del 28 e 29 marzo 2010: Come si vota in Toscana

di Paolo Razzuoli

Domenica 28 Marzo e lunedì 29 Marzo 2010 anche in Toscana si vota per il rinnovo del consiglio regionale e l’elezione del presidente della giunta regionale. Come sempre abbiamo fatto in occasione di elezioni, riteniamo utile offrire ai lettori di Fucinaidee alcune sintetiche indicazioni sulle modalita' di espressione del voto.

I seggi saranno aperti la domenica 28 marzo dalle 8.00 alle 22.00 ed il successivo lunedì dalle 7.00 alle 15.00.

Possono votare i cittadini che hanno compiuto il diciottesimo anno di eta'.
L’elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento di identità e con la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l'ha smarrita può richiederla all'ufficio elettorale del comune di residenza.
Sulla tessera elettorale e' indicato il numero della sezione e l'indirizzo del seggio.

Le norme relative alle elezioni per i Consigli e Presidenti delle Regioni sono di competenza regionale per cui esistono differenze fra le varie regioni.
Ecco come si vota in Toscana.

La votazione avviene su un'unica scheda che sulla parte sinistra reca i simboli e i candidati di ciascuna lista provinciale e sulla parte destra il nome e il simbolo del candidato presidente a cui le liste sono collegate.

Tracciando un segno su una lista si esprime un voto per quella lista e per il candidato presidente ad essa collegato Tracciando un segno solo su un candidato presidente si vota solo per questo candidato, senza esprimere alcun voto alle liste.

Si può anche dare un voto disgiunto. Scegliere cioè un candidato presidente e poi una lista che risulta collegata ad un altro candidato presidente. In questo caso vale sia il voto per il candidato presidente che quello per la lista prescelta.

Non si esprimono preferenze nominative per i candidati al consiglio regionale. I seggi saranno assegnati ai candidati seguendo l'ordine di presentazione indicato sui manifesti e sulla stessa scheda.

Cliccare qui per leggere/scaricare il faxsimile della scheda elettorale per la provincia di Lucca, in formato pdf

Casi particolari nell'esercizio del diritto di voto

Elettori non deambulanti

Gli elettori non deambulanti, se iscritti a votare presso un seggio elettorale non accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il loro diritto di voto in un’altra sezione del Comune, appositamente attrezzata e che sia ubicata in stabile privo di barriere architettoniche. Il cittadino non deambulante deve esibire al presidente del seggio prescelto, unitamente alla tessera elettorale personale, un’attestazione medica rilasciata dai medici della A.S.L., anche in precedenza o per altri scopi, dalla quale risulti “l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione”. Documento idoneo a tale prova è anche la patente di guida speciale, che potrà essere prodotta in copia autentica rilasciata a tal fine senza il pagamento di alcun diritto. Le attestazioni mediche sono rilasciate gratuitamente e sono allegate al verbale dell’ufficio elettorale di sezione. A tal fine le aziende sanitarie locali predispongono, in occasione di consultazioni, un apposito servizio per il rilascio delle attestazioni della condizione di non deambulante. Il Comune organizza, altresì, un servizio di trasporto per facilitare alle persone non deambulanti il raggiungimento del seggio elettorale.

Voto assistito per gli elettori affetti da gravi infermità

Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto, per cui avranno sempre bisogno dell’assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto, possono richiedere al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali l’annotazione permanente del diritto di voto assistito mediante apposizione di un timbro sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti (legge n.17/2003). Sono da considerarsi elettori affetti da grave infermità i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità riconducibile esclusivamente alla capacità visiva oppure al movimento degli arti superiori, tale da non consentire l’autonoma espressione del diritto di voto.
Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purchè l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito e sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto il compito.
L’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n.104, detta alcune norme per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap, sempre che gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica allorché la loro condizione comporti, conseguentemente, anche una menomazione fisica incidente sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Voto domiciliare per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

Il Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, ha introdotto la modalità di voto domiciliare:
Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora. La disposizione si applica in occasione delle elezioni Politiche, dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, dei referendum statali. Per le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale, del sindaco e del consiglio comunale la disposizione si applica soltanto nel caso in cui l’elettore avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
Gli elettori che intendano avvalersi del voto domiciliare devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo completo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

Cittadini ricoverati in ospedali e case di cura oppure detenuti in carcere

La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura e i detenuti in carcere possano essere ammessi a votare nel luogo di ricovero o di restrizione e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di ricovero o di restrizione; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all’esercizio del voto.

Lucca, 21marzo 2010

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