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Referendum abrogativo del 21-22 giugno 2009: Quesiti e modalità di voto

di Paolo Razzuoli

IL 21 e 22 giugno 2009 gli elettori italiani saranno chiamati ad esprimersi sui tre referendum popolari riguardanti la legge elettorale.
Poiche' il loro contenuto puo' rivelarsi complesso, Fucinaidee propone ai suoi lettori questa scheda che potra' essere utile per aiutare gli elettori a compiere scelte consapevoli.
Per ulteriori approfondimenti, e per il testo integrale dei tre quesiti, cliccare sul link sottostante.

Approfondimenti e testo dei quesiti referendari

Descrizione

Il 21-22 giugno 2009 i cittadini italiani sono chiamati ad esprimere il proprio voto sull'abrogazione di parte della legge elettorale.

L'elettore per votare deve esibire al presidente del seggio la tessera elettorale  ed un documento di riconoscimento.

L'elettore riceve da un componente del seggio 3 schede di diverso colore:
- viola per il primo quesito,
- beige per il secondo quesito,
- verde chiaro per il terzo quesito.

Il voto "SI", tracciato sulla scheda, indica la volontà di abrogare la normativa richiamata dal quesito referendario.
Il voto "NO", tracciato sulla scheda, indica la volontà di mantenere la vigente normativa richiamata dal quesito referendario.

 INFORMAZIONI SUL REFERENDUM ABROGATIVO

 Il referendum abrogativo è disciplinato dall'art. 75 della nostra Costituzione.
 Si ricorre a questo tipo di referendum per deliberare l'abrogazione parziale o totale di una legge quando lo richiedano cinquecentomila elettori o cinque consigli regionali. Hanno diritto di partecipare al referendum tutti i cittadini chiamati ad eleggere la Camera dei Deputati.
 La proposta soggetta a referendum è approvata se ha partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto, (50% piu' 1) il cosiddetto quorum, e se è raggiunta la maggioranza dei voti validamente espressi. Non è  ammesso il referendum su leggi tributarie e di bilancio, di amnistia e indulto, di autorizzazione a ratificare trattati internazionali.

Quando si vota

Le operazioni di voto si svolgono:
domenica 21 giugno 2009, dalle 8:00 alle 22:00 e lunedì 22 giugno 2009, dalle 7:00 alle 15:00.

Dove si vota

Gli elettori devono votare presso il proprio Comune di residenza nelle cui liste elettorali sono iscritti e alla sezione elettorale che è indicata sulla facciata della tessera elettorale.

Quesiti referendari

Referendum popolare n. 1 (SCHEDA DI COLORE VIOLA) "Elezione della Camera dei deputati - Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste".
Se prevarranno i si' il premio di maggioranza sara' attribuito alla lista più votata alla Camera.

Referendum popolare n. 2 (SCHEDA DI COLORE BEIGE) "Elezione del Senato della Repubblica - Abrogazione della possibilità di collegamento tra liste e di attribuzione del premio di maggioranza ad una coalizione di liste".
Se prevarranno i si' il premio di maggioranza sara' attribuito alla lista più votata al Senato.

Referendum popolare n. 3 (SCHEDA DI COLORE VERDE CHIARO) "Elezione della Camera dei Deputati - Abrogazione della possibilità per uno stesso candidato di presentare la propria candidatura in più di una circoscrizione".
Se prevarranno i si', un candidato si potra' presentare in una sola regione, e sara' conseguentemente cancellata la possibilità per il candidato eletto in più circoscrizioni di optare per uno dei seggi ottenuti consentendo ai primi dei non eletti di subentrargli.

Appello agli elettori

Faccio appello agli elettori affinche' si rechino alle urne e votino "Si'" ai tre quesiti referendari.
La vittoria dei Si' sarebbe un evento destinato a imprimere una forte accelerazione a quel processo di semplificazione del quadro politico nazionale che la societa' italiana ha chiaramente dato atto di condividere con le scelte operate nelle elezioni politiche del 2008.
Le ragioni dei partiti schierati per il No, mentre possono essere capite da chi ha quale obiettivo primario la difesa di apparati di partito e di sperati spazi di potere acquisibili mediante posizioni di condizionamento, nulla hanno a che fare con i veri interessi della societa' nazionale.
Il Si' al terzo referendum, serve a cancellare la norma che consente a candidati di presentarsi in piu' regioni e, se eletti, di scegliere quella a cui appartenere, liberando conseguentemente posti per i primi dei non eletti. Un modo, a mio avviso inaccettabile, di cooptazione, che nulla ha a che vedere con un corretto modo di impostare il rapporto fra eletti ed elettori.

Casi particolari nell'esercizio del diritto di voto

Elettori non deambulanti

Gli elettori non deambulanti, se iscritti a votare presso un seggio elettorale non accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il loro diritto di voto in un’altra sezione del Comune, appositamente attrezzata e che sia ubicata in stabile privo di barriere architettoniche. Il cittadino non deambulante deve esibire al presidente del seggio prescelto, unitamente alla tessera elettorale personale, un’attestazione medica rilasciata dai medici della A.S.L., anche in precedenza o per altri scopi, dalla quale risulti “l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione”. Documento idoneo a tale prova è anche la patente di guida speciale, che potrà essere prodotta in copia autentica rilasciata a tal fine senza il pagamento di alcun diritto. Le attestazioni mediche sono rilasciate gratuitamente e sono allegate al verbale dell’ufficio elettorale di sezione. A tal fine le aziende sanitarie locali predispongono, in occasione di consultazioni, un apposito servizio per il rilascio delle attestazioni della condizione di non deambulante. Il Comune organizza, altresì, un servizio di trasporto per facilitare alle persone non deambulanti il raggiungimento del seggio elettorale.

Voto assistito per gli elettori affetti da gravi infermità

Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto, per cui avranno sempre bisogno dell’assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto, possono richiedere al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali l’annotazione permanente del diritto di voto assistito mediante apposizione di un timbro sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti (legge n.17/2003). Sono da considerarsi elettori affetti da grave infermità i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità riconducibile esclusivamente alla capacità visiva oppure al movimento degli arti superiori, tale da non consentire l’autonoma espressione del diritto di voto.
Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purchè l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito e sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto il compito.
L’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n.104, detta alcune norme per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap, sempre che gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica allorché la loro condizione comporti, conseguentemente, anche una menomazione fisica incidente sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Voto domiciliare per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

Il Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, ha introdotto la modalità di voto domiciliare:
Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora. La disposizione si applica in occasione delle elezioni Politiche, dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, dei referendum statali. Per le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale, del sindaco e del consiglio comunale la disposizione si applica soltanto nel caso in cui l’elettore avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
Gli elettori che intendano avvalersi del voto domiciliare devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo completo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

Cittadini ricoverati in ospedali e case di cura oppure detenuti in carcere

La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura e i detenuti in carcere possano essere ammessi a votare nel luogo di ricovero o di restrizione e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di ricovero o di restrizione; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all’esercizio del voto.

Il voto dei cittadini italiani residenti all'estero

I cittadini italiani iscritti nelle liste elettorali e residenti all'estero votano per corrispondenza a meno che:
- risiedano in Stati con i quali non si siano concluse intese in forma semplificata o la cui situazione non garantisca l'esercizio per via postale del diritto di voto;
- abbiano esercitato il diritto di opzione per il voto in Italia dandone comunicazione alla rappresentanza diplomatica o consolare competente entro il decimo giorno successivo alla indizione dei referendum.

I cittadini italiani residenti all´estero, che votino per corrispondenza, ricevono, entro la fine del mese di maggio, un plico contenente le tre schede relative ai tre quesiti referendari, un certificato elettorale, una busta bianca, una busta preaffrancata (Business Reply Envelope) con l´indirizzo del Consolato, ed un libretto contenente il testo della Legge recante “Norme sul diritto di voto dei cittadini italiani residenti all´estero”.

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