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Elezioni 2009: come si vota

di Paolo Razzuoli

ELEZIONI EUROPEE

Sabato 6 e domenica 7 giugno 2009 oltre 50 milioni di italiani saranno chiamati a eleggere i 72 membri del Parlamento europeo spettanti all’Italia.
Sabato 6 giugno i seggi saranno aperti dalle ore 15 alle ore 22. Domenica 7 giugno i seggi resteranno aperti dalle ore 7 alle ore 22.
  Possono votare i cittadini italiani che hanno compiuto 18 anni.

Vediamo ora come si vota.
Per prima cosa, occorre la tessera elettorale. Chi ha già partecipato almeno a una precedente consultazione ce l’ha già.   Chi, invece, vota per la prima volta, la riceverà al proprio indirizzo. Chi, infine, l’avesse smarrita potrà richiederne un duplicato presso l’ufficio elettorale del comune di residenza, anche nei giorni in cui si vota.

Sulla tessera è indicato il numero e l’indirizzo del seggio elettorale presso il quale votare. Oltre alla tessera elettorale, al seggio deve essere presentato anche un documento d’identità.
  Per votare, bisogna tracciare un segno sul simbolo della lista scelta. Si può votare per una sola lista.
Sulle righe stampate a fianco del simbolo si possono scrivere i nomi dei candidati scelti, che dovranno appartenere alla lista votata. Le preferenze potranno essere al massimo tre (una sola preferenza per i candidati di liste di minoranze linguistiche).

 

Per la nostra Costituzione votare è un diritto – dovere di ogni cittadino.  Per esercitare il loro diritto-dovere gli elettori dovranno recarsi ai seggi sabato 6 giugno, dalle ore 15 alle ore 22. Oppure domenica 7 giugno, dalle ore 7 alle ore 22.

ELEZIONI COMUNALI E PROVINCIALI 2009

 

Le operazioni di voto si svolgeranno nel primo turno sabato 6 e domenica 7 Giugno.
  I seggi aperti sabato dalle ore 15 alle ore 22 e domenica dalle ore 7 alle ore 22.

L’elettore dovrà presentarsi al seggio con un documento d’identità e con la tessera elettorale. Chi non ha la tessera o l’ha smarrita può richiederla all’ufficio elettorale del Comune di residenza.

COME SI VOTA.

Per l’elezione dei Comuni fino a 15.000 abitanti si vota con una scheda di colore azzurro.
Con un unico segno si esprime il voto sia per il candidato sindaco che per la lista a lui collegata.
Si può anche dare una sola preferenza ad un candidato consigliere della lista votata.

Per L’elezione dei comuni con più di 15.000 abitanti si vota con una scheda di colore azzurro. Si può votare un candidato Sindaco e una lista a lui collegata o una lista diversa.
Se l’elettore vota solo la lista, il suo voto si estende anche al candidato Sindaco ad essa collegato.
Si può anche esprimere una preferenza indicando il Cognome del candidato consigliere della lista votata.
Se si vota solo per il candidato Sindaco, il voto non si estende alla lista o alle liste che lo sostengono.

E’ eletto sindaco il candidato che riporta almeno la metà più uno dei voti.
In caso contrario, dopo 14 giorni, gli elettori saranno chiamati al ballottaggio per scegliere tra i due candidati più votati al primo turno e sarà eletto sindaco il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

PER L’ELEZIONE DELLE PROVINCE si vota con una scheda di colore giallo.
Si può votare tracciando un segno sul simbolo e il voto sarà valido sia per il candidato presidente sia per il candidato consigliere (per le province si vota con collegi uninominali).
Il voto è valido anche se espresso sul nome e cognome del candidato consigliere ed in questo caso è valido anche per il candidato presidente collegato.
Se si vota solo per il candidato presidente, il voto non si estende al gruppo o ai gruppi che lo sostengono.

E’ eletto Presidente della Provincia il candidato che riporta almeno la metà più uno dei voti. In caso contrario, dopo 14 giorni, gli elettori saranno chiamati al ballottaggio per scegliere tra i due candidati più votati al primo turno e sarà eletto Presidente della Provincia il candidato che avrà ricevuto il maggior numero di voti.

Casi particolari nell'esercizio del diritto di voto

Elettori non deambulanti

Gli elettori non deambulanti, se iscritti a votare presso un seggio elettorale non accessibile mediante sedia a ruote, possono esercitare il loro diritto di voto in un’altra sezione del Comune, appositamente attrezzata e che sia ubicata in stabile privo di barriere architettoniche. Il cittadino non deambulante deve esibire al presidente del seggio prescelto, unitamente alla tessera elettorale personale, un’attestazione medica rilasciata dai medici della A.S.L., anche in precedenza o per altri scopi, dalla quale risulti “l’impossibilità o la capacità gravemente ridotta di deambulazione”. Documento idoneo a tale prova è anche la patente di guida speciale, che potrà essere prodotta in copia autentica rilasciata a tal fine senza il pagamento di alcun diritto. Le attestazioni mediche sono rilasciate gratuitamente e sono allegate al verbale dell’ufficio elettorale di sezione. A tal fine le aziende sanitarie locali predispongono, in occasione di consultazioni, un apposito servizio per il rilascio delle attestazioni della condizione di non deambulante. Il Comune organizza, altresì, un servizio di trasporto per facilitare alle persone non deambulanti il raggiungimento del seggio elettorale.

Voto assistito per gli elettori affetti da gravi infermità

Gli elettori affetti da grave infermità fisica, che non possono esercitare autonomamente il diritto di voto, per cui avranno sempre bisogno dell’assistenza di un altro elettore per esprimere il proprio voto, possono richiedere al Comune d’iscrizione nelle liste elettorali l’annotazione permanente del diritto di voto assistito mediante apposizione di un timbro sulla tessera elettorale, nel rispetto delle disposizioni vigenti (legge n.17/2003). Sono da considerarsi elettori affetti da grave infermità i non vedenti, gli amputati delle mani, gli affetti da paralisi o da altro impedimento di analoga gravità riconducibile esclusivamente alla capacità visiva oppure al movimento degli arti superiori, tale da non consentire l’autonoma espressione del diritto di voto.
Detti elettori possono esprimere il voto con l’assistenza di un elettore della propria famiglia o, in mancanza, di un altro elettore liberamente scelto, purchè l’uno o l’altro sia iscritto nelle liste elettorali in un qualsiasi Comune della Repubblica. Nessun elettore può esercitare la funzione di accompagnatore per più di un elettore fisicamente impedito e sul suo certificato elettorale è fatta apposita annotazione dal presidente del seggio, nel quale ha assolto il compito.
L’art. 29 della legge 5 febbraio 1992, n.104, detta alcune norme per rendere più agevole l’esercizio del diritto di voto da parte degli elettori portatori di handicap, sempre che gli stessi siano impossibilitati ad esercitare autonomamente il diritto di voto. Tali devono intendersi anche i portatori di handicap di natura psichica allorché la loro condizione comporti, conseguentemente, anche una menomazione fisica incidente sulla capacità di esercitare materialmente il diritto di voto.

Voto domiciliare per gli elettori in dipendenza vitale da apparecchiature elettromedicali

Il Decreto Legge 3 gennaio 2006, n. 1, convertito, con modificazioni, nella legge 27 gennaio 2006, n. 22, ha introdotto la modalità di voto domiciliare:
Gli elettori affetti da gravi infermità, tali da impedirne l'allontanamento dall'abitazione in cui dimorano, che si trovino in condizioni di dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali sono ammessi al voto nella predetta dimora. La disposizione si applica in occasione delle elezioni Politiche, dei membri del Parlamento Europeo spettanti all’Italia, dei referendum statali. Per le elezioni del presidente della provincia e del consiglio provinciale, del sindaco e del consiglio comunale la disposizione si applica soltanto nel caso in cui l’elettore avente diritto al voto domiciliare dimori nell’ambito del territorio, rispettivamente, del comune o della provincia per cui è elettore.
Gli elettori che intendano avvalersi del voto domiciliare devono far pervenire, non oltre il quindicesimo giorno antecedente la data della votazione, al sindaco del comune nelle cui liste elettorali sono iscritti, una dichiarazione attestante la volontà di esprimere il voto presso l'abitazione in cui dimorano, indicandone l’indirizzo completo. A tale dichiarazione devono essere allegati la copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dal funzionario medico, designato dai competenti organi dell'Azienda sanitaria locale, da cui risulti l'esistenza di un'infermità fisica che comporta la dipendenza continuativa e vitale da apparecchiature elettromedicali, tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

Cittadini ricoverati in ospedali e case di cura oppure detenuti in carcere

La normativa vigente prevede che in occasione di tutte le consultazioni elettorali o referendarie, i degenti in ospedali e case di cura e i detenuti in carcere possano essere ammessi a votare nel luogo di ricovero o di restrizione e, a tale effetto essi potranno votare esclusivamente previa esibizione della tessera elettorale rilasciata dal Comune di iscrizione e dell’attestazione rilasciata dal Sindaco concernente l’autorizzazione a votare nel luogo di ricovero o di restrizione; se sprovvisti di tali documenti non potranno essere ammessi all’esercizio del voto.

Lucca, 31 maggio 2009

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