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Elezioni politiche del 9 e 10 aprile 2006: come si vota?

Scheda sul nuovo sistema di voto
di Paolo Razzuoli.

Manca ormai meno di un mese alle prossime elezioni politiche che, non vi e' chi non lo sa - sono fissate per i giorni 9 e 10 aprile prossimi.

Si votera' con una legge diversa rispetto a quella in vigore nelle ultime analoghe tornate elettorali: si ritorna, infatti, ad un sistema proporzionale, reintrodotto con la legge n. 270 del 21 dicembre 2005.

Non intendo qui addentrarmi in una dettagliata analisi politica della nuova normativa.
Mi limitero' a sottolineare che, mentre il ritorno al proporzionale va nel solco della linea ripetutamente indicata dai miei interventi, la legge si porta sulle spalle un pesante fardello di "deficit di democrazia" laddove non prevede il voto di preferenza: unico strumento per garantire un reale collegamento fra eletti e comunita' rappresentate.

L'Udc ha fatto il proprio dovere per sostenere l'introduzione del voto di preferenza, analogamente a quanto ha fatto il gruppo consiliare toscano, ma a Roma, come era accaduto a Firenze, si e' trovato di fronte ad un ostacolo insormontabile.
Poiche' sono piu' propenso a vedere il "bicchiere mezzo pieno anziche' il bicchiere mezzo vuoto", sottolineo il buono che c'e' nel ritorno al proporzionale, con la convinzione che la prossima legislatura potra' migliorare le cose, apportando alla normativa quei correttivi necessari che ridiano una reale rappresentanza del territorio agli eletti.

Ma come si votera' il 9 e 10 aprile?

Fucinaidee intende offrire ai suoi lettori una scheda che li aiuti a non commettere errori, con il rischio dell'annullamento di un voto che, perche' dato, non vogliamo certo che venga disperso. Uno dei fattori positivi del proporzionale e' proprio quello della utilita' di tutti i voti espressi.

Vediamo allora come si dovra' fare.
In occasione delle prossime elezioni politiche, i seggi elettorali rimarranno aperti, per lo svolgimento delle operazioni di votazione, dalle ore 6,30 alle ore 22,00 di domenica 9 Aprile 2006 e dalle ore 7,00 alle ore 15,00 di lunedì 10 Aprile 2006.
Si voterà per eleggere il XV Parlamento della Repubblica.

Il Parlamento è formato da due Camere: La Camera dei Deputati, composta da 630 membri, ed il Senato della Repubblica, comprendente 315 componenti elettivi.
L'elettore, all'atto della votazione, riceverà due schede di colore diverso: la prima, per la Camera, di colore rosa; la seconda, di colore giallo, per l'elezione del Senato.
L'elettore troverà sulle schede di votazione i simboli dei Partiti che partecipano, suddivisi per coalizioni. Per votare correttamente dovrà apporre soltanto il segno di croce sul simbolo prescelto senza esprimere preferenze.

E' consentito il voto domiciliare per elettori dipendenti da apparecchiature elettromedicali (DL n. 1 del 3/01/2006 e conversione in Legge n. 22 del 27/01/2006).
Gli elettori affetti da gravi infermità, che ne impediscono l'allontanamento dalla propria abitazione, sono ammessi al voto in detta dimora. Le disposizioni di cui all'art. 1 della Legge di conversione del 27/01/2006, n. 22, si applicano nel modo seguente:
Gli elettori devono far pervenire non oltre il 15° giorno antecedente la data della votazione al Sindaco del Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti una dichiarazione della volontà di esprimere il voto presso l'abitazione. A tale dichiarazione devono allegare copia della tessera elettorale ed un certificato medico rilasciato dall' azienda sanitaria locale, da cui risulti l'infermità fisica tale da impedire all'elettore di recarsi al seggio.

Ma come funziona la nuova legge elettorale?
Certamente e' questo un interrogativo attuale per cui Fucinaidee intende offrire ai suoi visitatori una semplice scheda che illustra la nuova normativa. Per i piu' interessati, nella sezione Normativa e' a disposizione il testo integrale della legge.

Il 14 dicembre il Senato della Repubblica ha definitivamente approvato la nuova legge elettorale, che è quindi diventata legge dello Stato (Legge 21 dicembre 2005, n. 270).

La nuova legge elettorale abbandona l’uninominale e ritorna al proporzionale e quindi al voto di partito, temperando tuttavia tale ritorno con una specifica attenzione alla governabilità: in ogni caso viene assicurata alla Camera alla coalizione che ottiene più voti, anche se il totale dei suoi voti non raggiunge la maggioranza, il 55% dei seggi, una discreta maggioranza che consente di governare. Un po’ diverso è il discorso per il Senato.

Camera dei Deputati

Per la Camera dei Deputati la legge prevede l’elezione di 617 deputati in 26 circoscrizioni. Il previsto totale di 630 deputati verrà raggiunto eleggendo i 13 deputati mancanti mediante altre leggi (1 nella Regione Valle d’Aosta e 12 nella circoscrizione estero). Le 26 circoscrizioni saranno quelle attuali: 13 coincidono con altrettante regioni; 10 sono ricavate due per regione nelle regioni Piemonte, Veneto, Lazio, Campania, Sicilia; 3 sono le circoscrizioni della Lombardia. A ciascuna circoscrizione viene attribuito un numero di seggi da distribuire in relazione alla sua popolazione.

I partiti in lizza possono concorrere da soli o collegati ad una coalizione. Per un partito il collegamento ad una coalizione comporta l’accettazione formale del programma della coalizione (che deve essere depositato congiuntamente al contrassegno di coalizione).

I seggi ai vari partiti sono assegnati in sede nazionale, conteggiando tutti i voti ottenuti nelle 26 circoscrizioni. Per prima cosa si conteggiano i voti ottenuti: 1) dai partiti singoli che hanno superato la soglia del 4% dei voti validi; 2) dalle coalizioni che hanno superato la soglia del 10% dei voti validi. In prima attribuzione si suddividono i 617 seggi disponibili tra queste due categorie di soggetti in proporzione ai voti ottenuti.
Si verifica poi se alla coalizione vincente spettano almeno 340 seggi (il 55% dei 617 seggi in palio). Se ciò accade, la prima attribuzione di seggi sopra indicata diviene definitiva. All’interno delle coalizioni i seggi sono poi distribuiti tra i partiti aventi diritto (quelli che hanno ottenuto almeno il 2 % dei voti validi con l’aggiunta per ciascuna coalizione del primo partito sotto soglia) in proporzione ai voti ottenuti.
Nel caso invece che nella prima attribuzione la coalizione vincente abbia conseguito meno di 340 seggi, ad essa vengono attribuiti 340 seggi. Le restanti coalizioni e partiti singoli si distribuiscono tra loro, sempre in termini proporzionali, 277 seggi.
Stabilito così per ogni partito (ammesso al riparto) il numero dei deputati a cui ha diritto in sede nazionale, si procede al riparto circoscrizionale, sempre secondo criteri proporzionali. Una volta determinato il numero dei deputati a cui ha diritto ogni partito in ogni circoscrizione, i nominativi dei deputati sono immediatamente individuati come i primi nominativi della lista di candidati deputati che il partito ha indicato per ogni circoscrizione all’Ufficio Elettorale prima delle elezioni.

Senato della Repubblica

Per il Senato della Repubblica il meccanismo è simile. La nuova legge disciplina l’assegnazione di 301 seggi. Il previsto totale di 315 senatori eletti viene raggiunto con l’assegnazione mediante altre leggi di 1 seggio in Valle d’Aosta, 7 seggi in Trentino Alto Adige e 6 seggi nella circoscrizione estero. I 301 seggi risultano come somma dei seggi attribuiti alle 18 regioni rimanenti (delle 20 regioni d’Italia sono state già considerate Trentino Alto Adige e Valle d’Aosta), a ciascuna di esse assegnati in base alla popolazione e ai vincoli costituzionali.

Per il Senato il riparto dei seggi viene fatto regione per regione. In ogni regione sono ammessi al riparto dei seggi: 1) i partiti singoli con almeno l’8% dei voti; 2) le coalizioni di partiti con almeno il 20% dei voti. In prima attribuzione si suddividono i seggi disponibili nella regione tra queste due categorie di soggetti in proporzione ai voti ottenuti.
Si verifica poi se la coalizione vincente (quella cioè che ha avuto il maggior numero dei voti) ha almeno il 55% dei seggi in palio nella regione (arrotondato al numero intero superiore). Se ciò accade, la prima attribuzione di seggi sopra indicata diviene definitiva. All’interno delle coalizioni i seggi sono distribuiti tra i partiti aventi diritto (quelli che hanno ottenuto almeno il 3 % dei voti validi) in proporzione ai voti ottenuti.
Nel caso invece che nella prima attribuzione la coalizione vincente abbia conseguito meno del 55% dei seggi (arrotondato al numero intero superiore), ad essa viene attribuito tale numero di seggi. I seggi restanti vengono distribuiti tra le rimanenti coalizioni e partiti singoli, sempre in termini proporzionali.
Anche per il Senato vi è quindi un possibile premio di maggioranza, ma non su base nazionale, bensì regione per regione. Può perciò verificarsi che il premio di maggioranza venga assegnato in una regione ad una coalizione e in un’altra regione ad un’altra coalizione, e di conseguenza nulla può dirsi circa l’effetto risultante su base nazionale.

Lucca, 15 marzo 2006
Paolo Razzuoli.

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