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STATUTO DEL COMUNE DI LUCCA

 

Testo approvato con delibera C.C. n. 98 del 4.4.2002

 

STATUTO

 

PREAMBOLO

 

Il Comune di Lucca si riconosce nella tradizione del "pacifico et populare Stato", secolare esempio di istituzione sollecita del bene comune, garante delle libertà dei singoli, custode dell'indipendenza e dell'autonomia civiche, da sempre attivo nei contatti sociali, culturali, religiosi ed economici con i cittadini d'Europa e del mondo.

A tale tradizione si ispira il presente Statuto che, norma fondamentale nella vita della comunità, è permanentemente esposto nella sede comunale, con ciò rinnovando la prescrizione contenuta nello "Statutum Lucani Communis" del 1308.

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1

Il Comune

1 La Comunità di Lucca è costituita in Comune autonomo nel rispetto dei principi fissati dalla Costituzione, dalle leggi generali della Repubblica, dal presente Statuto e dai regolamenti.

2 Il Comune rappresenta la comunità locale, ne cura gli interessi e ne promuove lo sviluppo; esercita funzioni proprie e quelle attribuite o delegate dalle leggi statali e regionali, perseguendo le finalità etiche, sociali e politiche che la Costituzione assegna alla Repubblica, e garantendo la partecipazione dei cittadini, singoli ed associati, alle scelte della comunità.

Art.2

Territorio, sede, stemma e gonfalone

1 Il Comune di Lucca è costituito dalle comunità delle popolazioni e dai territori delle frazioni di Lucca centro, Antraccoli, Aquilea, Arancio, Arliano, Arsina, Balbano, La Cappella, Carignano, Castagnori, Castiglioncello, Cerasomma, Chiatri Puccini, Ciciana, Deccio di Brancoli, Fagnano, Farneta, Formentale, Gattaiola, Gignano di Brancoli, Gugliano, Maggiano, Mammoli, Massa Pisana, Mastiano, Meati, Monte S. Quirico - Vallebuia, Montuolo, Mugnano, Mutigliano, Nave, Nozzano Castello, Nozzano S.Pietro, Ombreglio di Brancoli, Palmata, Piaggione, Piazza di Brancoli, Piazzano, Picciorana, Pieve S. Stefano, Pieve di Brancoli, Ponte S.Pietro, Pontetetto, Pozzuolo, Saltocchio, S. Alessio, S. Angelo in Campo, S. Anna, S. Cassiano di Moriano, S. Cassiano a Vico, S. Concordio Contrada, S. Concordio di Moriano, S. Donato, S. Filippo, S. Gemignano di Moriano, S. Giusto di Brancoli, S. Ilario di Brancoli, S. Lorenzo di Brancoli, S. Lorenzo a Vaccoli, S. Macario in Monte, S. Macario in Piano, S. Marco, S. Maria a Colle, S. Maria del Giudice, S. Martino in Vignale, S. Michele di Moriano, S. Michele in Escheto, S. Pancrazio, S. Pietro a Vico, S. Quirico di Moriano, S. Stefano di Moriano, S. Vito, SS. Annunziata, Sesto di Moriano, Sorbano del Giudice, Sorbano del Vescovo, Stabbiano, Tempagnano di Lunata, Torre, Tramonte, Vecoli, Vicopelago. L'ambito territoriale che comprende le frazioni di S. Gemignano di Moriano, Sesto di Moriano, Saltocchio e S. Stefano di Moriano assume la denominazione di Ponte a Moriano.

2 Il Comune ha sede nella città di Lucca, nel palazzo comunale ove ha sede il Sindaco. Gli organi del Comune possono riunirsi anche in sedi diverse.

3 All’esterno della sede comunale sono sempre esposte la bandiera della Repubblica Italiana e la bandiera dell’Unione Europea, oltre al vessillo comunale. Il vessillo Comunale è sempre esposto all’esterno delle sedi dei Consigli di Circoscrizione.

4 Il Comune ha come stemma la "balzana" in argento e rosso, già comparsa in un sigillo comunale del 1182 e riconosciuta con decreto governativo 23 aprile 1931, nella rappresentazione grafica allegata allo stesso decreto. La sormonta la corona marchionale e la circondano due rami di quercia e di lauro, annodati da un nastro bianco listato di rosso. Sul gonfalone è presente, nella parte anteriore, il troncato d’argento e di rosso sovrastante una pantera che sostiene il vessillo azzurro con la scritta “Libertas”. Nella parte anteriore in testa, figura lo stemma del terziere S. Paolino, avente ai lati gli stemmi delle quattro contrade che lo componevano e cioè: Contrada “Granchio”, Contrada “Luna”, Contrada “Sirena”, Contrada “Aquila”. In ciascuno dei due angoli laterali in basso, figura un leone in riposo su di un basamento di pietra, nella fronte del quale sono le sigle del senato Lucchese (S.P.Q.L.). La parte posteriore porta raffigurata al centro l’immagine del Volto Santo, mentre al centro in testa è rappresentato lo stemma del terziere S. Salvatore, contornato lateralmente dagli stemmi delle quattro contrade che lo componevano e cioè: Contrada “Sole”, Contrada “Corona”, Contrada “Rosa”, Contrada “Gallo”. Al centro in basso figura lo stemma del terziere S. Martino, contornato dagli stemmi delle relative quattro contrade e cioè: Contrada “Pappagallo”, Contrada “Cavallo”, Contrada “Ruota” Contrada “Stella”.

5 I bozzetti dello stemma e del gonfalone sono allegati al presente Statuto.

Art.3

Principi

1 Il Comune, nel rispetto dei principi di uguaglianza e di pari dignità di tutti i cittadini, e per il completo sviluppo della persona umana, ispira la propria azione a principi di solidarietà; promuove la cultura dei diritti e dei doveri finalizzata al raggiungimento del bene comune, opera nel rispetto dei diritti dei cittadini e per il superamento degli squilibri economici, sociali e territoriali esistenti nel proprio ambito di intervento; contribuisce a realizzare lo sviluppo della comunità e a promuovere azioni per favorire le stesse possibilità di realizzazione alle donne ed agli uomini.

2 In attuazione del principio di sussidiarietà e nell’esercizio delle proprie funzioni, il Comune riconosce, favorisce e sostiene ogni iniziativa autonoma dei singoli cittadini, delle famiglie, delle organizzazioni di volontariato e delle formazioni sociali; persegue l’articolazione e l'integrazione tra iniziativa pubblica e privata; garantisce la presenza di servizi efficienti, accessibili a tutti ed efficaci rispetto alle esigenze sociali diffuse e riconosciute.

3 Il Comune, nell'ambito delle leggi regionali e nazionali, delle deliberazioni della Comunità europea e delle Carte dei Diritti dell'ONU, concorre a garantire, per quanto di sua competenza:

a) il diritto dei cittadini alla salute, alla salubrità e alla sicurezza dei luoghi di vita e di lavoro, attuando una politica che abbia un particolare riguardo alla conservazione e alla difesa dell'ambiente - anche con adeguati servizi di protezione civile - e promuovendo uno sviluppo sempre compatibile con il proprio territorio e con i particolari valori culturali e naturali ad esso legati;

b) l'attuazione di una politica sociale che promuova e renda effettivi i diritti della persona, della famiglia, della maternità e della paternità responsabili; una particolare attenzione ai diritti della prima infanzia e dei minori, degli anziani, degli inabili ed invalidi, tenuto conto delle loro specifiche difficoltà di inserimento al fine di favorire la loro partecipazione ad ogni espressione della vita sociale;

c) il diritto al lavoro, perseguendo una politica che favorisca l'occupazione ed offra a tutti, donne e uomini, pari opportunità;

d) la funzione sociale dell'iniziativa pubblica e privata in economia, anche sollecitando l'associazionismo economico e la cooperazione, particolarmente nei settori dell'artigianato, dell'agricoltura e del turismo;

e) il diritto allo studio e alla cultura, in ogni età, anche svolgendo opera di tutela e valorizzazione delle tradizioni locali, del patrimonio culturale, storico, artistico, archeologico e paesaggistico, e garantendone il godimento da parte della comunità;

f) l'esercizio e l'incremento delle attività sportive e del turismo sociale con particolare riguardo ai bisogni e alle richieste dei giovani, degli inabili e degli anziani in collegamento con gli organismi di analoga finalità presenti nel territorio comunale;

g) l'integrazione di tutti coloro che, pur non avendo cittadinanza italiana, vivono o svolgono attività lavorativa nel territorio del Comune, anche mediante apposite forme di rappresentanza presso gli organi istituzionali;

h) la crescita di una cultura della non violenza, della pace, della libertà, della democrazia conquistate con grande sacrificio dai cittadini lucchesi.

Art.4

Finalità

1 Il Comune, per il raggiungimento delle proprie finalità e la realizzazione dei propri programmi, valorizza le libere forme associative, costituisce e sostiene gli organismi di decentramento. In questo senso promuove la discussione ed il confronto con i cittadini sui singoli problemi anche attraverso forme di partecipazione e controllo dei medesimi sulla gestione dei servizi pubblici; favorisce la partecipazione degli enti, delle formazioni sociali, religiose, economiche, culturali, scientifiche, dei sindacati e della popolazione.

2 Il Comune pubblicizza gli atti dell'Amministrazione comunale e nel rispetto dei regolamenti garantisce ai singoli, alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato l'accesso agli atti, alle strutture e ai servizi del Comune.

3 Il comune ha un albo pretorio per la pubblicazione e/o la pubblicizzazione delle deliberazioni, degli atti e delle comunicazioni che devono essere portati a conoscenza del pubblico nonché per la pubblicazione settimanale dell’elenco delle determinazioni.

4 Il Comune informa periodicamente i cittadini sull'attività del Sindaco, della Giunta, del Consiglio, delle Circoscrizioni.

5 Il Comune organizza proprie strutture, anche decentrate, finalizzate all'efficienza e all'efficacia degli uffici e dei servizi, in risposta ai diritti, ai bisogni e alle aspettative dei cittadini; il criterio fondamentale per raggiungere queste finalità è quello di distinguere i ruoli istituzionali e politici da quelli gestionali,valorizzando le competenze degli organi e la professionalità del personale e individuando le rispettive responsabilità.

6 Il Comune partecipa attivamente alle associazioni italiane ed in-ternazionali degli enti locali. Stabilisce rapporti con altri popoli anche attraverso gemellaggi e manifestazioni. Favorisce contatti e promuove iniziative con le associazioni che rappresentano i cittadini lucchesi nel mondo.

7 Il Comune adotta azioni positive tendenti ad assicurare, nel proprio ambito, la rimozione degli ostacoli che, di fatto, impediscono la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra donne e uomini, e rivolte in particolare ad:

- eliminare le disparità di fatto di cui le donne sono oggetto nella vita sociale, istituzionale e lavorativa;

- superare condizioni, organizzazione e distribuzione del lavoro che provocano effetti diversi, a seconda del sesso, nei confronti dei dipendenti con pregiudizio nell'immissione in servizio, nell'avanzamento professionale e di carriera;

- assicurare a parità di lavoro lo stesso trattamento giuridico, economico e retributivo ai due sessi;

- favorire, anche mediante la diversa organizzazione del lavoro, delle condizioni e del tempo di lavoro, l'equilibrio tra responsabilità familiari e professionali e una migliore ripartizione di tali responsabilità tra i due sessi.

8 Il comune è impegnato a valorizzare le potenzialità educative che la città offre per attuare un sistema integrato di agenzie formative attento alle esigenze ed al punto di vista dei bambini.

9 Il garante dell'infanzia, eletto dal consiglio sulla base di apposito regolamento, interviene a tutela del bambino di fronte alle diverse forme di patologia sociale che lo coinvolgono e promuove azioni collettive ed individuali per la tutela dei diritti del minore.

Art.5

Programmazione e cooperazione

1 Il Comune assume la politica di programmazione coordinata con la Regione e con la Provincia di Lucca e gli altri Enti territoriali come metodo ordinatore della propria attività. Il programma di sviluppo economico e i piani di intervento settoriale nel proprio territorio sono definiti con la partecipazione democratica dei singoli cittadini, delle associazioni, delle organizzazioni sindacali dei lavoratori e dei datori di lavoro.

2 Il Consiglio comunale realizza con la politica del bilancio i principi e le regole della programmazione.

3 Il Comune sviluppa rapporti con altri Comuni, con le Province, con la Regione, con lo Stato, con la Comunità Europea, con Organizzazioni Internazionali, con altri enti pubblici e privati, attraverso contratti, convenzioni, accordi di programma, costituzione di consorzi, istituzione di strutture per attività di comune interesse, per accrescere il numero e la qualità dei servizi da rendere alla popolazione.

4 Il Comune partecipa con proprie proposte alle attività di programmazione ed alla gestione delle attività amministrative di rilevante interesse provinciale, concorrendo alla determinazione dei fini, degli obiettivi e degli strumenti, in relazione ai progetti, alle attività e alle opere, nell'ambito delle iniziative di programmazione concordate con la Provincia di Lucca.

5 Congiuntamente alla Provincia, il Comune concorre alla determinazione degli obiettivi contenuti nei piani e programmi dello Stato e della Regione e provvede, per quanto di propria competenza, alla loro specifica attuazione.

Art.6

Compiti del Comune per i servizi di

competenza statale

1 Il Comune gestisce i servizi elettorali, di anagrafe, di stato civile, di statistica e di leva militare e svolge le ulteriori funzioni amministrative per servizi di competenza statale affidate dalla legge secondo i rapporti finanziari e le risorse da questa regolati.

2 Le funzioni di cui al presente articolo sono esercitate dal Sindaco nella sua qualità di ufficiale di Governo.

TITOLO II

PARTECIPAZIONE POPOLARE E DECENTRAMENTO

CAPO I

ISTITUTI DELLA PARTECIPAZIONE

Art. 7

Partecipazione dei cittadini all'amministrazione

1 I cittadini concorrono, nelle forme previste dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti, alla formazione delle decisioni del Comune in ordine alle questioni di interesse generale e locale e alla attività di programmazione.

2 Al fine di rendere effettiva la partecipazione popolare alle linee programmatiche e all'attività dell'Amministrazione, il Comune assicura l'accesso alle strutture ed ai servizi, ai cittadini, agli enti, alle associazioni, alle organizzazioni di volontariato ed alle organizzazioni sindacali e alle altre formazioni sociali, con le modalità previste dal regolamento.

Art.8

Rapporti con le formazioni sociali

1 Il Comune riconosce il valore sociale e civile, di formazione, partecipazione e solidarietà delle libere forme associative e di volontariato costituite dai cittadini ai sensi degli artt.2 e 18 della Costituzione e, rispettandone l'autonomia, ne valorizza le specifiche potenzialità.

2 In fase di elaborazione dei programmi e nel corso della loro attuazione, il Comune procede alla consultazione, tramite le Circoscrizioni, dei cittadini, delle libere forme associative, degli enti e delle formazioni sociali portatrici di interessi generali e diffusi nella comunità lucchese, ciascuno per le materie di propria competenza.

3 Il Comune, per la elaborazione e l'attuazione di progetti che offrano servizi in risposta ai bisogni della comunità - così concorrendo alle finalità sociali del Comune stesso - potrà stabilire rapporti di collaborazione con le associazioni portatrici di interessi generali o diffusi, purché costituite da volontari e senza finalità di lucro, tenuto conto di specifiche esperienze di settore e tramite apposite convenzioni.

Art.9

Consultazioni

1 L'amministrazione comunale promuove annualmente incontri con i cittadini, gli enti, le formazioni sociali e le associazioni rappre-sentative della realtà comunale – anche su richiesta degli stessi soggetti - per informare sull'attività del Comune e sugli obiettivi che l'Amministrazione intende perseguire in ordine ai più rilevanti problemi della comunità, e per recepirne indicazioni nonché per trattare specifici temi o questioni di particolare urgenza.

2 Analoghe iniziative possono essere promosse dai Consigli di Circoscrizione.

3 Il Comune può istituire consulte permanenti di settore composte di esperti, di rappresentanti di enti e associazioni con funzione di consulenza e di proposta per il Consiglio, le Commissioni consiliari e la Giunta.

4 I cittadini possono altresì essere consultati a livello comunale o sub comunale a mezzo di appositi questionari.

5 Le modalità di consultazione sono stabilite dal regolamento.

Art.10

Istanze, petizioni, proposte

1 I cittadini, singoli e associati, hanno diritto di presentare al Sindaco istanze, petizioni e proposte dirette sia a promuovere interventi per la migliore tutela di interessi collettivi locali, che a denunciare comportamenti omissivi o inadempienze dell'Amministrazione comunale.

2 Tutte le istanze, petizioni e proposte devono essere debitamente sottoscritte e con regolamento potranno essere disciplinate le modalità di presentazione.

3 Il Sindaco, qualora l’argomento rientri nelle competenze del Consiglio Comunale, trasmette le istanze, petizioni e proposte al Presidente del Consiglio Comunale per l'approfondimento nell’ambito delle competenti commissioni consiliari.

4 L’esame delle istanze, petizioni e proposte deve comunque concludersi entro 45 giorni dalla presentazione, adottando entro lo stesso termine una determinazione motivata da comunicare agli interessati in forma scritta.

5 I cittadini possono presentare istanze, petizioni e proposte anche ai Presidenti dei Consigli di Circoscrizione per quanto riguarda le materie di competenza di questi ultimi. Le modalità di presentazione e di esame, in questo caso, potranno essere disciplinate dai Consigli di Circoscrizione valendo, in mancanza, le norme previste per il Comune.

Art.11

Referendum

1 L'istituto del referendum ha l'obiettivo di realizzare il raccordo tra gli orientamenti che maturano nella comunità e l'attività degli organi comunali.

2 L'iniziativa del referendum deve specificare se la finalità del referendum sia consultiva, propositiva o abrogativa.

3 Il referendum può essere promosso:

a) dal consiglio comunale, a maggioranza assoluta dei propri membri (referendum consultivo);

b) da almeno tre consigli circoscrizionali, ciascuno a maggioranza assoluta dei propri membri (referendum propositivo o abrogativo);

c) per iniziativa di almeno 5000 cittadini elettori (referendum propositivo o abrogativo).

4 Il quesito referendario deve rispondere ai principi della chiarezza, semplicità, omogeneità ed univocità.

5 Il referendum può riguardare solo materie ed atti di esclusiva competenza locale e non possono comunque essere sottoposti a referendum abrogativo o propositivo:

a) lo statuto del comune, il regolamento del consiglio comunale e regolamenti in tema di ordinamento ed organizzazione degli uffici;

b) i provvedimenti concernenti tributi e le tariffe, il bilancio ed il rendiconto, l’organizzazione dei servizi pubblici;

c) il piano strutturale, il regolamento urbanistico nonché gli strumenti urbanistici attuativi approvati;

d) i provvedimenti vincolati da leggi statali o regionali;

e) questioni sulle quali nel corso dello stesso mandato amministrativo sia già stato indetto un referendum;

f) i provvedimenti di nomina, designazione o revoca dei rappresentanti del comune presso enti, aziende o istituzioni.

6 Partecipano al referendum tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali del comune ed il sindaco è garante dell'imparzialità dello svolgimento del referendum in ogni sua fase. Il Consiglio Comunale, con la delibera di indizione del referendum consultivo, in relazione alla materia oggetto del quesito referendario, può ammettere al voto anche i cittadini che abbiano compiuto, a quella data, il sedicesimo anno di età.

7 Il regolamento disciplina le modalità per la raccolta e l'autenticazione delle firme dei sottoscrittori, lo svolgimento delle operazioni di voto e la loro validità per l'esito del referendum, le procedure relative all'ammissibilità dei quesiti, nonché quelle per ricorrere contro il provvedimento che stabilisce l'inammissibilità del referendum.

8 Non possono essere accolte richieste di referendum ed ogni procedura avviata rimane comunque sospesa nel periodo che intercorre tra la data di indizione dei comizi elettorali a livello comunale e la proclamazione degli eletti; i referendum non possono aver luogo in coincidenza con le operazioni elettorali provinciali, comunali e circoscrizionali e non può tenersi più di una tornata referendaria nel corso dell'anno.

9 Il referendum deve considerarsi valido se ad esso abbiano partecipato almeno il 50% +1 degli aventi diritto.

10 Nel caso di esito positivo del referendum, il presidente del consiglio comunale iscrive all'ordine del giorno della prima seduta utile del consiglio la questione che è stata oggetto della consultazione popolare.

11 In caso di referendum abrogativo, qualora il quesito sia stato approvato dalla maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto, gli organi comunali sono tenuti ad adottare atti coerenti con la volontà manifestata dagli elettori.

12 Fuori dai casi di cui al comma che precede, il consiglio comunale deve comunque adeguatamente motivare il mancato recepimento dell’esito di una consultazione referendaria con l'approvazione di una apposita deliberazione approvata dalla maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

CAPO II

ACCESSO, INFORMAZIONE E PARTECIPAZIONE DEI CITTADINI AL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art.12

Pubblicità e accesso agli atti, alle strutture e ai servizi

1 Tutti gli atti del Comune sono pubblici, ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge e regolamento.

2 Anche in presenza del diritto alla riservatezza, deve essere garantito ai soggetti interessati l'accesso agli atti relativi ai procedimenti amministrativi la cui conoscenza sia necessaria per curare o difendere i loro interessi giuridici.

3 Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati da apposito regolamento.

4 La richiesta di accesso ai documenti deve essere motivata e il loro esame è gratuito. Il regolamento individua le categorie di documenti sottratte all'accesso.

5 Le aziende, gli enti e i soggetti, anche privati, che gestiscono servizi pubblici locali hanno l'obbligo di informare la loro attività ai principi suindicati in materia di accesso.

6 Presso la Segreteria Comunale devono essere tenuti a disposizione, oltre lo Statuto ed i Regolamenti comunali, anche la raccolta della Gazzetta ufficiale della Repubblica e il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana.

Art.13

Diritto di informazione e ricezione di proposte e reclami

1 Il Comune promuove la comunicazione con i cittadini attraverso i più idonei strumenti di informazione.

2 L’Ufficio relazioni con il pubblico garantisce ai cittadini, singoli o associati, l’accesso alle informazioni di cui l'Amministrazione comunale è in possesso, fornendo ogni notizia relativa alle attività dell’ente, indirizzando i cittadini presso i competenti uffici e servizi comunali e ricevendo eventuali reclami e suggerimenti per il miglioramento dei servizi.

Art.14

Diritto di informazione per le organizzazioni sindacali

1 Il Comune promuove l'attuazione e garantisce il rispetto delle norme contrattuali sul diritto alla informazione alle istanze rappresentative dei dipendenti ed alle loro organizzazioni sindacali dei lavoratori, nelle materie previste dal contratto nazionale ed in quelle concordate in sede decentrata.

CAPO III

DIFENSORE CIVICO

Art.15

Istituzione

1 Il Difensore Civico è un organo preposto alla tutela dei diritti dei cittadini nei riguardi delle carenze, disfunzioni e ritardi della pubblica amministrazione ed esercita le proprie funzioni in piena autonomia ed indipendenza e con tutti i poteri che le stesse richiedono.

2 Il Difensore Civico, inoltre, esercita la vigilanza sulla imparzialità ed il buon andamento dell’attività amministrativa del Comune e delle società, aziende ed enti da esso dipendenti o di cui è parte.

3 Il Consiglio comunale, in seduta pubblica e a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi (28) dei Consiglieri elegge il Difensore civico per la tutela dei diritti dei cittadini, il controllo degli atti previsto dalla legge e la vigilanza sull'imparzialità e il buon andamento dell'attività amministrativa del Comune e delle società, aziende ed enti da esso dipendenti o di cui è parte.

4 Il Difensore civico dura in carica tre anni ed è incaricato di pubblica funzione a tutti gli effetti di legge; il suo ufficio è incompatibile con l'esercizio di qualsiasi lavoro autonomo o subordinato che possa avere collegamento diretto o indiretto con l'attività del Comune o delle società, aziende ed enti da esso dipendenti o di cui fa parte.

5 L'individuazione e la modalità di presentazione delle candidature, la revoca, le competenze del difensore civico e le modalità del loro esercizio sono disciplinate in apposito regolamento.

Art.16

Requisiti

1 Il Difensore civico deve essere scelto tra cittadini che diano garanzia di probità e obiettività di giudizio e deve essere dotato di comprovate ed effettive competenze ed esperienze di natura giuridico - amministrativa.

2 Non possono essere eletti all'ufficio di Difensore Civico:

a) i membri del Parlamento;

b) i consiglieri regionali, provinciali, comunali, circoscrizionali;

c) coloro che abbiano ricoperto la carica di Consigliere comunale o circoscrizionale nel comune di Lucca nei cinque anni precedenti;

d) coloro che si trovino in una delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità alla carica di Consigliere comunale;

e) coloro che ricoprano l’incarico di amministratore di società, aziende o enti dipendenti dal Comune o di cui esso è parte.

CAPO IV

AZIONE POPOLARE

Art.17

Azione popolare

1 Ciascun elettore del Comune può far valere le azioni e i ricorsi che spettano al Comune ai sensi di quanto previsto dalla vigente legislazione.

CAPO V

DECENTRAMENTO

Art.18

Circoscrizioni di decentramento

1 Il Comune istituisce le Circoscrizioni quali organismi politico-amministrativi per il governo delle frazioni e dei paesi, articolando a tal fine il territorio comunale.

2 Alle Circoscrizioni è garantito un ruolo politico, consultivo e propositivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte comunali, così concorrendo alla programmazione ed alla gestione della politica amministrativa dell'ente.

3 Le Circoscrizioni costituiscono strumenti privilegiati di partecipazione, di promozione e valorizzazione delle forme associative e di volontariato esistenti sul territorio, di consultazione e di gestione dei servizi di base, nonché di gestione di beni, servizi e funzioni delegati dal Comune, ispirando la loro azione al rispetto dei principi dell'accesso e della informazione.

4 Il regolamento determina e delimita le Circoscrizioni e stabilisce il numero dei componenti i Consigli circoscrizionali. Il regolamento determina altresì le funzioni delle Circoscrizioni, l'organizzazione, i principi per il funzionamento degli organi, i rapporti con gli altri organi comunali e con le istituzioni, enti, aziende e società di gestione dei servizi pubblici dipendenti e/o partecipate dal Comune, l'accesso, l'utilizzo e l'erogazione dei mezzi finanziari e patrimoniali, le modalità della partecipazione popolare a livello circoscrizionale.

5 In attuazione del principio di sussidiarietà alle Circoscrizioni devono essere garantite, nell'ambito dell'organizzazione complessiva del Comune, risorse economiche e dotazioni umane e strumentali tali da assicurare l'esercizio delle competenze proprie e delegate.

Art. 19

Organi della Circoscrizione

1 Sono organi delle Circoscrizioni il Consiglio circoscrizionale ed il Presidente i quali rappresentano le esigenze della popolazione delle circoscrizioni nell'ambito della unità del Comune.

2 Il Consiglio di Circoscrizione è eletto a suffragio diretto da parte dei cittadini residenti nel territorio della Circoscrizione, applicandosi le norme per l'elezione dei Consigli dei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti, sulla base di liste accompagnate dal relativo programma e da un contrassegno elettorale.

3 Il Regolamento disciplina le modalità di sottoscrizione delle liste e di presentazione dei programmi e dei candidati nonché, nello specifico e ove necessario, il sistema elettorale prescelto.

4 Qualora una lista si presenti - contemporaneamente e con lo stesso contrassegno elettorale - alle elezioni per il rinnovo del consiglio comunale ed a quelle per il rinnovo dei consigli di circoscrizione, per la partecipazione alla consultazione circoscrizionale è sufficiente la sola sottoscrizione della lista per l'elezione del consiglio comunale.

Art.20

Centro Civico

1 Gli Organi della Circoscrizione hanno sede nel Centro Civico localizzato sul territorio della Circoscrizione.

2 Presso il Centro Civico oltre ai servizi inerenti il funzionamento del Consiglio di Circoscrizione possono trovare sede altri servizi decentrati.

Art.21

Durata in carica

1 Il Consiglio di Circoscrizione dura in carica per un periodo corrispondente a quello del Consiglio comunale, viene eletto - di regola - contestualmente al Consiglio Comunale e decade comunque in caso di scioglimento o cessazione anticipata del Consiglio comunale stesso, rimanendo comunque in carica, in questo caso, fino alla elezione del nuovo Consiglio limitandosi nel periodo conseguente la pubblicazione del decreto di indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili.

2 Il consiglio di circoscrizione decade in caso di dimissioni contestuali della metà dei consiglieri o per l’impossibilità della surroga che lo riduca ad un numero di componenti tale da non consentire il raggiungimento del quorum funzionale.

3 Il Consiglio di Circoscrizione, con le modalità e nei casi previsti dal regolamento può essere sciolto con deliberazione del Consiglio Comunale approvata da almeno due terzi dei membri del Consiglio Comunale, compreso il Sindaco. Il regolamento disciplina l'ipotesi di eventuali elezioni suppletive.

Art.22

Attribuzioni del Consiglio circoscrizionale

1 Il Consiglio di Circoscrizione ha competenza propria nella gestione dei servizi di base, così come identificati dal regolamento.

2 Il regolamento individua le materie nel cui ambito può essere delegato ai Consigli di Circoscrizione l’esercizio di funzioni.

3 Il Consiglio di Circoscrizione ha inoltre un ruolo consultivo e propositivo nella formazione degli indirizzi e delle scelte dell'Amministrazione comunale, disciplinato, sia per quanto riguarda le materie che le procedure, dal regolamento.

4 Quando in Consiglio comunale e nelle commissioni consiliari vengono discussi argomenti interessanti le Circoscrizioni e, in particolare, provvedimenti dove è stato richiesto il parere delle stesse, deve essere invitato a partecipare con diritto di parola il Presidente del Consiglio di Circoscrizione con le modalità stabilite dal regolamento delle sedute del Consiglio comunale e delle commissioni consiliari.

5 Il Consiglio di Circoscrizione, presenta annualmente in fase di formazione del bilancio al Consiglio comunale una relazione sull'attività svolta e sullo stato della Circoscrizione unitamente ad una proposta di programma di interventi che evidenzi le priorità.

6 Nel bilancio comunale sono previsti i fondi afferenti le competenze dei Consigli di Circoscrizione.

Art.23

Presidente del Consiglio di Circoscrizione

1 Il Presidente del Consiglio di Circoscrizione è eletto a suffragio indiretto dal Consiglio nel suo seno con le modalità previste e disciplinate nel Regolamento che ne determina anche i compiti e le funzioni.

2 I Presidenti delle Circoscrizioni, anche collegialmente, promuovono e garantiscono rapporti di costante informazione e comunicazione con gli organi comunali, tenendo anche conto, al riguardo, di specifiche intese concordate tra le stesse circoscrizioni.

Art.24

Vice Presidente e Ufficio di Presidenza

1 Il Consiglio di Circoscrizione elegge, con le modalità stabilite nel regolamento, un Vice Presidente le cui competenze sono disciplinate dal Regolamento medesimo.

2 Il Consiglio di Circoscrizione può costituire un ufficio di presidenza le cui funzioni e modalità di costituzione sono stabilite dal regolamento.

TITOLO III

FORME DI COOPERAZIONE E PROGRAMMAZIONE

Art.25

Convenzioni, Consorzi ed accordi di programma

1 Il Comune, per lo svolgimento di determinate funzioni e servizi, può stipulare con altri Comuni o con le Province apposite convenzioni che stabiliscono soggetti, fini, tempi, modi, procedure e finanziamento.

2 Il comune, ai sensi di legge, può costituire consorzi con i Comuni, con le Province ed altri enti per la gestione associata di uno o più servizi pubblici.

3 Il Comune, per il raggiungimento di obiettivi che richiedono l'azione integrata e coordinata di più soggetti pubblici, ai sensi di legge, può concludere appositi accordi con altri Comuni, con le Province, con la Regione, con le amministrazioni dello Stato e con altri soggetti pubblici.

4 Al Consiglio comunale deve essere data preventiva comunicazione del contenuto dell’accordo nonché dell’avvenuta sottoscrizione del medesimo, ferme restando le competenze dell’Organo stabilite dalla legge.

TITOLO IV

ORDINAMENTO ISTITUZIONALE

CAPO I

ORGANI DEL COMUNE

Art.26

Organi

1 Sono organi del Comune il Sindaco, il Consiglio e la Giunta .

CAPO II

IL SINDACO

Art.27

Elezione, proclamazione, convalida e cessazione dalla carica

1 Il Sindaco è eletto dai cittadini a suffragio universale e diretto, secondo le disposizioni stabilite dalla legge che determina anche il momento della entrata in carica e della attribuzione delle funzioni di capo dell'amministrazione e di ufficiale di governo.

2 Il Sindaco è membro del Consiglio Comunale che nella prima adunanza successiva all'elezione ne esamina, con quelle di tutti i consiglieri, le condizioni di eleggibilità alla carica secondo le leggi vigenti e ne convalida l'elezione.

3 Il Sindaco, nella seduta di insediamento, presta davanti al Consiglio, il giuramento di osservare lealmente la Costituzione Italiana.

4 Il Sindaco, entro un mese dall’insediamento, presenta al Consiglio Comunale le linee programmatiche relative alle azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato.

5 Il Consiglio Comunale, a metà del mandato, dedica una sessione alla verifica dello stato di attuazione delle linee programmatiche.

Art.28

Funzioni e poteri

1 Il Sindaco è l'organo responsabile dell'Amministrazione del Comune, è il legale rappresentante dell’ente e sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici ed alla esecuzione degli atti e svolge le funzioni di Ufficiale di Governo che gli sono attribuite dalla legge.

2 L’esercizio della rappresentanza, compresa quella in giudizio, può essere attribuita a ciascun dirigente in base ad una espressa delega - di contenuto generale o specifico- rilasciata dal Sindaco al dirigente individuato. La decisione di promuovere una lite e/o di costituirsi in giudizio con l'assegnazione dell'incarico al patrocinatore dell'ente è comunque adottata dalla Giunta Comunale.

3 Nell'esercizio dei poteri e delle funzioni attribuiti dalla legge, dallo Statuto e dai regolamenti e nel rispetto dei criteri e delle modalità previste dagli stessi, il Sindaco:

a) provvede alla nomina del Vice Sindaco e degli altri componenti la Giunta Comunale potendo procedere alla loro revoca dandone motivata comunicazione al consiglio;

b) convoca e presiede la Giunta Comunale assicurandone l'unità di indirizzo e dirigendone l'attività;

c) sovrintende all'espletamento delle funzioni statali e regionali attribuite o delegate al Comune;

d) sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso Enti, Aziende ed Istituzioni;

e) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna;

f) coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla Regione gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa coi responsabili territorialmente competenti delle Amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti;

g) può chiedere al Presidente del Consiglio Comunale la convocazione dell'Organo e l'iscrizione all'ordine del giorno di argomenti determinati.

4 Il Sindaco può delegare ai presidenti delle circoscrizioni – limitatamente al territorio della circoscrizione ed all'interno delle materie delegate – funzioni che egli svolge quale capo dell'amministrazione, potendo altresì delegare agli stessi, nell'ambito circoscrizionale di competenza, le funzioni che egli svolge come ufficiale di governo, con atti che indichino l'oggetto della delega ad eccezione dei provvedimenti contingibili ed urgenti; in tal caso, l'atto di delega deve essere comunicato al Prefetto.

Art.29

Cessazione della carica - effetti

1 La legge determina e disciplina le ipotesi di cessazione dalla carica del Sindaco, le relative conseguenze per quanto riguarda il periodo intercorrente fino al rinnovo del Consiglio Comunale con l’elezione del nuovo Sindaco.

CAPO III

IL CONSIGLIO COMUNALE

Art.30

Funzione e Competenze del Consiglio

1 Il Consiglio comunale esprime ed esercita la rappresentanza dell'intera comunità, assicura e garantisce rapporti e cooperazione con i soggetti pubblici e privati e gli organismi di partecipazione attraverso opportune iniziative di consultazione di coordinamento. Il Consiglio, nell’ambito della propria autonomia organizzativa e funzionale, è l’organo di indirizzo, controllo e confronto politico-amministrativi e risponde alla comunità del buon andamento complessivo dell'Ente concorrendo alla verifica il conseguimento degli obiettivi stabiliti.

2 Le competenze del Consiglio comunale sono stabilite dalla legge, cui l'ordinamento dell'ente deve comunque conformarsi e dallo Statuto Comunale. In tale contesto il Consiglio Comunale ha competenza in relazione ai seguenti atti fondamentali:

a) Statuti dell'ente e delle aziende speciali, i regolamenti, tranne quello sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, i criteri generali in materia di ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) programmi, relazioni previsionali e programmatiche, piani finanziari, programmi triennali ed elenco annuale dei lavori pubblici, bilanci annuali e pluriennali e relative variazioni, rendiconto, piani territoriali ed urbanistici, programmi annuali e pluriennali per la loro attuazione, eventuali deroghe ad essi, pareri da rendere in dette materie;

c) convenzioni tra i comuni e quelle tra comuni e provincia, costituzione e modificazione di forme associative;

d) istituzione, compiti e norme sul funzionamento degli organismi di decentramento e di partecipazione;

e) organizzazione dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni, aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione;

f) istituzione e ordinamento dei tributi, con esclusione delle relative aliquote; disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi;

g) indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza;

h) contrazione dei mutui non previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio comunale ed emissione dei prestiti obbligazionari;

i) spese che impegnino i bilanci per gli esercizi successivi, escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;

l) acquisti e alienazioni immobiliari, relative permute, appalti e concessioni che non siano previsti espressamente in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che, comunque, non rientrino nella ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza della giunta, del segretario o di altri funzionari;

m) definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del comune presso enti, aziende ed istituzioni nonché la nomina, la designazione e la revoca dei propri rappresentanti presso enti, aziende ed istituzioni ad esso espressamente riservata dalla legge;

n) nomina delle Commissioni consiliari, ordinarie, straordinarie e d'inchiesta, secondo il numero, la composizione, le modalità di nomina e le funzioni stabilite dall'apposito regolamento comunale;

o) elezione del difensore civico;

p) promozione dei referendum comunali;

q) scioglimento dei Consigli di Circoscrizione;

r) approvazione degli Statuti delle società costituite dal Comune e delle relative modifiche.

3 Il Consiglio partecipa alla definizione, all’adeguamento ed alla verifica periodica dell’attuazione delle linee programmatiche da parte del Sindaco, della Giunta e dei singoli assessori dovendo comunque essere messo tempestivamente a conoscenza tramite apposite comunicazioni della compiuta realizzazione delle opere pubbliche.

4 L'esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo, le modalità di convocazione e di funzionamento, la pubblicità e validità e verbalizzazione delle sedute, nonché le votazioni, sono disciplinate nel regolamento del Consiglio Comunale, dandosi peraltro atto che in nessun caso il Consiglio potrà adottare alcun provvedimento se non siano presenti almeno quattordici componenti.

CAPO IV

CONSIGLIERI E GRUPPI CONSILIARI

Art.31

Diritti e doveri dei Consiglieri

1 I consiglieri rappresentano l'intera comunità senza vincolo di mandato, hanno diritto di iniziativa in tutte le materie di competenza del consiglio, sotto forma di proposta, interrogazione, mozione, emendamento; nessun atto o regolamento può limitare i diritti dei consiglieri.

2 La legge disciplina la materia della entrata in carica, delle dimissioni e della surrogazione dei consiglieri.

3 I Consiglieri, per l'espletamento del loro mandato, hanno diritto di ottenere dagli uffici comunali, nonché dalle Aziende ed Enti dipendenti tutte le notizie ed informazioni in loro possesso, essendo comunque tenuti al segreto d'ufficio, nei casi stabiliti dalla legge e dal regolamento. Nei contratti di servizio e negli atti di concessione per la gestione di servizi pubblici locali, il gestore dovrà garantire il rispetto del diritto del consigliere ad ottenere tutte le notizie utili all'espletamento del mandato.

4 I consiglieri hanno il diritto e il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle commissioni di cui fanno parte dovendosi peraltro astenere dalla discussione e dalla votazione nei casi previsti dalla legge e comunque quando siano in discussione proposte riguardanti interessi propri o di loro parenti o affini fino al quarto grado.

5 I Consiglieri che non intervengono a tre sedute consecutive del Consiglio, senza giustificati motivi sono dichiarati decaduti con le modalità stabilite nel regolamento il quale comunque deve garantire il diritto del consigliere a far valere le cause giustificative della mancata partecipazione alle sedute.

6 I Consiglieri Comunali, il Sindaco e gli assessori devono essere assicurati, nello svolgimento delle loro funzioni istituzionali, dai rischi derivanti l’esercizio del mandato e dell’incarico.

7 Ai consiglieri spetta un gettone di presenza per la partecipazione alle sedute del consiglio e delle commissioni secondo quanto previsto dalla normativa vigente, fatta salva la possibilità, per il singolo consigliere, di richiedere - in presenza delle condizioni stabilite dalla legge - la trasformazione del gettone di presenza in indennità di funzione nella misura fissata da apposita delibera di consiglio. Il regolamento disciplina le modalità di presentazione della richiesta nonché quella delle detrazioni applicabili in caso di mancata partecipazione alle sedute degli organi collegiali.

8 Il regolamento del consiglio comunale disciplina quanto attiene alla procedura di formazione dei gruppi consiliari ed alla loro adesione da parte dei membri del consiglio, alle modalità di esercizio del diritto di iniziativa da parte di ciascun consigliere, alla attività della conferenza dei capi gruppo, alla istituzione ed al funzionamento delle commissioni consiliari permanenti e speciali o d'inchiesta.

9 Ai gruppi consiliari è garantita la fruizione di appositi spazi di comunicazione presso le sedi comunali e dei consigli di circoscrizione.

CAPO V

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Art.32

Presidenza del Consiglio Comunale

1 Il Presidente rappresenta il Consiglio, ne promuove e coordina l'attività, convoca e presiede l'assemblea, assicura la regolarità della discussione consiliare, mantiene l'ordine della seduta, garantisce il rispetto dei diritti e delle prerogative dei consiglieri comunali.

2 Il consiglio comunale elegge nel suo seno e a scrutinio segreto con la maggioranza dei due terzi dei consiglieri assegnati il presidente del consiglio.

3 Qualora dopo due votazioni - da tenersi comunque in sedute diverse - non venga raggiunto il quorum stabilito al comma 1, a partire dalla terza votazione per l'elezione è necessaria la maggioranza assoluta dei componenti il consiglio.

4 Successivamente alla elezione del presidente, il consiglio procede alla elezione di due vicepresidenti, a scrutinio segreto, con voto limitato ad una sola preferenza; in caso di parità di voti risultano eletti coloro che hanno ottenuto la più alta cifra individuale ai sensi di legge dovendosi considerare vicepresidente vicario colui che ha ottenuto il maggior numero di voti o, in caso di parità, che vanti la più alta cifra individuale, come determinata ai sensi del comma che precede.

5 Il presidente può essere revocato a seguito della approvazione - a scrutinio segreto e con lo stesso quorum che era stato necessario per la nomina - di una mozione presentata da almeno un quarto dei consiglieri assegnati.

6 Ciascuno dei vicepresidenti può essere revocato a seguito della approvazione - a scrutinio segreto e con la maggioranza assoluta dei membri del Consiglio di una motivata mozione presentata da almeno un quarto dei consiglieri assegnati.

7 Al presidente è assicurato il supporto giuridico ed amministrativo necessario per l'espletamento dei compiti che gli sono attribuiti.

8 Il regolamento disciplina l'esercizio delle attribuzioni del presidente anche in riferimento alla gestione delle risorse assegnate al consiglio comunale.

CAPO VI

LA GIUNTA COMUNALE

Art.33

La Giunta Comunale - Competenze

1 La Giunta Comunale, nominata dal Sindaco, è l’organo esecutivo collegiale che collabora con il Sindaco nell’amministrazione del Comune e nell’attuazione degli indirizzi generali di governo.

2 L’attività della Giunta Comunale è diretta e coordinata dal Sindaco che assicura l’unitarietà degli indirizzi generali di governo e la collegiale responsabilità delle decisioni adottate.

3 La Giunta Comunale è composta dal Sindaco, che la presiede, e da un numero di assessori non inferiore a sei e non superiore a quattordici.

4 Uno degli Assessori, su nomina del Sindaco, assume la carica di Vice Sindaco.

5 La nomina della Giunta Comunale è comunicata dal Sindaco al Consiglio Comunale nella seduta di insediamento.

6 Qualora il Sindaco sia assente è sostituito dal Vice Sindaco e, in caso di assenza anche di quest’ultimo, dall’Assessore anziano.

7 La qualifica di Assessore Anziano è attribuita dal Sindaco nell'atto di nomina.

8 Il Sindaco può delegare a ciascun Assessore, in forma permanente o temporanea, la sovrintendenza su singoli affari o su determinate materie e la facoltà di emanare atti con rilevanza esterna per l’attuazione degli indirizzi di governo e di amministrazione dell’ente.

9 Le deleghe conferite agli Assessori sono comunicate al Consiglio Comunale.

10 Gli Assessori partecipano alle sedute del Consiglio Comunale con facoltà di intervento ma senza diritto di voto.

11 La Giunta Comunale:

- viene convocata dal Sindaco che stabilisce gli argomenti da trattare;

- opera con la metà dei propri componenti;

- adotta deliberazioni con la maggioranza dei voti dei presenti ed in caso di parità di voti prevale quello del Sindaco o, in sua assenza, quello del presidente della seduta;

- permette la partecipazione, su invito del Sindaco, con sole funzioni di consulenza sugli argomenti da trattare, del direttore generale, dei dirigenti, dei funzionari nonché di esperti della cui competenza intenda avvalersi;

- svolge attività propositiva e di impulso nei riguardi del Consiglio Comunale sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, inerenti le materie attribuite alla competenza consiliare;

- riferisce al Consiglio Comunale sulla propria attività almeno una volta l’anno, di regola in sede di esame ed approvazione del rendiconto;

- segue la conduzione amministrativa, economica e patrimoniale del Comune;

- conforma la propria attività al principio secondo il quale i poteri di indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa ai Dirigenti;

- determina i criteri e le modalità a cui dovranno attenersi i Dirigenti nell’espletamento della loro attività gestionale ed esecutiva stabilendo le finalità che si intendono perseguire ed i mezzi necessari per realizzarle.

TITOLO V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

CAPO I

GLI UFFICI COMUNALI

Art.34

Principi di organizzazione

1 Gli uffici ed i servizi devono essere organizzati con criteri di funzionalità produttività, correttezza amministrativa, economicità di gestione, secondo principi di imparzialità, trasparenza, e buon andamento dell'amministrazione.

2 La struttura organizzativa del Comune si articola in base ai criteri generali approvati dai competenti organi comunali e si informa ad uno schema flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi ed agli indirizzi stabiliti dagli organi di governo ed alla crescita delle esigenze della comunità, nonché di adeguarsi in modo dinamico allo sviluppo delle risorse tecnologiche ed alla razionalizzazione delle procedure.

3 L’azione della struttura organizzativa nel suo raccordo con la società esterna deve ispirarsi al principio di sussidiarietà come riportato all’art.3 del presente Statuto.

4 Con appositi regolamenti, viene disciplinato l’ordinamento generale degli uffici e dei servizi che, nel rispetto della legge e dello Statuto, deve essere comunque informato ai seguenti principi:

a) organizzazione della struttura secondo schemi di funzionalità, economicità di gestione, efficienza ed efficacia;

b) integrazioni dell'attività di uffici diversi con la possibilità di costituire gruppi di studio ricerca e lavoro, per realizzare progetti e programmi determinati, anche intersettoriali, rispettando la professionalità del personale, la posizione funzionale e gli istituti economici previsti dalla normativa vigente;

c) attribuzione delle responsabilità gestionali previste dalla normativa vigente ai dirigenti, attuando così il principio che i poteri di indirizzo e controllo spettano agli organi eletti e la gestione amministrativa è attribuita ai responsabili dei servizi;

d) coordinamento e collaborazione nella attività dei dirigenti al fine di assicurare la funzionalità complessiva delle strutture dell'ente;

e) individuabilità dei tempi attuativi e responsabili dei procedimenti.

Art.35

Personale

1 L’attività del personale dipendente deve uniformarsi, ai vari livelli, ai principi di autonomia, professionalità e responsabilità.

2 I responsabili degli Uffici e dei Servizi assicurano la legittimità, l’imparzialità ed il buon andamento dell’attività amministrativa.

3 Lo stato giuridico e il trattamento economico del personale sono disciplinati dagli accordi collettivi nazionali, da quelli aziendali e dalle leggi vigenti.

4 L'organizzazione degli uffici e dei servizi, nel rispetto delle norme di legge e delle regole contrattuali, deve riconoscere e valorizzare la professionalità, le attitudini ed il merito dei dipendenti anche attraverso processi costanti di formazione, riqualificazione e aggiornamento professionale del personale, garantendo comunque l'effettivo esercizio dei diritti sindacali.

5 La responsabilità dei dipendenti comunali nell'esercizio delle proprie funzioni è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascuno.

6 Il regolamento per l'organizzazione degli uffici e dei servizi, in base all’ordinamento professionale dei dipendenti, deve garantire a tutti i dipendenti pari opportunità di progressione di carriera nel rispetto, in particolare, delle norme per la realizzazione della parità uomo-donna sul lavoro.

7 Il Regolamento disciplina le modalità di assunzione agli impieghi, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali, nel rispetto dei principi fissati dalla legge e del contratto, le regole e le modalità per lo svolgimento delle selezioni interne ed esterne prevedendo che le commissioni giudicatrici siano comunque costituite esclusivamente da tecnici o esperti, interni o esterni all'Amministrazione, dotati di adeguati titoli di studio e di specifiche competenze professionali rispetto alle materie oggetto di prova.

8 Il Regolamento determina inoltre le norme per l'accertamento delle responsabilità in cui può incorrere il personale dell'Ente, stabilendo le sanzioni disciplinari ed il relativo procedimento, le ipotesi e la procedura per la destituzione d'ufficio e la riammissione in servizio, secondo le norme previste per gli impiegati civili dello Stato.

Art.36

Segretario generale

1 Il Comune ha un Segretario generale titolare dipendente dall’Agenzia autonoma per la gestione dell’albo dei segretari comunali ed iscritto all’Albo nazionale dei segretari comunali.

2 Il Segretario Generale svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell’ente in ordine alla conformità dell’azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti, così come descritti dalla vigente normativa, anche sulla base di specifici atti del Sindaco.

3 Il Segretario generale può rogare tutti i contratti nei quali l’ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell’interesse dell’ente.

4 Qualora sia stato nominato il Direttore Generale, il Sindaco disciplina i rapporti tra lo stesso ed il Segretario Generale.

5 Qualora sia previsto dal Regolamento degli uffici e dei servizi, che ne dovrà anche disciplinare le modalità di nomina e di individuazione, il Vice-Segretario coadiuva il Segretario e lo sostituisce nei casi di vacanza, assenza o impedimento.

Art.37

Dirigenti

1 La Dirigenza comunale è formata dal personale inquadrato nelle qualifiche dirigenziali previste dai vigenti contratti di lavoro.

2 L’Amministrazione dell’ente impronta la propria attività in modo tale che agli organi di governo competa il potere di indirizzo e di controllo politico-amministrativo ed ai Dirigenti la gestione amministrativa, finanziaria e tecnica mediante autonomi poteri di spesa di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo.

3 I compiti e le responsabilità dei dirigenti, nel rispetto di quanto previsto dall’ordinamento dell’ente, sono definiti in base ai provvedimenti sindacali di nomina e di attribuzione degli incarichi.

4 La Conferenza dei Dirigenti, convocata, presieduta e coordinata dal Sindaco o suo delegato, alla quale partecipa anche il Segretario generale, è l’organo che contribuisce, in maniera consultiva e propositiva, alla definizione delle linee di indirizzo per l’attuazione della gestione organizzativa dell’ente.

Art.38

Responsabilità dei dirigenti

1 Su ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta ed al Consiglio, che non sia mero atto di indirizzo, deve essere richiesto il parere in ordine alla regolarità tecnica del responsabile del servizio interessato e, qualora comporti impegno di spesa o diminuzione di entrata, del responsabile di ragioneria in ordine alla regolarità contabile. I pareri sono inseriti nella deliberazione.

Art.39

Incarichi a tempo determinato a personale esterno e collaborazioni esterne

1 La copertura dei posti di responsabili dei servizi e degli uffici, di qualifiche dirigenziali o di alta specializzazione, può avvenire, nel rispetto dei criteri e delle modalità stabilite dalla legge e dal Regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico o, eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermi restando i requisiti richiesti dalla qualifica da ricoprire.

2 Nei limiti e secondo i criteri e le modalità stabilite dalla legge e nel regolamento sull’ordinamento degli uffici e dei servizi, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire, l’ente può procedere a stipulare, al di fuori della dotazione organica, contratti a tempo determinato per i dirigenti e le alte specializzazioni.

3 Il posto di Vice Segretario non può essere ricoperto con le modalità di cui ai commi 1 e 2.

4 I dirigenti ed il personale di cui al presente articolo sono soggetti alle stesse incompatibilità, responsabilità e obblighi previsti per i dirigenti e il personale dipendente dall’ente.

5 Eccezionalmente e con specifica motivazione da riportare nella deliberazione, se compatibile con i compiti assegnati, il contratto nei casi di cui al comma 2, può derogare alla esclusività delle prestazioni in favore dell’ente.

6 Per specifici obiettivi e con convenzioni a termine, il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, previa la fissazione di criteri e modalità potrà prevedere l’attivazione di collaborazioni esterne ad alto contenuto di professionalità.

7 Per l’esercizio delle funzioni di indirizzo e controllo attribuite dalla legge, e secondo le modalità stabilite nel Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi, il Sindaco, la Giunta e gli assessori potranno avvalersi di uffici appositamente costituiti e posti alle loro dirette dipendenze.

CAPO II

SERVIZI PUBBLICI

Art.40

Servizi pubblici locali

1 Il Comune nell’ambito delle proprie competenze, provvede alla gestione dei servizi pubblici locali che abbiano per oggetto produzioni di beni ed attività rivolte a realizzare fini sociali e a promuovere lo sviluppo economico e civile della comunità locale, nei modi e secondo le forme di legge e comunque valutando adeguatamente la convenienza della modalità gestionale prescelta, dotandosi di strumenti di verifica in relazione alla qualità dei servizi erogati.

Art.41

Costituzione e partecipazione

1 La deliberazione del Consiglio Comunale che autorizza la costituzione o la partecipazione del Comune ad enti, associazioni, fondazioni, istituzioni, consorzi, aziende e società di capitali deve contenere una adeguata motivazione ed illustrazione delle finalità, della organizzazione e del finanziamento, provvedendo ad assicurare che la loro attività si svolga conformemente agli indirizzi fissati dallo stesso Consiglio e secondo criteri di efficienza, efficacia ed economicità, sulla base di apposite carte dei servizi.

2 I rappresentanti del Comune negli organi degli enti cui lo stesso partecipa, nel rispetto degli indirizzi generali approvati dal Consiglio comunale, debbono comunque possedere una specifica competenza tecnico – amministrativa, comprovata da curriculum vitae da conservare agli atti dell'amministrazione.

3 Nella predisposizione degli atti e degli Statuti delle società costituite dal Comune per la gestione dei servizi deve comunque essere prevista la possibilità, per il Sindaco, di nominare e revocare gli amministratori di nomina comunale in caso di inefficienza, irregolarità gestionali o violazioni di legge.

4 Per quanto riguarda il presidente ed i membri del C.d.A. di aziende ed istituzioni, il Sindaco provvede alla nomina ed alla revoca degli stessi. Compete parimenti al Sindaco la nomina e la revoca del direttore dell’Istituzione mentre il direttore dell’azienda è nominato dal Consiglio di Amministrazione della stessa.

Art.42

Vigilanza e controlli

1 Il Sindaco, la Giunta ed il Consiglio, quest’ultimo avvalendosi delle commissioni consiliari competenti, vigilano sugli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale.

2 I rappresentanti del Comune nominati presso enti, aziende ed istituzioni sono tenuti a riferire al Sindaco sull'andamento dell'attività degli stessi enti, aziende ed istituzioni.

3 Gli amministratori di enti, aziende e società cui sia affidata la gestione di servizi pubblici locali, sono tenuti a relazionare annualmente al Consiglio o alle competenti commissioni circa l’andamento dei servizi affidati in gestione, la situazione economico-finanziaria, la qualità dei servizi erogati e gli obiettivi perseguiti e raggiunti.

4 I rappresentanti del Comune negli enti, istituzioni, aziende e società a partecipazione comunale cui sia affidata la gestione di servizi pubblici locali, devono conformare la propria azione agli indirizzi generali approvati dal Consiglio.

TITOLO VI

GESTIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

E CONTABILITA'

CAPO I

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

Art.43

Ordinamento finanziario e contabile

1 L’ordinamento finanziario e contabile del Comune è riservato alla legge.

2 Con il Regolamento di contabilità, in attuazione di quanto previsto dalla legge, il Comune adotta norme tese ad assicurare il buon andamento, l’efficienza e la trasparenza dell’attività gestionale dell’Ente, stabilendo altresì le procedure per la formazione del bilancio e del conto consuntivo, utilizzando sistemi di scritture contabili, di rilevazioni, di verifiche e di controlli che assicurino una corretta amministrazione sia sotto l’aspetto economico-finanziario che amministrativo – patrimoniale.

3 Il Regolamento prevede inoltre idonee forme di pubblicità e di informazione dei cittadini sulle entrate e le spese del Comune e sulle modalità di gestione dei servizi.

4 Nell’ambito dell'ordinamento il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata su certezza di risorse proprie e trasferite, potendo - con i limiti di legge - istituire imposte, tasse e tariffe in base al principio del rigore e della equità, adeguandone la misura, per quanto possibile, al costo dei relativi servizi, con obbligo di verifica ed eventuale revisione annuale.

5 In attuazione delle finalità e dei principi stabiliti dallo Statuto e nel rispetto comunque delle compatibilità economiche generali, il Comune assicura forme di sostegno economico per la fruizione gratuita e la non interruzione dei servizi alle fasce sociali più deboli della cittadinanza, secondo criteri stabiliti da apposito regolamento il quale potrà inoltre prevedere particolari condizioni per enti, associazioni ed istituti che, senza fini di lucro, eroghino servizi di notevole rilevanza sociale o per progetti finalizzati alla economicità e razionalizzazione delle spese.

6 La violazione alle ordinanze ed ai regolamenti comunali è punita con sanzioni amministrative - ai sensi dell'art.10 della l.689/91 - la cui entità è stabilita nei regolamenti.

CAPO II

PROGRAMMAZIONE

Art.44

La programmazione di bilancio

1 Lo schema di bilancio annuale di previsione, la relazione previsionale e programmatica e lo schema di bilancio pluriennale sono predisposti dalla Giunta Comunale e da questi presentato al Consiglio Comunale con tutti gli allegati e la relazione dell’organo di revisione. Il bilancio annuale di previsione è l’atto fondamentale…"per la gestione finanziaria del Comune; il bilancio rispetta i principi della universalità, dell'integrità e del pareggio economico e finanziario.

2 Il bilancio di previsione, la relazione previsionale e programmatica, il bilancio pluriennale definiscono la programmazione dell'attività del Comune e sono redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

3 Il Consiglio approva il bilancio in seduta pubblica, con il voto favorevole della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il bilancio di previsione, con gli atti che lo corredano, può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

4 Contestualmente al programma annuale, il Consiglio approva il programma delle opere pubbliche e degli investimenti, secondo quanto disposto dalle norme in materia di Lavori Pubblici, riferito al periodo di vigenza del bilancio pluriennale.

CAPO III

REVISIONE ECONOMICO-FINANZIARIA

Art.45

Il Collegio dei Revisori dei Conti

1 Il Consiglio comunale elegge, con voto limitato a due componenti, il Collegio dei Revisori dei Conti, composto di tre membri, scegliendo in un elenco di professionisti in possesso dei requisiti di legge, i quali, a seguito di idonee forme di publicizzazione, abbiano dichiarato la propria disponibilità a ricoprire l’incarico. Ad essi si applicano le cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2399 del Codice civile.

2 I Revisori durano in carica tre anni e sono rieleggibili per una sola volta. Sono revocabili solo nel caso in cui non adempiano, secondo le norme di legge e di Statuto, al loro incarico.

3 Il Collegio dei Revisori collabora alla funzione di indirizzo e di controllo del Consiglio e con la Giunta, quando ne sia richiesto; le modalità sono stabilite dal regolamento.

4 I Revisori, per l'esercizio delle loro funzioni, hanno diritto di accesso agli atti e documenti dell'Ente ed esercitano la vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione secondo le disposizioni del regolamento di contabilità.

5 I Revisori dei Conti adempiono ai loro doveri con la diligenza del mandatario e rispondono della verità delle loro attestazioni. Ove riscontrino gravi irregolarità nella gestione dell'Ente, ne riferiscono immediatamente al Consiglio comunale.

6 Il Collegio dei Revisori dei Conti attesta la corrispondenza del rendiconto alle risultanze della gestione, redigendo apposita relazione che accompagna la proposta di deliberazione consiliare del conto consuntivo e nella quale il Collegio può esprimere rilievi e proposte tendenti a conseguire una migliore efficienza, produttività ed economicità della gestione.

Art.46

Il rendiconto della gestione

1 La dimostrazione dei risultati della gestione avviene, ai sensi di legge, mediante il rendiconto, che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto del patrimonio.

2 La Giunta, nella relazione illustrativa allegata al rendiconto, esprime le proprie valutazioni in merito all'efficacia dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti, in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, evidenziando i criteri di valutazione del patrimonio e delle componenti economiche ed analizzando le ragioni dei principali scostamenti rispetto alle previsioni.

3 Il rendiconto è deliberato dal Consiglio comunale entro il termine fissato dalla legge, in seduta pubblica, con il voto della maggioranza dei Consiglieri presenti. Nelle adunanze di seconda convocazione il conto consuntivo può essere posto in votazione soltanto se sia presente, al momento della stessa, almeno la metà dei Consiglieri in carica.

CAPO IV

APPALTI E CONTRATTI

Art.47

Procedure negoziali

1 Il Comune provvede agli appalti di lavori, alle forniture di beni e servizi, agli acquisti e alle vendite, alle permute, alle locazioni ed agli affitti, relativi alla propria attività istituzionale, con l'osservanza delle procedure stabilite dalla legge, dallo Statuto e dal regolamento per la disciplina dei contratti.

2 Il regolamento dei contratti disciplina l'attività negoziale del Comune ispirandosi, in funzione dell'interesse pubblico, a principi tendenti a realizzare, nel rispetto della legge, la massima economicità applicando allo stesso tempo criteri di obiettività e trasparenza nelle scelte da effettuare.

3 Le determinazioni a contrarre adottate dai dirigenti comunali, ferma restando l’esecutività delle stesse nei termini stabiliti dalla legge, sono comunque oggetto di pubblicazione all’albo pretorio.

4 Nei contratti dei lavori pubblici e delle forniture, rogati per conto dell’Amministrazione Comunale, deve essere dato atto che le imprese aggiudicatarie devono garantire nei rapporti con i loro dipendenti il rispetto dei contenuti dei contratti nazionali di lavoro e delle normative vigenti in materia di sicurezza sul lavoro.

5 Per la stipulazione dei contratti rogati normalmente dal Segretario Comunale, interviene, in rappresentanza del Comune, il dirigente responsabile del servizio.

CAPO V

CONTROLLI INTERNI

Art.48

Controlli interni

1 Facendo salve le competenze istituzionali dei vari organismi in materia di controllo, l’Amministrazione comunale sviluppa un sistema di controlli interni finalizzato a garantire processi di verifica economico-gestionale della regolarità amministrativa e contabile dell’azione amministrativa, la completa valutazione delle prestazioni dirigenziali nonché l’analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell’ente. La disciplina dei profili delle differenti tipologie di controllo e valutazione nonché l’organizzazione del sistema è demandata ad appositi atti di valenza organizzativa.

2 Il controllo di gestione si attua anche nei confronti dell'attività delle aziende, istituzioni ed enti dipendenti del Comune o di cui esso è parte, secondo le previsioni del regolamento di controllo di gestione. Le verifiche, che devono essere periodiche, hanno lo scopo di accertare i risultati economico finanziari raggiunti ed il grado di efficienza conseguito da tali organismi, in relazione agli obiettivi fissati dal Consiglio Comunale.

TITOLO VII

PUBBLICITA' SPESE ELETTORALI

Art.49

Pubblicità spese elettorali

1 La legge determina le modalità di pubblicità delle spese elettorali.

TITOLO VIII

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.50

Entrata in vigore e procedure per la revisione dello Statuto

1 Le modalità per l’approvazione dello Statuto e delle sue modifiche nonché l’entrata in vigore sono stabilite dalla legge.

2 Il Consiglio Comunale con la collaborazione della Amministrazione Comunale e delle Circoscrizioni promuove le iniziative per assicurare la conoscenza dello Statuto.

3 Lo Statuto e le proposte di modifica, prima della loro approvazione, sono sottoposte al parere obbligatorio dei Consigli circoscrizionali, con le modalità previste nel regolamento.

4 La proposta di revisione od abrogazione, respinta dal Consiglio comunale, non può essere rinnovata fin tanto che dura in carica il Consiglio che l'ha respinta.

5 Costituisce allegato, parte integrante del presente statuto, il fascicolo delle leggi e delle norme che riguardano l’ordinamento istituzionale e contabile degli enti locali e che sono richiamate o a cui fanno rinvio gli articoli del presente statuto, con particolare riferimento al T.U. in materia di ordinamento degli enti locali nonché al d.lgs. 3.2.1993 n. 29 e successive modifiche ed integrazioni.

6 Il Segretario Generale è responsabile della tenuta e dell’aggiornamento costante del fascicolo di cui al comma 5.

 

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