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Comune di Firenze - Ordinanza n° 774 del 25 agosto 2007

      

COMUNE DI FIRENZE, ORDINANZA DEL SINDACO

Numero: 2007/00774 Del: 25/08/2007 Esecutiva da: 25/08/2007
Proponente: Direzione Corpo Polizia municipale

OGGETTO: Divieto di esercizio del mestiere girovago di "lavavetri"

IL SINDACO

CONSIDERATA la crescente situazione di degrado venutasi a creare nelle strade cittadine anche a causa della presenza sulla carreggiata di persone che esercitano il mestiere girovago di cosiddetto "lavavetri";

RITENUTO che i soggetti di cui sopra, nell'esercizio di tali attività, stanno causando gravi pericoli intralciando la circolazione veicolare e pedonale, bloccando le auto in carreggiata e costringendo i pedoni a scendere dal marciapiede a causa di occupazioni abusive di suolo pubblico composte da secchi, attrezzi, ombrelloni, generando disagi e ponendo a repentaglio l'incolumità personale propria e altrui;

DATO ATTO che nell'esercizio delle attività suddette ed in particolare in quella di "lavavetri" si sono verificati molteplici episodi di molestie soprattutto agli incroci semaforizzati e che ciò configura pericolo di conflitto sociale per i numerosi alterchi verificatisi, in particolare nei confronti delle donne sole;

DATO ATTO inoltre che in conseguenza all'esercizio delle attività suddette trova nocumento anche l'igiene delle strade a causa della presenza di secchi o altri contenitori e attrezzi usati per la lavatura dei parabrezza dei veicoli, nonché a causa dello sversamento dai medesimi di acqua sporca;

VISTO l'articolo 119 del Regolamento di Polizia Municipale Del.Pod.28/09/1932 e successive modifiche e integrazioni che assoggetta ad autorizzazione dell'Amministrazione comunale tutti i mestieri girovaghi;

CONSIDERATO che il mestiere di lavavetri, non essendo mai state rilasciate autorizzazioni, è quindi al momento svolto abusivamente ed esercitato con modalità tali da creare una situazione grave di pericolo per la cittadinanza e per la sicurezza, nonchè per l'ordinato svolgimento della circolazione stradale e l'igiene pubblica come sopra specificato;

RITENUTO che ricorrano pertanto le condizioni per l’assunzione di un provvedimento contingibile ed urgente che vieti il mestiere di lavavetri;

Visto l’art. 54c.2 del D.Lgs.18/08/2000 n.267 e successive modifiche - Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto l’art. 81 dello Statuto del Comune di Firenze;

ORDINA

1 - Fino al 30 ottobre 2007:
a) è vietato su tutto il territorio comunale l'esercizio del mestiere girovago di "lavavetri" sia sulla carreggiata che fuori di essa;
2 - L'inosservanza delle disposizioni di cui al punto 1 è punita ai sensi dell'art. 650 c.p. e con il sequestro delle attrezzature utilizzate per lo svolgimento dell'attività e della merce.

Agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria e a chi altro spetti è affidato il compito di far osservare la presente ordinanza.

Firenze, lì 25/08/2007.
Sottoscritta digitalmente da Assessore Graziano Cioni

Articolo 650 Codice penale

 

Inosservanza dei provvedimenti dell'Autorità  Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall'Autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica, o di ordine pubblico o d'igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda fino a lire quattrocentomila.

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