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Il voto nelle regioni e il referendum

 

di Antonio Rossetti

 

Pare che vi sia qualche ripensamento

circa la possibilità che,  il 20 e 21 settembre 2020, gli elettori, nelle regioni e nei comuni dove si rinnoveranno le amministrazioni,  possano esprimere il loro voto sia per il referendum confermativo, sul numero dei parlamentari, sia per il voto regionale  e, laddove  previsto, per il comune ( 943 comuni, di cui 15 capoluogo,  in tutta Italia).

 

Stanno emergendo calcoli di convenienza sul si o no al voto nelle stesse giornate tra elezioni amministrative e referendum. Un tempo si diceva che era anche meno costoso, che era preferibile  accorpare le consultazioni, oggi  si parla di altro e  si cambia spesso.  I sondaggi  possono orientare e condizionare .

 

Vedremo chi farà giravolte e chi no, ma già è grave che  si decida  in poco tempo di cambiare, con motivazioni nascoste, quelle esplicite sono  da non dire. I passaggi del voto  alla Camera dei Deputati ed al Senato sono stati evidenti. Il Voto alla Camera dei Deputati dell'8 ottobre 2019, addirittura,  con 553 voti a favore, 14 contrari.

 

Il Voto nelle Regioni

Il voto del 20 e 21 settembre, se in coincidenza con il Referendum sul taglio dei parlamentari o no,  interessa  gli elettori di 7 regioni, compresa la Val d'Aosta.

La Toscana, il Veneto, le Marche, la Liguria, la Puglia e la Campania, rinnoveranno il Consiglio e la presidenza, in qualche caso potrebbe non cambiare la persona, ma è un rinnovo del mandato per il prossimo quinquennio.

 

In molti valuteranno il voto  non solo in dimensione regionale, ma anche  come una verifica delle possibilità di quadro nazionale, quindi  dare al voto  di regioni e comuni interessati, un valore che  va oltre la stessa importante realtà regionale e locale, succede molto spesso.

Chi ha vinto o no sarà sempre difficile da stabilire, ma in questo caso  considerare le regioni come una somma parziale del paese è quasi una impresa  impossibile.

Sappiamo tutti bene che voti assoluti o  percentuali sono comunque importanti  e confrontabili, ma per quanto riguarda  le singole regioni  possiamo riscontrare differenze notevoli sul sistema di voto.

 

Vediamo le più significative:  la regione Toscana prevede  il turno di ballottaggio se nessun candidato supera il 40% dei voti al primo turno, altre regioni non considerano nessuna soglia, basta un voto in più; In altri casi il premio di maggioranza  è collegato alla percentuale di voti raggiunti, la soglia di sbarramento per l'assegnazione dei seggi  varia dal 3% all'8%,  con altri livelli intermedi, talvolta con differenze sostanziali tra voto per singola lista o di lista in coalizione.

In sostanza in qualche caso una lista può ottenere il seggio mentre potrebbe non averne  nessuno  con percentuali  di voto più  alte in altra regione.

In sintesi:

 

- La regione Toscana: 40 seggi,  ha il turno di ballottaggio se nessun candidato supera il 40% dei voti al primo turno, possibile voto disgiunto, soglia 3%;

 

- Liguria: 30 seggi,  80% dei seggi  voto proporzionale, 20% variabili, soglia 3%, possibilità voto disgiunto;

 

- Veneto: 50 seggi,  proporzionale, soglia 3%, assegnazione 60% dei seggi se  viene superato il 40%, possibile il voto disgiunto;

 

- Campania: 50 seggi, il 60% dei seggi assegnato a chi prende un voto in più, soglia 3%, possibile voto disgiunto;

 

- Marche: 30 seggi, no voto disgiunto, sbarramento 5%, con gruppo liste, con almeno 3% su scala regionale.

 

- Puglia 50: consiglieri, proporzionale di cui 27 seggi su listino regionale e 23 da circoscrizioni, possibile voto disgiunto, soglia 8%, in coalizione 4%, premio di maggioranza: 29 seggi se superato 40%, 28 seggi se tra 35 e 40%, 27 seggi se al disotto del 35%.

 

In Valle d’Aosta si eleggono 35 consiglieri a turno unico con sistema proporzionale. I seggi sono ripartiti tra le liste ed è previsto un premio di maggioranza ma solo con il superamento del 42% delle preferenze: in questo caso si ottengono 21 seggi.

 
Importante, il presidente della regione non è a elezione diretta. La carica viene votata internamente nel neo-eletto Consiglio regionale: la nomina spetta a chi riceve la maggioranza più uno delle preferenze.

 

N.B. per una verifica delle singole leggi regionali è possibile  ricercare la fonte sulle singole regioni per i testi completi, lo scopo  dell'articolo  intende mettere in evidenza alcune differenze  più evidenti.

 

 

Che vi siano differenze sul numero dei componenti il Consiglio Regionale, con riferimento alla popolazione residente, è comprensibile, mentre per sistemi di votazione, di sbarramento, di premio di maggioranza, con risultati cosi' diversi, appare evidente  che le maggioranze, di singole regioni, legiferano pensando  ad una soluzione di convenienza, tuttavia,  la storia  insegna che non sempre  chi fa dei calcoli a proprio vantaggio poi ne trae beneficio.

Per questa ragione, chi pensa di cambiare leggi elettorali a suo favore dovrebbe sempre pensare cosa potrebbe accadere  nel caso dovesse vincere l'avversario, le furbizie, anche a livello regionale, hanno, spesso, esiti imprevisti. Sarebbe  Preferibile  legiferare con il massimo consenso sui punti sostanziali per garanzia di rappresentanza e composizione con  regole di base da praticare in tutte le regioni.

 

Lucca, 6 agosto 2020

 

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