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LETTERA APERTA ALL’ASSESSORE ALLA POLIZIA MUNICIPALE

di Luigi PINELLI, già Comandante della polizia municipale di Lucca.

Il tema della sicurezza, inserito nel Capitolo V, lettera b, del programma elettorale di “Governare Lucca”, implicitamente propone l’esigenza di una particolare attenzione alla efficienza della polizia municipale, troppo a lungo priva di una guida appartenente al Corpo legittimata al completo esercizio della complessa funzione di comando.
La recente nomina di un Comandante in possesso dei requisiti specifici non deve tuttavia far mancare al settore, per l’attuazione della importante previsione programmatica, il necessario sostegno da parte dell’Amministrazione, sia in termini di assegnazione di personale e di dotazione dei necessari mezzi tecnici che in funzione della individuazione degli obiettivi meritevoli della maggiore attenzione.

A tal fine, a beneficio di chi si troverà investito della delega politico-amministrativa sulla polizia municipale merita innanzitutto che si richiamino succintamente i principi giuridici cui il rapporto tra l’autorità politica ed il comando del Corpo dovrà in ogni caso ispirarsi.
Particolarmente sentita, anche alla luce di alcune vicende riferite a suo tempo dalle cronache locali, appare innanzitutto l’esigenza di una immediata ed esplicita dichiarazione di adesione ad un “costume” che per un quarto di secolo ha consentito al Settore di operare praticamente senza contrasti di rilievo con l’amministrazione e senza “infortuni” giurisdizionali ancor prima che la materia trovasse una chiara definizione in ambito legislativo. Va infatti ricordato, in proposito, come Lucca e Viareggio abbiano addirittura contribuito concretamente, sia come concreti termini di paragone che attraverso i contatti dei comandanti dell’epoca con il prof. Gessa del Consiglio di Stato e con l’allora Sottosegretario all’Interno Avv. Ciaffi, padri del testo normativo, alla individuazione dei criteri che debbono stare alla base dello specifico servizio di cui trattasi.
Sull’argomento, anche a vantaggio della pubblica opinione altrimenti impossibilitata a valutare correttamente determinati episodi in mancanza del puntuale riferimento alle disposizioni che ne costituiscono il presupposto, va richiamata in modo particolare la fondamentale legge quadro 7 marzo 1986, n. 65, nella quale la costituzione, la dipendenza, il funzionamento, le qualifiche e la figura del comandante dei corpi di polizia municipale risultano delineati con sufficiente chiarezza in un testo che riunisce disposizioni disseminate in precedenza in leggi diverse e variamente datate e perciò costantemente oggetto di interpretazioni controverse o quanto meno di deleterie incertezze.
In estrema sintesi, l’art. 2 della legge n. 65 stabilisce che “il sindaco o l'assessore da lui delegato .impartisce le direttive, vigila sull'espletamento del servizio (di polizia locale – N.d.r.) e adotta i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti”.
All’art. 9 la stessa legge prevede poi che “il Comandante del Corpo di polizia municipale è responsabile verso il Sindaco dell'addestramento, della disciplina e dell'impiego tecnico-operativo degli appartenenti al Corpo”.

Il combinato disposto delle due disposizioni comporta dunque che operativamente il Corpo dipende esclusivamente dal Comandante e che costui ne risponde unicamente al Sindaco quanto ad addestramento, disciplina ed impiego. Da ciò deriva che competono al Comandante l’interpretazione delle disposizioni di leggi e regolamenti vincolante per le attività di tutti gli appartenenti al corpo, l’impiego, l’assegnazione ed i trasferimenti del personale nelle varie articolazioni del Corpo, l’applicazione o la proposta delle sanzioni previste per le mancanze disciplinari, i rapporti - nelle materie conseguenti alle qualifiche di legge spettanti alla polizia municipale - con qualsiasi organo o ufficio esterni al comando, la individuazione e il controllo delle procedure e degli atti dell’ufficio.
L’impostazione vale anche laddove le competenze del Sindaco siano delegate, come consentito dalla legge quadro, ad uno specifico assessore, tranne che per la materia della pubblica sicurezza in ogni caso di pertinenza del Sindaco.

Riguardo al rapporto Comandante - Sindaco, la dottrina e la giurisprudenza consolidatesi negli anni non hanno mancato poi di precisare come il potere di direttiva del Sindaco in materia vada inteso nel senso che le direttive nelle materie di competenza del Comandante debbano avere carattere esclusivamente generale ed astratto (altrimenti tratterebbesi di “ordini”, conseguentemente illegittimi) e come al Comandante debbasi addirittura riconoscere la possibilità di discostarsene in tutto o in parte in presenza di determinate situazioni ostative di natura tecnico-giuridica, ovviamente con tutte le conseguenze del caso laddove la disattenzione dovesse risultare poi non adeguatamente giustificata.

L’ordinamento succintamente richiamato non lascia evidentemente spazio alla degenerazione funzionale verso terminologie e modelli di comando aziendalizzato fantasiosamente partorite da una nuova pseudocultura intesa a spingere il pubblico impiego verso forme più accentuate di privatizzazione del rapporto di lavoro al verosimile fine di pervenire, per finalità quanto meno eccedenti il disegno normativo, ad una maggiore “manovrabilità” del Corpo attraverso soggetti privi delle qualifiche di legge, dei conseguenti obblighi e delle relative responsabilità.
Per evidenziare il passo, anzi il salto, imprudentemente fatto da taluni in avanti - o, piuttosto, indietro – merita anche che si ricordi come negli anni sessanta e settanta fosse ancora richiesto, per l’accesso alla carriera di Comandante, anche il requisito di aver prestato servizio di ufficiale nelle forze armate, quale antico residuo militare e morale - di stampo cavouriano - ritenuto un indispensabile presupposto a garanzia di capacità di motivazione e di governo del personale in aggiunta al superamento di un concorso che non avrà rappresentato la perfezione, come sistema di selezione, ma che a tutt’oggi – come per la democrazia - non risulta abbia visto che se ne sia inventato uno migliore.

Riguardo alla autonomia del Corpo ed alla dipendenza del Comandante unicamente dal Sindaco e/o dall’Assessore alla polizia municipale, vale la pena di richiamare infine una recente sentenza del massimo organo di giustizia amministrativa, nella quale è chiaramente ribadito come la polizia municipale “non può essere considerata una struttura intermedia …….. in una struttura burocratica più ampia (in un Settore amministrativo) né, per tale incardinamento, essere posta alle dipendenze del dirigente amministrativo che dirige tale più ampia struttura”, che “l'ufficiale più alto in grado del Corpo deve avere la responsabilità del Corpo e rispondere direttamente al sindaco delle relative attività” e che “tale posizione ………. non è affidabile ad un dirigente amministrativo che non abbia lo status di un appartenente al Corpo di polizia municipale”. (Consiglio di Stato – sent. 4663 del 4/09/2000 - V sezione). Con il che, non solo alle figure dei manager ma anche a quelle dei direttori generali, dei segretari comunali e di altri dirigenti comunali sembra preclusa qualsiasi possibilità di diretta intrusione nella attività gestionale dei Corpi, relativamente non solo agli specifici atti di polizia ma anche alla sottoscrizione di ordini di servizio o di assegnazioni o trasferimenti di personale rientranti anch’essi tra le prerogative esclusive del Comandante (art. 9 legge quadro n. 65/86).

Ovviamente, la puntualizzazione della situazione normativa non garantisce, di per sé, il buon esito della necessaria collaborazione tra l’Assessore del ramo ed il Comandante, i cui risultati indubbiamente dipendono anche e forse soprattutto da una molteplicità di fattori e circostanze di natura oggettiva e soggettiva che ognuno è facilmente in grado di intuire e valutare. E’ tuttavia altrettanto indubbio come la preventiva conoscenza della esatta delimitazione delle rispettive competenze costituisca l’indispensabile presupposto per evitare indebite invasioni di campo ed ipotesi di conflittualità assolutamente deleterie per il servizio.
A tale scopo, la lettera è diretta non al Sindaco, del quale allo scrivente è già stato dato di sperimentare direttamente per tredici anni la costante e totale adesione alla impostazione di cui sopra, ma all’Assessore cui sarà conferita la delega in materia, qualora privo di esperienza specifica.

Lucca, 7 luglio 2007

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